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AS 2010 581

Scambio di note del 29 gennaio 2010 tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la ripartizione dei proventi della tassa sul CO<sub>2</sub> e il rimborso della tassa sul CO<sub>2</sub> alle imprese che soggiacciono alla legge sullo scambio di quote di emissioni

Scambio di note del 29 gennaio 2010 tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la ripartizione dei proventi della tassa sul CO2 e il rimborso della tassa sul CO2 alle imprese che soggiacciono alla legge sullo scambio di quote di emissioni

Applicato a titolo provvisorio dal 1° febbraio 2010

Traduzione1

Dipartimento federale Berna, 29 gennaio 2010 degli affari esteri Berna

Ambasciata del Principato del Liechtenstein Berna

Il Dipartimento federale degli affari esteri porge i suoi complimenti all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e ha l’onore di accusare ricezione della sua nota del 29 gennaio 2010 del tenore seguente:

«L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein porge i suoi complimenti al Dipar- timento federale degli affari esteri e ha l’onore di sottoporgli quanto segue: Con riferimento al Trattato del 29 gennaio 20102 tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera concernente le tasse ecologiche nel Principato del Lie- chtenstein e all’Accordo relativo al Trattato3, tenuto conto della riscossione della tassa sul CO2 dal 1° gennaio 2008 come pure della particolare situazione in cui versano le imprese del Principato le cui attività rientrano nel campo di applicazione dell’allegato alla legge del Liechtenstein del 23 novembre 2007 sugli scambi di quote di emissioni (Emissionshandelgesetz), per garantire a queste imprese condi- zioni di concorrenza analoghe a quelle vigenti nello spazio economico comune, il Governo del Principato del Liechtenstein propone al Consiglio federale svizzero la seguente normativa: Dall’anno di tassazione 2008 il Liechtenstein riceve la quota calcolata con la formu- la di cui all’allegato III dell’Accordo dalla cassa comune in cui sono versati i pro- venti della tassa sul CO2 incassata nei territori dei due Stati contraenti e alla fron- tiera. L’Amministrazione federale delle dogane rimborsa alle imprese del Principato le cui attività rientrano nel campo d’applicazione dell’allegato alla legge del Liechtenstein del 23 novembre 2007 sullo scambio di quote di emissioni (Emissionshandelgesetz)

RS 0.641.751.411.1

1 Dal testo originale tedesco (AS 2010 581).

2 RS 0.641.751.41 3 RS 0.641.751.411

2009-2972 581

Ripartizione dei proventi della tassa sul CO2 e rimborso della tassa sul CO2 RU 2010 alle imprese che soggiacciono alla legge sullo scambio di quote di emissioni. Scambio di note con il Liechtenstein

le tasse sul CO2 pagate dal 1° gennaio 2008, a condizione che tali imprese fornisca- no le prove necessarie e presentino un attestato delle competenti autorità del Princi- pato a conferma che le loro attività devono essere approvate secondo la succitata legge del Liechtenstein. Queste imprese non possono assumere nei confronti delle competenti autorità federali svizzere impegni volti a limitare le loro emissioni di CO2, non ricevono diritti di emissione e sono escluse dalla restituzione della tassa Il presente Accordo vale per le tasse sul CO2 che sono state versate nella cassa comune tra il 1° gennaio 2008 e l’entrata in vigore del Trattato del 29 gennaio 2010 tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein e dell’Accordo relativo al Trattato, o che sono state versate dalle summenzionate imprese. Se il Consiglio federale svizzero approva quanto precede, la presente Nota e la risposta del Dipartimento federale degli affari esteri costituiscono un accordo tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera. Il presente Accordo è applicato a titolo provvisorio dalla data dell’applicazione a titolo provvisorio del Trattato del 29 gennaio 2010 tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein e dell’Accordo relativo al Trattato ed entra in vigore simultaneamente al Trattato. L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie quest’occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’espressione della più alta considera- zione.»

Il Dipartimento federale degli affari esteri si pregia di comunicare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein che quanto precede incontra l’approvazione del Consiglio federale svizzero. La Nota dell’Ambasciata del Liechtenstein e la presente risposta costituiscono un accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein applicato a titolo provvisorio dalla data dell’applicazione a titolo provvisorio del Trattato del 29 gennaio 2010 tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein e dell’Accordo relativo al Trattato, vale a dire dal 1° febbraio 2010. Entra in vigore simultaneamente al Trattato. Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein l’espressione della più alta conside- razione.

Scambio di note del 29 gennaio 2010 tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la ripartizione dei proventi della tassa sul CO<sub>2</sub> e il rimborso della tassa sul CO<sub>2</sub> alle imprese che soggiacciono alla legge sullo scambio di quote di emissioni | Lexipedia | Lexipedia