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AS 2011 113

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPchim)

Modifica del 10 dicembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio

20051 è modificata come segue:

1. L’ingresso è stato aggiornato come segue:

Ingresso Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2,

44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 1 della legge del

15 dicembre 20002 sui prodotti chimici (LPChim); gli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32abis,

38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1bis, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3,

46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque; gli articoli 9 e 14 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19925 sulle derrate alimentari nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina:

2008-1725 113

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2. Sostituzione di un’espressione

In tutto il testo l’espressione «confezioni spray» è sostituita da «confezione aero- sol».

3. L’indice degli allegati è modificato come segue:

N. 1.15 e 1.16

1.15 Catrami

1.16 Perfluorottano sulfonati

4. Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1.15 e 1.16 secondo la versione qui annessa.

5. L’allegato 2.15 è sostituito dalla versione qui annessa.

6. Gli allegati 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 2.1 - 2.4, 2.8 - 2.11, 2.14 e 2.16 sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

Modifica del diritto vigente: L’allegato 1 dell’ordinanza PIC del 10 novembre 20047 è sostituito dalla nuova versione qui annessa.

III 1 La presente modifica, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° febbraio 2011.

2 Le modifiche degli allegati seguenti entrano in vigore come segue:

a. il 1° agosto 2011: allegato 1.1 numero 3 lettera a, allegato 1.5 numero 5, allegato 1.16, allegato 2.3 numero 4 capoversi 2 e 3, allegato 2.10 numero 2.3bis capoversi 2-4 e allegato 2.11 numero 8; b. il 1° dicembre 2012: allegato 1.15, allegato 2.1 numero 3 capoverso 3bis e allegato 2.2 numero 3 capoverso 3bis.

10 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 RS 814.82

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Allegato 1.1 (art. 3)

Composti organici alogenati

N. 3 lett. a e c

3 Elenco dei composti organici alogenati vietati

a. Esaclorocicloesano (HCH, tutti gli isomeri). c. Benzeni alogenati – 1,2,4-Triclorobenzene (n. CAS 120-82-1); – pentaclorobenzene (n. CAS 608-93-5); – esaclorobenzene (n. CAS 118-74-1).

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Allegato 1.3 (art. 3) Idrocarburi clorurati alifatici

N. 2 cpv. 1 lett. b e 2

2 Deroghe

1 I divieti secondo il numero 1 capoversi 1 e 2 non si applicano ai:

b. prodotti cosmetici per i quali il DFI, in virtù dell’articolo 35 capoverso 4 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 20058 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, stabilisce che possono contenere le sostanze di cui al numero

1 capoverso 1;

2 L’UFAM, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e con l’UFSP,

può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 per l’impiego di cloroformio, se: a. secondo lo stato della tecnica per l’impiego in questione non esistono alter- native al cloroformio; e b. la quantità di cloroformio impiegata non supera quella necessaria per lo scopo perseguito, ma al massimo 20 litri all’anno.

8 RS 817.02

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Allegato 1.5 (art. 3)

Sostanze stabili nell’aria

N. 5

5 Etichettatura particolare

1 Il fabbricante può immettere sul mercato contenitori con sostanze stabili nell’aria elencate nell’allegato A del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997 sulla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici9 (Protocollo di Kyoto) e impianti di distribuzione contenenti esafluoruro di zolfo o preparati conte- nenti esafluoruro di zolfo soltanto se etichettati con i seguenti dati: a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Proto- collo di Kyoto»; b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze stabili nell’aria che sono o saranno contenute nei contenitori o impianti, per le quali è utilizzata la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in que- stione; c. quantità di sostanze stabili nell’aria, in kg. 2 Il fabbricante di apparecchi o di impianti non menzionati nel capoverso 1, conte- nenti oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo, deve segnalare sugli apparecchi o sugli impianti la presenza di questa sostanza e indicarne la quantità contenuta in detti apparecchi o impianti. 3 L’etichetta di cui ai capoversi 1 e 2 deve essere scritta in almeno due lingue uffi- ciali, visibile, ben leggibile e duratura.

9 RS 0.814.011

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Allegato 1.7 (art. 3)

Mercurio

N. 3.1

3.1 Immissione sul mercato

1 Per l’immissione sul mercato di autoveicoli nonché dei loro materiali e componenti si applica l’allegato 2.16.

2 Per l’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche si

applica l’allegato 2.16.

