AS 2010 839
Ordinanza sul servizio civile
Ordinanza sul servizio civile (OSCi)
Modifica del 24 febbraio 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile è modificata come segue:
Art. 26 Domande presentate durante il servizio militare (art. 17 cpv. 2 e 18 LSC) 1 L’organo d’esecuzione decide al più presto dopo quattro settimane in merito alle domande che sono presentate durante un servizio militare. 2 Se il richiedente è licenziato dal servizio militare prima della scadenza delle quat- tro settimane, l’organo d’esecuzione tratta la domanda immediatamente dopo il licenziamento. 3 L’organo d’esecuzione tratta prioritariamente le domande presentate da Svizzeri all’estero.
II La presente modifica entra in vigore il 15 marzo 2010.
24 febbraio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 824.01
2010-0176 839
Ordinanza sul servizio civile RU 2010
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