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AS 2010 651

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR)

Modifica del 25 settembre 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 20081, decreta:

I La legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca è modificata come segue:

Titolo Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI)

Ingresso visto l’articolo 64 della Costituzione federale3, …

Sostituzione di termini In tutta la legge il termine «promovimento» è sostituito con «promozione», con gli adeguamenti grammaticali del caso.

Art. 1 lett. a e c Con la presente legge la Confederazione si prefigge di: a. promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione basata sulla scienza, come pure sostenere lo sfruttamento e la valorizzazione dei risultati della ricerca; c. garantire un impiego efficace dei fondi federali devoluti alla ricerca e all’innovazione.

2008-1125 651

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Art. 2 cpv. 1 lett. d, f e g nonché 2 1 Nella pianificazione della loro attività e nell’impiego dei mezzi finanziari della Confederazione, gli organi della ricerca fissano le priorità e determinano i punti nodali. Badano in particolare: d. a un rapporto, adeguato ai rispettivi compiti, tra la ricerca fondamentale e la ricerca applicata e lo sviluppo; f. ad assicurare un contributo all’uso sostenibile delle risorse; g. alla cooperazione internazionale nel campo della scienza, della tecnica e dell’innovazione.

2 Nella promozione dell’innovazione gli organi della ricerca badano inoltre ad

assicurare un contributo alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all’occupazione in Svizzera.

Art. 4 Campo d’applicazione 1 La presente legge si applica agli organi della ricerca in quanto essi impieghino, per la ricerca e l’innovazione, mezzi finanziari della Confederazione. 2 Le disposizioni sulla promozione dell’innovazione si applicano anche alle scuole universitarie che non sono organi della ricerca ai sensi dell’articolo 5 e ai centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali in quanto ricevano mezzi finanziari della Confederazione nell’ambito della promozione dell’innovazione.

Art. 5 lett. c n. 3 e d Sono organi della ricerca: c. l’amministrazione federale in quanto:

3. svolga compiti di promozione dell’innovazione;

d. la Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI, art. 16e).

Titolo prima dell’art. 6 Capitolo 2: Promozione della ricerca e dell’innovazione Sezione 1: Ripartizione dei compiti

Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva e lett. f 1 La Confederazione promuove la ricerca e l’innovazione secondo la presente legge, come pure secondo le leggi speciali, mediante: f. l’istituzione della CTI (art. 16e) e altri provvedimenti di promozione dell’innovazione ai sensi della sezione 4.

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Art. 11a cpv. 3 3 I reati di cui agli articoli 37 o 38 della legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi com- messi nell’ambito della ricerca sono perseguiti dalla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo.

Art. 16 cpv. 3 lett. a nonché 7

3 Il Consiglio federale può, nel quadro dei crediti stanziati:

a. abrogata 7 Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento le competenze di cui ai capo- versi 2 e 3.

Sezione 4: Promozione dell’innovazione

Art. 16a Compiti e misure promozionali

1 La Confederazione sostiene la ricerca applicata e lo sviluppo.

2 Essa può inoltre sostenere:

a. misure per promuovere l’imprenditorialità; b. misure in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese la cui attività è basata sulla scienza; c. la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l’economia. 3 La Confederazione promuove l’integrazione della Svizzera in programmi e progetti internazionali nel campo della tecnologia e dell’innovazione.

