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AS 2010 5787

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari

del 3 novembre 2010

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza stabilisce:

a. le tasse d’iscrizione e d’esame per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari; b. le tariffe per le indennità versate agli esaminatori, agli esperti, ai sorveglianti e ai presidenti della sessione degli esami di cui alla lettera a.

2 Essa si applica agli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità.

Sezione 2: Tasse

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Fatte salve disposizioni particolari della presente ordinanza, alle tasse si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

Art. 3 Tassa d’iscrizione

1 Per l’iscrizione all’esame è riscossa una tassa di 200 franchi.

2 La tassa d’iscrizione deve essere pagata alla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca prima dell’inizio dell’esame.

3 La tassa non è rimborsata.

RS 172.044.13

2010-1470 5787

Tasse e indennità per l’esame svizzero di maturità e RU 2010

Art. 4 Tasse d’esame

1 Le tasse d’esame sono stabilite come segue:

Fr. a. per la maturità monolingue

1. esame completo 570.–

2. esame parziale 450.–

3. valutazione del lavoro di maturità 100.–

b. per la maturità bilingue

1. esame completo 650.–

2. primo esame parziale 550.–

3. secondo esame parziale 450.–

4. valutazione del lavoro di maturità 100.–

c. per l’esame complementare destinato ai cittadini svizzeri titolari di un certificato di maturità estero 120.– d. per l’esame complementare destinato ai titolari di un attestato di maturità professionale

1. esame completo 500.–

2. esame parziale 300.–

e. per l’esame complementare Latinum Helveticum 70.– 2 Le tasse d’esame devono essere pagate alla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca prima dell’inizio dell’esame. 3 In caso di ripetizione dell’esame, la tassa corrispondente deve essere versata nuo- vamente.

Art. 5 Esonero dalle tasse d’esame Su domanda motivata, la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca può esone- rare interamente o parzialmente i candidati di condizioni economiche modeste dal pagamento delle tasse d’esame.

Sezione 3: Indennità

Art. 6 Presidenti della sessione I presidenti della sessione ricevono: a. un’indennità forfetaria di 3000 franchi per i lavori di pianificazione e prepa- razione di una sessione d’esame e per i lavori da svolgere dopo la sessione; b. un’indennità di 180 franchi per mezza giornata per i lavori da svolgere durante la sessione d’esame.

Tasse e indennità per l’esame svizzero di maturità e RU 2010

Art. 7 Esaminatori

1 Gli esaminatori ricevono:

Fr. a. per la preparazione delle prove scritte, comprese le proposte di correzione e la scala di valutazione, a titolo forfetario e per squadra di due persone

1. prima lingua (senza proposte di correzione) 500.–

2. lingue antiche, due livelli 500.–

3. lingue moderne, due livelli 1000.–

4. lingue moderne, un livello 800.–

5. matematica, per livello 1200.–

6. arti visive come materia fondamentale e opzione complementare 500.–

7. arti visive e musica come opzione specifica, per candidato 50.–

8. filosofia/pedagogia/psicologia come opzione specifica

– per le parti specifiche filosofia e pedagogia/psicologia 800.– – per la parte interdisciplinare 400.–

9. biologia e chimica nonché fisica e applicazioni della

matematica come opzione specifica, per ambito 1500.–

10. economia e diritto come opzione specifica 2000.–

11. altre materie fondamentali 1000.–

12. altre opzioni complementari oggetto d’esame, per ambito 1000.–

b. per la correzione delle prove scritte, per ora 70.– c. per le prove orali, per candidato 35.– d. per l’esame in una materia qualsiasi in cui sono previste prove scritte e prove orali (correzione e valutazione delle prove scritte, prove orali, comprese la preparazione e la discussione delle note), per candidato 70.– e. per il lavoro di maturità (lettura e valutazione del lavoro, interroga- zione orale, comprese la preparazione e la discussione delle note), per candidato 250.– f. per gli esami di arti visive

1. come materia fondamentale o opzione complementare

– per candidato 20.– – per ora di sorveglianza 25.–

2. come opzione specifica

– per candidato 70.– – per ora di sorveglianza 25.–

Tasse e indennità per l’esame svizzero di maturità e RU 2010

Fr. g. per gli esami di musica

1. come materia fondamentale o opzione complementare,

per candidato 35.–

2. come opzione specifica, per candidato 70.–

2 Le squadre di tre e più persone ricevono complessivamente, per la preparazione

delle prove scritte, il 150 per cento dei contributi forfetari giusta il capoverso 1 lettera a. Singole persone ricevono l’80 per cento di questi contributi forfetari. 3 Lavori supplementari correlati alle attività di cui al capoverso 1 lettera a, quali le traduzioni o i pareri nel quadro di procedure di ricorso, sono indennizzati in ragione di 70 franchi all’ora.

Art. 8 Esperti Gli esperti ricevono: Fr.

a. per le prove scritte, comprese la lettura dei lavori scritti e la discussione delle note, per ora 50.– b. per la partecipazione alla verifica delle note e la discussione dei risultati con i candidati, per gruppo di candidati 50.– c. per la lettura del lavoro di maturità 50.–

Art. 9 Indennità per la sorveglianza L’indennità per il personale ausiliario incaricato della sorveglianza durante le prove scritte ammonta a 25 franchi all’ora.

Art. 10 Indennità per i pasti, le trasferte e i pernottamenti I presidenti della sessione, gli esaminatori e gli esperti ricevono per i pasti, le tra- sferte e i pernottamenti le indennità previste dalle disposizioni emanate dal Diparti- mento federale delle finanze sulla base dell’ordinanza del 3 luglio 20013 sul perso- nale federale.

3 RS 172.220.111.3

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Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 11 Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 L’ordinanza del 4 febbraio 19704 sulle tasse e indennità per l’esame svizzero di maturità è abrogata.

2 Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 7 dicembre 19985 sull’esame svizzero di maturità

Art. 7 Tasse d’iscrizione e d’esame Le tasse d’iscrizione e d’esame sono regolate dall’ordinanza del 3 novembre 20106 sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari.

2. Ordinanza del 18 dicembre 19727 concernente il riconoscimento

degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri

Art. 7 Tasse d’iscrizione e d’esame Le tasse d’iscrizione e d’esame sono regolate dall’ordinanza del 3 novembre 20108 sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari.

Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2011.

3 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RU 1970 264, 1974 1056, 1981 1636, 1988 1872, 1993 1999, 2002 3637 5 RS 413.12 6 RS 172.044.13 7 RS 413.13 8 RS 172.044.13

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