3 Per l’immissione sul mercato di pile si applica l’allegato 2.15.

4 Il divieto di immissione sul mercato secondo il numero 2 lettera a non si applica:

a. ai farmaci; b. agli oggetti d’antiquariato; c. ai prodotti cosmetici per i quali il DFI, in virtù dell’articolo 35 capoverso 4 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 200510 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, stabilisce che possono contenere mercurio; d. ai componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali l’alle- gato 2.16 numero 6.3 stabilisce che possono contenere mercurio. 5 Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un preparato alternativo privo di mercurio e se la quantità di mercurio usato non supera quella necessaria per l’impiego al quale l’oggetto è destinato, il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica: a. agli apparecchi per laboratori e ai componenti per tali apparecchi; b. ai colori per restauri; c. ai dispositivi medici per usi professionali, eccettuati i termometri per la misurazione della temperatura corporea; d. ai preparati per laboratori; e. alle sostanze ausiliarie per processi di fabbricazione. 6 Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica all’importazione di preparati e oggetti contenenti mercurio se dette merci sono solo ulteriormente lavorate o diver- samente imballate in Svizzera e riesportate nella loro totalità.

10 RS 817.02

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N. 4 cpv. 1 e 2

4 Disposizioni transitorie

1 e 2 Abrogati

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Allegato 1.9 (art. 3)

Sostanze con effetti ignifughi

N. 2.2.2 cpv. 1

2.2.2 Pentabromodifeniletere (PentaBDE) e

octabromodifeniletere (OctaBDE)

1 Sono vietati la produzione, l’immissione sul mercato e l’impiego di PentaBDE e

OctaBDE, come pure di sostanze o preparati con un tenore in peso dello 0,1 per cento o più di PentaBDE od OctaBDE; deroghe sono previste per la produzione, l’immissione sul mercato e l’impiego a scopi di analisi e di ricerca.

N. 3 cpv. 3–5

3 Disposizioni transitorie

3–5 Abrogati

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Allegato 1.15 (art. 3)

Catrami

1 Definizioni

1 Sono considerati catramosi i preparati seguenti se essi, a causa del loro tenore in componenti catramosi, superano i valori limite seguenti relativi agli idrocarburi aromatici policiclici (PAH):

Preparati Valore limite

Leganti per la produzione di rivestimenti come strati 100 mg/kg11 di fondazione, portanti, leganti e di copertura Preparati per il trattamento in superficie di rivestimenti 100 mg/kg11 Sigillanti per le commessure dei rivestimenti 100 mg/kg11 Pitture e lacche 100 mg/kg11

2 Sono considerati piattelli contenenti catrame gli oggetti che servono quale bersa- glio aereo per il tiro sportivo e che contengono più di 30 mg di PAH per chilo- grammo12.

2 Divieti

E vietata: a. l’immissione sul mercato di preparati catramosi per il trattamento in super- ficie di rivestimenti; b. l’immissione sul mercato di sigillanti catramosi per commessure di rivesti- menti;

11 Valore limite addizionato per i seguenti PAH:

Naftalina (n. CAS 91-20-3), Acenaftilene (208-96-8), Acenaftene (83-32-9), Fluorene (86-73-7), Fenantrene (85-01-8), Antracene (120-12-7), Fluorantene (206-44-0), Pirene (129-00-0), Benzo[a]antracene (56-55-3), Crisene (218-01-9), Benzo[b]fluorantene (205-99-2), Benzo[k]fluorantene (207-08-9), Benzo[a]pirene (50-32-8), Indeno[1,2,3-cd]pirene (193-39-5), Dibenzo[a,h]antracene (53-70-3) e Benzo[g,h,i]perilene (191-24-2).

12 Valore limite addizionato per i seguenti PAH:

Naftalina (n. CAS 91-20-3), Acenaftilene (208-96-8), Acenaftene (83-32-9), Fluorene (86-73-7), Fenantrene (85-01-8), Antracene (120-12-7), Fluorantene (206-44-0), Pirene (129-00-0), Benzo[a]antracene (56-55-3), Crisene (218-01-9), Benzo[b]fluorantene (205-99-2), Benzo[k]fluorantene (207-08-9), Benzo[a]pirene (50-32-8), Indeno[1,2,3-cd]pirene (193-39-5), Dibenzo[a,h]antracene (53-70-3) e Benzo[g,h,i]perilene (191-24-2).