4 Elabora le basi per la promozione dell’innovazione.

5 Assicura la valutazione dell’attività di promozione.

Art. 16b Promozione della ricerca applicata e dello sviluppo 1 La Confederazione può sostenere progetti di ricerca applicata e sviluppo accor- dando contributi alle scuole universitarie e ai centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali, se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a. il progetto è condotto in collaborazione con partner privati o pubblici che ne assicurano la valorizzazione; b. i risultati della ricerca saranno presumibilmente sfruttati sul mercato; c. verosimilmente il progetto non può essere realizzato senza il sostegno della Confederazione;

4 RS 616.1 5 RS 313.0

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d. il partner che assicura la valorizzazione del progetto si assume la metà del finanziamento di quest’ultimo. Il Consiglio federale può definire nell’ordi- nanza eccezioni a questa condizione; e. il progetto contribuisce alla formazione imperniata sulla pratica delle nuove leve nella ricerca. 2 La Confederazione può sostenere studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimen- tali, anche senza partner che assicurano la valorizzazione dei progetti, se tali studi, prototipi e impianti sono realizzati da scuole universitarie o centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali e se presentano un notevole potenziale innovativo. 3 Promuove in particolare i progetti di cui ai capoversi 1 e 2 che contribuiscono a un uso sostenibile delle risorse.

4 Gli articoli 8 capoverso 5 e 11a capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Art. 16c Promozione dell’innovazione secondo l’articolo 16a capoverso 2 1 La Confederazione può sostenere l’imprenditorialità basata sulla scienza mediante:

a. la sensibilizzazione e la formazione di persone che intendono costituire o hanno appena costituito un’impresa; b. offerte di informazione e di consulenza. 2 Può sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è basata sulla scienza mediante: a. l’assistenza, la consulenza e il sostegno destinati ai giovani imprenditori; b. l’aiuto nella ricerca di possibilità di finanziamento; c. offerte di informazione e di consulenza. 3 Il sostegno fornito al trasferimento di sapere e tecnologie nonché alla valorizza- zione del sapere avviene mediante la promozione dello scambio di informazioni tra le scuole universitarie e l’economia.

Art. 16d Programmi e progetti internazionali La Confederazione promuove la partecipazione a programmi e progetti internazio- nali di ricerca applicata e sviluppo mediante: a. la conclusione di accordi sull’integrazione della Svizzera nello spazio inter- nazionale della ricerca e dell’innovazione; b. la partecipazione, in seno a organi internazionali, alla concezione, pianifica- zione e realizzazione di attività di promozione; c. la promozione delle informazioni su questi programmi; d. la consulenza e il sostegno in occasione dell’elaborazione e della presenta- zione delle domande.

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Art. 16e Commissione per la tecnologia e l’innovazione 1 La CTI è l’organo federale preposto alla promozione della ricerca applicata e dello sviluppo.

2 È composta di rappresentanti del mondo scientifico ed economico.

3 La CTI è articolata in settori di promozione con competenze decisionali.

4 Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza della CTI, composta del

presidente e dei presidenti dei settori di promozione.

5 La CTI è indipendente dall’amministrazione e decide senza essere vincolata da

istruzioni. Sul piano amministrativo è subordinata al Dipartimento federale del- l’economia. 6 Emana un regolamento interno in cui disciplina i dettagli della sua organizzazione. Il regolamento sottostà all’approvazione del Consiglio federale.

Art. 16f Compiti della CTI 1 La CTI prende misure e decisioni secondo l’articolo 16a capoversi 1 e 2 entro i limiti degli obiettivi e dei crediti stabiliti dal Parlamento e dal Consiglio federale. 2 Nei limiti delle sue competenze, la CTI prende misure e decisioni nell’ambito della promozione internazionale della ricerca e dell’innovazione.

3 Nella sua sfera di competenza, la CTI promuove l’informazione su programmi

nazionali e internazionali nonché la presentazione di domande. 4 La CTI coordina le sue misure promozionali con il Fondo nazionale svizzero e le unità amministrative della Confederazione. 5 Presenta annualmente un rapporto d’attività al Consiglio federale. In questo rap- porto può formulare raccomandazioni destinate alle unità amministrative attive nel campo della promozione dell’innovazione.

Art. 16g Segreteria della CTI 1 La CTI gestisce una segreteria. La segreteria prepara gli affari della CTI e ne esegue le decisioni. Tratta direttamente con le parti interessate, i terzi e le autorità. 2 Il Consiglio federale designa il direttore della segreteria. La presidenza della CTI designa i quadri. Il direttore designa il personale rimanente. 3 I rapporti di servizio sono retti dalla legislazione sul personale della Confedera- zione.

