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AS 2010 951

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (Legge sul CO<sub>2</sub>) (Incentivi per l'adozione di misure di efficienza energetica negli edifici)

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2 (Incentivi per l’adozione di misure di efficienza energetica negli edifici)

Modifica del 12 giugno 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 26 gennaio 20091; visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 20092, decreta:

I La legge federale dell’8 ottobre 19993 sul CO2 è modificata come segue:

1bis Un terzo del prodotto della tassa, ma al massimo 200 milioni di franchi l’anno, è utilizzato per provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici. Entro tale limite la Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per: a. il risanamento energetico di edifici esistenti abitativi e di servizi; b. la promozione delle energie rinnovabili, del recupero del calore residuo e della tecnica degli edifici per un importo massimo pari a un terzo del pro- dotto della tassa a destinazione vincolata l’anno. 1ter L’ammontare degli aiuti finanziari di cui al capoverso 1bis dipende dall’efficacia dei provvedimenti. 1quater L’erogazione degli aiuti finanziari ai Cantoni è limitata a dieci anni dall’en- trata in vigore della modifica del 12 giugno 2009 della presente legge. Cinque anni dopo l’entrata in vigore, il Consiglio federale presenta all’attenzione del Parlamento un rapporto sull’efficacia degli aiuti finanziari. 2 Il rimanente prodotto della tassa è distribuito in funzione degli importi versati dalla popolazione e dall’economia.

2009-0384 951

Legge sul CO2 RU 2010

Art. 15bis Versamento del prodotto della tassa a destinazione vincolata 1 Il versamento degli aiuti finanziari globali di cui all’articolo 10 capoverso 1bis lettera a avviene sulla base di un accordo programmatico con i Cantoni, i quali garantiscono un’attuazione armonizzata. 2 Il versamento degli aiuti finanziari globali di cui all’articolo 10 capoverso 1bis lettera b avviene giusta l’articolo 15 della legge del 26 giugno 19984 sull’energia.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009 Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009 La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il presidente: Alain Berset Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 1° ottobre 2009.5

2 La presente legge entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010.

5 marzo 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 730.0 5 FF 2009 3777

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