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c. la produzione di rivestimenti come strati di fondazione, portanti, leganti e di copertura, con leganti contenenti catrame; d. l’immissione sul mercato di piattelli contenenti catrame; e. l’immissione sul mercato di pitture e lacche contenenti catrame.

3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2 non si applicano se la Commissione Europea ha rila- sciato autorizzazioni secondo l’articolo 60 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 1907/200613.

2 Su richiesta motivata, l’UFAM d’intesa con l’UFSP e la SECO può concedere

deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 2 lettere a–c ed e se: a. secondo lo stato della tecnica per l’impiego in questione non esistono alter- native ai preparati contenenti catrame; b. la quantità di preparati contenenti catrame impiegata non supera quella necessaria per lo scopo perseguito; e c. il rischio per la salute e per l’ambiente è limitato a sufficienza.

13 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30 dicembre 2006, pag. 1; modificata dal rego- lamento (CE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010, GU L 133 del 31 maggio 2010, pag. 1. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato pos- sono essere consultati all’indirizzo www.cheminfo.ch.

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Allegato 1.16 (art. 3)

Perfluorottano sulfonati

1 Definizioni

Sono considerati perfluoroottano sulfonati (PFOS) le sostanze con la formula bruta C8F17SO2X dove X significa OH, sale metallico [O–M+], alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri.

2 Divieti

1 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di PFOS

nonché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di PFOS pari o superiore allo 0,005 per cento. 2 È vietata l’immissione sul mercato di nuovi oggetti e di loro componenti, se supe- rano i seguenti valori: a. un contenuto in massa di PFOS superiore allo 0,1 per cento calcolato in rela- zione alla massa dei diversi componenti strutturali e microstrutturali che contengono PFOS; oppure b. nel caso di tessili o altri materiali rivestiti, più di 1 g PFOS per metro qua- drato del materiale rivestito.

3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2 non si applicano alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzazione a scopi di analisi e di ricerca. 2 I divieti di cui al numero 2 non si applicano inoltre ai seguenti prodotti né alle sostanze né ai preparati necessari per la loro fabbricazione: a. fotoresist o i rivestimenti antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici; b. rivestimenti fotografici, applicati a pellicole, carte o lastre di stampa; c. abbattitori di nebbie e aerosol per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo e agenti imbimenti utilizzati in sistemi controllati di elettro- placcatura nei quali le emissioni di PFOS nell’ambiente sono limitate al minimo; d. fluidi idraulici per la navigazione aerea e aerospaziale; e. prodotti medicinali e loro componenti, se le quantità di PFOS emesse nel processo di fabbricazione e nello smaltimento dei solventi utilizzati nel processo sono ridotte al minimo.

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4 Obbligo di notifica

1 Chi utilizza PFOS come pure sostanze e preparati che contengono PFOS secondo il numero 3 capoverso 2, deve notificare all’UFAM entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno precedente: a. il nome della sostanza o del preparato e il nome del fornitore; b. la quantità di PFOS utilizzata, in kg; c. le informazioni sullo scopo dell’utilizzazione dei PFOS; d. le quantità di PFOS emesse nell’ambiente nel quadro dell’utilizzazione, in kg; e. le indicazioni sulle possibilità di rinunciare all’utilizzazione dei PFOS. 2 I detentori di schiume antincendio immesse sul mercato prima del 1° agosto 2011 (n. 5), devono notificare entro il 30 aprile di ogni anno all’UFAM la quantità, in kg, di schiuma antincendio contenente PFOS a loro disposizione il 31 dicembre dell’anno precedente. La prima notifica deve fornire anche il nome della schiuma antincendio, del fabbricante come pure le indicazioni in suo possesso sul contenuto di massa di PFOS della schiuma antincendio.

5 Disposizioni transitorie

In deroga al divieto di cui al numero 2 capoverso 1, schiume antincendio contenenti PFOS, immesse sul mercato entro il 1° agosto 2011, possono essere ancora impie- gate come segue: a. nelle installazioni per la protezione di impianti, inclusa l’utilizzazione per i necessari controlli delle funzioni di tali installazioni entro il 30 novembre 2018; b. dai corpi di pompieri e da forze d’intervento militari per la lotta antincendio in casi gravi entro il 30 novembre 2014.

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Allegato 2.1 (art. 3)

Detersivi per tessili

3 Etichettatura particolare

3bis Se esiste una nomenclatura comune conformemente all’articolo 7 capoverso 2 della direttiva 76/768/CEE14 e alla decisione 96/335/CE15, i conservanti vanno indicati utilizzando la nomenclatura ivi contemplata.