4 Il presidente della CTI vigila sull’attività della segreteria.

Art. 16h Finanziamento L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice, per un periodo pluriennale, il credito d’impegno destinato alla promozione dell’innovazione ai sensi dell’articolo 16a capoversi 1–3.

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Art. 16i Procedura, tutela giurisdizionale e perseguimento penale 1 La procedura e la tutela giurisdizionale sono rette dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 I reati di cui agli articoli 37 o 38 della legge del 5 ottobre 19906 sui sussidi com- messi nell’ambito della promozione dell’innovazione sono perseguiti dal Diparti- mento federale dell’economia conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo.

Sezione 5: Accordi internazionali

Art. 16j

1 IlConsiglio federale può concludere trattati internazionali sulla cooperazione

scientifica internazionale nel campo della ricerca e dell’innovazione. 2 La competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali com- prende anche gli accordi concernenti: a. il controllo finanziario e gli audit; b. i controlli di sicurezza relativi alle persone; c. la protezione e l’attribuzione della proprietà intellettuale che è generata o è necessaria nel quadro della cooperazione scientifica; d. la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche di diritto pub- blico o privato; e. l’adesione a organizzazioni internazionali; f. le attività di controllo esercitate dai rappresentanti di Paesi terzi e di orga- nizzazioni internazionali in istituzioni di ricerca e in altri organi della ricerca privati o pubblici. 3 Se gli accordi tangono i loro compiti, gli organi della ricerca e la Conferenza universitaria svizzera sono previamente consultati.

Art. 17 Coordinamento in seno agli organi della ricerca Ciascun organo della ricerca coordina le attività svolte sotto la sua responsabilità o con il suo sostegno.

Art. 19 cpv. 1 1 Il Consiglio federale vigila su un impiego efficace e coordinato dei mezzi finan- ziari che assegna alla ricerca e all’innovazione.

6 RS 616.1 7 RS 313.0

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Art. 23 cpv. 1 1 I programmi pluriennali informano in merito agli intenti degli organi della ricerca in materia di politica di ricerca e innovazione, nonché in merito alle priorità a medio termine e ai punti nodali.

Art. 24 cpv. 1 lett. c e d

1 Devono allestire programmi pluriennali:

c. gli organi dell’amministrazione federale designati dal Consiglio federale; d. la CTI.

Art. 28, rubrica e cpv. 2 Pubblicazione, sfruttamento e valorizzazione dei risultati della ricerca 2 Essi promuovono inoltre lo sfruttamento e la valorizzazione dei lavori di ricerca.

Art. 28a cpv. 1 lett. c 1 La Confederazione può vincolare lo stanziamento di aiuti finanziari alla condizione

che: c. il partner di ricerca e il partner che assicura la valorizzazione del progetto presentino una regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione.

II

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 La legge federale del 30 settembre 19548 sulle misure preparatorie intese a combat- tere le crisi e a procurare lavoro è abrogata.

2 La legge del 4 ottobre 19919 sui PF è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 3 3 Contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso dei PF. Sono eccettuate le decisioni rette dalla legge del 14 marzo 195810 sulla responsabilità.

8 RU 1954 1359, 1991 857, 1998 1822, 2000 187 9 RS 414.110 10 RS 170.32

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III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2009 Consiglio nazionale, 25 settembre 2009 Il presidente: Alain Berset La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 14 gennaio 2010.11

2 Ad eccezione del capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio

2011.12 3 Gli articoli 16e, 16g e 16j nonché la cifra II capoverso 2 entrano in vigore il 1° marzo 2010.

17 febbraio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

11 FF 2009 5811 12 Il D sull’entrata in vigore è stato oggetto di una Dec. presidenziale del 9 feb. 2010.

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