AS 2010 5769
Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri
Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Modifica del 24 novembre 2010
Il Consiglio federale ordina:
I L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 15f Sezione 1b: Monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea
Art. 15f Estensione del monitoraggio (art. 71a cpv. 1 LStr)
1 Il monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea comprende le seguenti fasi:
a. l’accompagnamento delle persone interessate all’aeroporto; b. l’organizzazione a terra in aeroporto; c. il volo; d. l’arrivo all’aeroporto di destinazione e la consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione. 2 Se le persone interessate non possono essere consegnate nello Stato di destina- zione, il monitoraggio comprende anche il volo di ritorno in Svizzera, la presa in consegna all’aeroporto e la consegna alle competenti autorità cantonali.
Art. 15g Conferimento di compiti a terzi (art. 71a cpv. 2 LStr) 1 L’UFM incarica terzi di compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d’asilo o nell’esecuzione di allonta- namenti o espulsioni.
2 L’UFM conclude convenzioni con i terzi incaricati.
1 RS 142.281
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Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri RU 2010
Art. 15h Compiti dei terzi incaricati (art. 71a cpv. 2 LStr)
1 I terzi incaricati:
a. osservano singole o tutte le fasi di un rinvio coatto per via aerea; b. presentano all’UFM rapporto su ogni rinvio coatto accompagnato; c. allestiscono un rapporto d’attività e di gestione annuale all’attenzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia.
2 I terzi incaricati possono:
a. partecipare alle riunioni di preparazione di un rinvio coatto per via aerea; b. comunicare al capogruppo competente, durante il rinvio coatto, i loro reclami o le loro osservazioni.
Art. 15i Rimborso dei costi (art. 71a LStr) 1 L’UFM indennizza i terzi incaricati per i loro compiti inerenti al monitoraggio dei rinvii coatti.
2 Le indennità sono versate in modo forfettario.
Titolo prima dell’art. 26b Sezione 2a: Decisione di allontanamento
Art. 26b Contenuto della decisione di allontanamento (art. 64 LStr)
1 La decisione di allontanamento contiene:
a. l’obbligo dello straniero di lasciare la Svizzera; b. la data entro la quale egli deve avere lasciato la Svizzera; c. i mezzi coercitivi in caso d’inadempienza. 2 La decisione di allontanamento deve essere motivata e prevedere un rimedio giuri- dico.
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Art. 26c Invito senza formalità (art. 64 cpv. 2 LStr ) 1 Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schen- gen) che sono stati invitati senza formalità a recarsi in tale Stato Schengen sono tenuti a lasciare la Svizzera entro 24 ore. Può essere concesso un termine di partenza più lungo se lo esigono circostanze speciali quali problemi di salute o la situazione familiare. 2 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell’allegato 1.
Art. 26d Modulo standard (art. 64b LStr)
L’UFM mette a disposizione dei servizi competenti i necessari moduli standard.
Art. 26e Foglio informativo (art. 64f cpv. 2 LStr) 1 Il foglio informativo è consegnato assieme al modulo standard. Deve essere dispo- nibile in almeno cinque delle lingue utilizzate o comprese più di frequente dagli stranieri che entrano illegalmente. 2 Il foglio informativo deve contenere in particolare indicazioni sulle basi legali su cui si fonda la decisione, sulla possibilità di avvalersi di rimedi giuridici e sulle conseguenze in caso di inosservanza del termine di partenza.
3 L’UFM mette i fogli informativi a disposizione delle autorità competenti.
II Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 1 conformemente alla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
24 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 26c cpv. 2)
Accordi di associazione alla normativa di Schengen
Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. Accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS); b. Accordo del 26 ottobre 20043 sotto forma di scambio di lettere tra il Con- siglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi; c. Accordo del 17 dicembre 20044 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presen- tata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; d. Accordo del 28 aprile 20055 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; e. Protocollo del 28 febbraio 20086 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
2 RS 0.362.31 3 RS 0.362.1 4 RS 0.362.32 5 RS 0.362.33
6 RS 0.362.311. Non ancora pubblicato.
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