N. 5 cpv. 1

5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti

1 Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato detersivi per tessili forni- scono all’organo di notifica (art. 89 dell’O del 18 mag. 200516 sui prodotti chimici) o all’autorità cantonale competente per l’esecuzione secondo l’articolo 13, una scheda dei dati relativi agli ingredienti.

14 Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici, GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169; modificata dalla direttiva 93/35/CEE, GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32. 15 Decisione 96/335/CE della Commissione, dell’8 maggio 1996, che istituisce l’inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici, GU L 132 dell’1.6.1996, pag. 1; modificata dalla decisione 2006/257/CE, GU L 97 del 5.4.2006, pag. 1. 16 RS 813.11

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Allegato 2.2 (art. 3)

Prodotti di pulizia

3 Etichettatura particolare

3bis Se esiste una nomenclatura comune conformemente all’articolo 7 capoverso 2 della direttiva 76/768/CEE17 e alla decisione 96/335/CE18, i conservanti vanno indicati utilizzando la nomenclatura ivi contemplata.

N. 5 cpv. 1

5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti

1 Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato prodotti di pulizia forniscono all’organo di notifica (art. 89 dell’O del 18 mag. 200519 sui prodotti chimici) o all’autorità cantonale competente per l’esecuzione secondo l’articolo 13, una scheda dei dati relativi agli ingredienti.

17 Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici, GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169; modificata dalla direttiva 93/35/CEE, GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32. 18 Decisione 96/335/CE della Commissione, dell’8 maggio 1996, che istituisce l’inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici, GU L 132 dell’1.6.1996, pag. 1; modificata dalla decisione 2006/257/CE, GU L 97 del 5.4.2006, pag. 1. 19 RS 813.11

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Allegato 2.3 (art. 3)

Solventi

N. 4 cpv. 2 e 3

4 Etichettatura particolare

2 I contenitori con solventi contenenti sostanze stabili nell’aria, che sono elencate nell’allegato A del Protocollo di Kyoto, devono essere etichettati con i seguenti dati: a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Proto- collo di Kyoto»; b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze stabili nell’aria che sono nei contenitori, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione; c. la quantità di sostanze stabili nell’aria, in kg. 3 La dicitura secondo i capoversi 1 e 2 deve essere in almeno due lingue ufficiali, visibile, ben leggibile e duratura.

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Allegato 2.4 (art. 3)

Biocidi

N. 7

7 Disposizione transitoria

1 Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applica al legno che è stato fornito entro il 31 dicembre 2001 e la cui utilizzazione è prevista entro il 31 dicem- bre 2011. 2 Il legname trattato con prodotti per la protezione del legno che non adempiono i requisiti elencati nel numero 1.3 capoverso 1 lettera a, può essere impiegato nei campi d’impiego menzionati nel numero 1.3 capoverso 3 lettera b se è stato fornito entro il 30 giugno 2005 e la cui utilizzazione è prevista entro il 31 dicembre 2011.

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Allegato 2.8 (art. 3)

Lacche e vernici

N. 3 cpv. 1 lett. a

3 Deroghe

1 Il divieto secondo il numero 2 capoverso 1 non vale per la messa in circolazione di:

a. concerne soltanto il testo francese.

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Allegato 2.9 (art. 3)

Materie plastiche e additivi

N. 2 cpv. 3

2 Divieti

3 Agli imballaggi di plastica contenenti cadmio si applica l’allegato 2.16 numero 4.

N. 3 cpv. 1 lett. b e 2

3 Deroghe

1 Il divieto secondo il numero 2 capoverso 1 lettera a non vale per:

b. abrogata

2 Su domanda motivata l’UFAM può inoltre concedere una deroga di durata limitata

al divieto secondo il numero 2 capoverso 1 lettera a nei casi paragonabili alle fatti- specie secondo il capoverso 1 lettera c.

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Allegato 2.10 (art. 3)

Prodotti refrigeranti

N. 1 cpv. 4

1 Definizioni

4 La ristrutturazione della parte refrigerante degli impianti esistenti è equiparata all’allestimento di impianti.

2.3 Informazione degli acquirenti

1 I fabbricanti e i commercianti di apparecchi frigoriferi e congelatori devono infor- mare gli acquirenti, mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente, sul prodotto refrigerante contenuto nell’apparecchio.

