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AS 2010 5755

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri (LStr) (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES)

Modifica del 18 giugno 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20091, decreta:

I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 100a Impiego di consulenti in materia di documenti 1 Per lottare contro la migrazione illegale si può far capo a consulenti in materia di documenti. 2 I consulenti in materia di documenti assistono segnatamente le autorità competenti per il controllo al confine, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze svizzere all’estero in occasione del controllo dei documenti. Svolgono esclusivamente un’attività consultiva e non esercitano funzioni sovrane. 3 Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti.

Art. 103a Controllo di confine automatizzato all’aeroporto 1 Le autorità competenti per il controllo di confine negli aeroporti possono applicare una procedura di controllo automatizzata. Tale procedura è volta a semplificare il controllo delle persone che vi partecipano al momento dell’entrata nello spazio Schengen e al momento della partenza dallo stesso.

2 Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare esclusivamente:

a. i cittadini svizzeri; o b. le persone che possono avvalersi dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o della Conven-

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zione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio. 3 La partecipazione alla procedura di controllo automatizzata richiede un passaporto biometrico o una carta per partecipanti nella quale sono registrati i dati biometrici del titolare. Le autorità competenti per il controllo al confine possono rilevare i dati biometrici necessari al rilascio della carta per partecipanti. 4 Al passaggio del confine, i dati contenuti nel passaporto biometrico o nella carta per partecipanti possono essere confrontati con quelli del sistema di ricerca informa- tizzato di polizia (RIPOL) e del sistema d’informazione di Schengen (SIS). 5 Le autorità competenti per il controllo al confine gestiscono un sistema d’informa- zione. Questo serve al trattamento dei dati personali relativi alle persone che necessi- tano di una carta per partecipanti per la procedura di controllo automatizzata. Il sistema d’informazione non contiene dati biometrici. Le persone interessate devono essere previamente informate in merito alle finalità del trattamento dei dati e alle categorie di destinatari dei dati. 6 Il Consiglio federale disciplina la procedura di registrazione, le condizioni di parte- cipazione alla procedura di controllo automatizzata, l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione e il catalogo dei dati personali da trattare nel sistema d’informazione.

Art. 116 cpv. 1 lett. abis 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiun- que: abis. dalla Svizzera, facilita o aiuta a preparare l’entrata, il transito, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero in uno Stato Schengen;

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

4 RS 0.632.31

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III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010 Consiglio nazionale, 18 giugno 2010 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

7 ottobre 2010.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

24 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 FF 2010 3781

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

La legge del 26 giugno 19986 sull’asilo è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 99a Sezione 1a: Sistema d’informazione per i centri di registrazione e di procedura e per gli alloggi negli aeroporti

Art. 99a Principi 1 L’Ufficio federale gestisce un sistema d’informazione per i centri di registrazione e di procedura e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES).

2 MIDES serve:

a. al trattamento dei dati personali relativi ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione, compresi i dati personali degni di particolare prote- zione e i profili della personalità secondo l’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati; e b. al controllo delle pratiche, allo svolgimento della procedura d’asilo nonché alla pianificazione e all’organizzazione dell’alloggio.

3 MIDES contiene i dati personali seguenti:

a. dati relativi all’identità della persona registrata, ossia cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, etnia, religione, stato civile, indirizzo, nomi dei genitori; b. verbali degli interrogatori sommari effettuati nei centri di registrazione e di procedura e negli aeroporti secondo gli articoli 22 capoverso 1 e 26 capo- verso 2; c. dati biometrici; d. indicazioni relative all’alloggio; e. stadio della procedura. 4 I dati personali di cui al capoverso 3 lettere a ed e sono ripresi nel sistema d’infor- mazione centrale sulla migrazione (SIMIC). 5 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione devono essere segnata- mente informati in merito alle finalità del trattamento dei dati e alle categorie di destinatari dei dati.

6 RS 142.31 7 RS 235.1

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Art. 99b Trattamento dei dati in MIDES Hanno accesso a MIDES, in quanto necessario all’adempimento dei loro compiti: a. i collaboratori dell’Ufficio federale; b. le autorità di cui all’articolo 22 capoverso 1; c. i terzi incaricati di cui all’articolo 99c.

Art. 99c Terzi incaricati 1 L’Ufficio federale può autorizzare i terzi incaricati di rilevare dati biometrici, di mantenere la sicurezza o di assicurare l’amministrazione e l’assistenza nei centri di registrazione e di procedura e negli alloggi degli aeroporti a trattare in MIDES i dati personali di cui all’articolo 99a capoverso 3 lettere a, c e d. 2 L’Ufficio federale provvede affinché i terzi incaricati osservino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

Art. 99d Vigilanza ed esecuzione 1 L’Ufficio federale è responsabile della sicurezza di MIDES e della legalità del trat- tamento dei dati personali.

2 Il Consiglio federale disciplina:

a. l’organizzazione e l’esercizio di MIDES; b. il catalogo dei dati personali da trattare; c. i diritti d’accesso; d. le misure protettive tecniche e organizzative contro il trattamento non auto- rizzato; e. la durata di conservazione dei dati; f. l’archiviazione e la distruzione dei dati allo scadere del termine di conserva- zione.

Titolo prima dell’art. 100 Sezione 1b: Altri sistemi d’informazione

Art. 100, rubrica Sistema d’informazione delle autorità di ricorso

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