2 La dicitura secondo il capoverso 1 deve essere in almeno due lingue ufficiali,

visibile e facilmente leggibile.

2.3bis Etichettatura particolare per gli specialisti 1I fabbricanti di apparecchi e impianti devono indicare inequivocabilmente sull’apparecchio o l’impianto il tipo e la quantità dei refrigeranti impiegati.

2 Nel caso degli apparecchi e impianti che contengono o conterranno refrigeranti

stabili nell’aria che sono elencati nell’allegato A del Protocollo di Kyoto l’etichetta- tura deve contenere le informazioni seguenti: a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Proto- collo di Kyoto»; b. le designazioni chimiche abbreviate dei refrigeranti stabili nell’aria che sono o saranno contenuti negli apparecchi o impianti, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione; c. la quantità di refrigeranti stabili nell’aria, in kg; d. l’aggiunta: «chiuso ermeticamente», se pertinente. 3 I fabbricanti devono etichettare con l’avvertenza «Materiale espanso mediante gas fluorurati a effetto serra» gli apparecchi e gli impianti che: a. contengono refrigeranti stabili nell’aria che sono elencati nell’allegato A del Protocollo di Kyoto e b. prima dell’immissione in commercio, sono stati isolati con materiale espanso mediante sostanze stabili nell’aria che sono elencate nell’allegato A del Protocollo di Kyoto.

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4 Le diciture di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere scritte in almeno due lingue ufficiali, visibili, ben leggibili e durature.

N. 7 cpv. 5

7 Disposizioni transitorie

5 Per le pompe di calore fabbricate industrialmente con un circuito frigorigeno

ermeticamente chiuso negli edifici abitativi, l’obbligo di autorizzazione secondo il numero 3.3 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2013.

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Allegato 2.11 (art. 3)

Prodotti estinguenti

1bis Prodotti estinguenti che contengono PFOS Ai prodotti estinguenti contenenti PFOS si applica l’allegato 1.16.

N. 8

8 Etichettatura particolare

1 I fabbricanti devono etichettare gli estintori e gli impianti che contengono o conter- ranno prodotti estinguenti stabili nell’aria che sono elencati nell’allegato A del Protocollo di Kyoto, con le informazioni seguenti: a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Proto- collo di Kyoto»; b. le designazioni chimiche abbreviate dei gas fluorurati a effetto serra che sono o saranno contenuti, utilizzando la nomenclatura industriale ricono- sciuta per il campo di applicazione in questione; c. la quantità di prodotti estinguenti stabili nell’aria, in kg.

2 L’etichetta secondo il capoverso 1 deve essere in almeno due lingue ufficiali,

visibile, ben leggibile e duratura.

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Allegato 2.14 (art. 3)

Condensatori e trasformatori

N. 3 cpv. 1–4

3 Sorveglianza

1 Gli organi di controllo elencati nell’articolo 26 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 novembre 200120 sugli impianti a bassa tensione, nel quadro dei compiti esecutivi loro affidati, verificano anche se vengono utilizzati condensatori con un peso com- plessivo superiore a 1 kg contenenti sostanze nocive. 2 Se sospettano o constatano un tale impiego, informano il proprietario dell’installa- zione e l’autorità del Cantone, sul cui territorio si trova l’installazione. 3 L’autorità informata secondo il capoverso 2 ordina, se necessario, la messa fuori servizio o la sostituzione dei condensatori menzionati nel capoverso 1 e il loro smaltimento.

4 I costi del controllo menzionato al capoverso 1 sono a carico del proprietario

dell’installazione.

20 RS 734.27

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Allegato 2.15 (art. 3)

Pile

1 Definizioni

1 Sono considerate pile le fonti di corrente elettrica che trasformano direttamente l’energia chimica in energia elettrica e sono composte da una o più cellule non ricaricabili (batterie primarie) o da una e più cellule ricaricabili (accumulatori). 2 Sono considerate pile per autoveicoli le pile destinate all’avviamento, all’illumina- zione o all’accensione di autoveicoli.

3 Sono considerate pile portatili le pile che:

a. sono sigillate; b. possono essere tenute in mano; c. non sono destinate esclusivamente a scopi commerciali o industriali o alla propulsione di veicoli elettrici di ogni tipo; e d. non sono pile per autoveicoli. 4 Sono considerate minipile, le piccole pile portatili di forma rotonda, il cui diametro è maggior dell’altezza e che sono destinate a scopi particolari come l’approvvigio- namento energetico di apparecchi acustici, orologi da polso e piccoli apparecchi portatili o destinati all’alimentazione elettrica di riserva. 5 Sono considerate pile industriali, le pile destinate esclusivamente a scopi industriali o commerciali o alla propulsione di veicoli elettrici di ogni tipo, nonché le altre pile che non sono considerate pile portatili o batterie per autoveicoli. 6 Sono considerate apparecchiature le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 3 lettera a della direttiva 2002/96/CE21, alimentate o capaci di essere alimentate interamente o parzialmente da pile.

2 Divieti

1 Pile, incluse quelle contenute in apparecchi, contenenti più di 5 mg di mercurio per kg non possono essere immesse sul mercato. 2 Pile portatili, incluse quelle contenute in apparecchi, contenenti più di 20 mg di cadmio per kg non possono essere immesse sul mercato.

21 Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere consultati all’indirizzo www.cheminfo.ch.

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3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica alle minipile il cui contenu- to massimo di mercurio è di 20 g per kg. 2 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica alle pile portatili destinate all’impiego in: a. sistemi di emergenza e sistemi d’allarme incluse le illuminazioni d’emer- genza; b. apparecchiature mediche; c. apparecchi elettrici a batteria, che possono essere tenuti in mano, per lavori di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio.

4 Informazione

4.1 Etichettatura particolare

1 I fabbricanti di pile e di veicoli o apparecchiature in cui sono incorporate pile devono garantire che sulle pile venga apposta un’indicazione relativa allo smalti- mento attraverso la raccolta differenziata, visibile, ben leggibile e duratura. Sulle pile che contengono oltre 5 mg di mercurio, oltre 20 mg di cadmio o oltre 40 mg di piombo per kg, deve inoltre essere apposto il simbolo chimico Hg, Cd o Pb per il rispettivo metallo.

2 Le modalità di apposizione delle indicazioni secondo il capoverso 1 sono rette

dall’articolo 21 della direttiva 2006/66/CE22.

4.2 Punti vendita e pubblicità

1 Nei punti vendita in cui vengono fornite le pile deve essere indicato chiaramente in un luogo ben visibile che: a. le pile devono essere consegnate per lo smaltimento a un punto vendita o a un centro di raccolta per pile oppure nell’ambito delle apposite raccolte di pile; b. il punto vendita riprende gratuitamente le pile per lo smaltimento; e c. sulle pile viene riscossa una tassa per il finanziamento del loro smaltimento. 2 La pubblicità per le pile deve attirare l’attenzione del consumatore sull’obbligo della riconsegna delle pile secondo il numero 5.1.

22 Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE, GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/103/CE, GU L 327 del 5.12.2008, pag. 7.

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5 Obbligo di riconsegna e di ripresa

5.1 Obbligo di riconsegna

I consumatori devono riconsegnare le pile per lo smaltimento a un commerciante che è tenuto a riprenderle o a un centro di raccolta per pile oppure nell’ambito delle apposite raccolte di pile. Le batterie dei veicoli possono essere consegnate anche a imprese di smaltimento titolari di un’autorizzazione secondo l’articolo 10 del- l’ordinanza del 22 giugno 200523 sul traffico di rifiuti, a condizione che dette impre- se di smaltimento ne accettano la consegna.

5.2 Obbligo di ripresa

1 I commercianti che forniscono pile portatili, devono riprenderle gratuitamente dai consumatori in ogni punto vendita. 2 I commercianti che forniscono pile per veicoli o pile industriali devono riprendere gratuitamente in ogni punto vendita dai consumatori i tipi di pile che hanno nell’assortimento. 3 Per i fabbricanti si applicano gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 nei confronti dei consumatori, dei commercianti e dei gestori di centri di raccolta.

6 Tassa di smaltimento anticipata e obbligo di notifica

6.1 Obbligo della tassa

1 Devono versare una tassa di smaltimento anticipata (tassa) per le pile immesse sul mercato (pile soggette a tassa) a un’organizzazione privata (organizzazione) incari- cata dall’UFAM conformemente al numero 6.7: a. i fabbricanti di pile; b. i fabbricanti di veicoli o apparecchiature che contengono pile, se queste pile non sono già gravate da una tassa. 2 Il capoverso 1 lettera b non si applica se terzi si sono assunti l’obbligo della tassa secondo il capoverso 1 e l’obbligo di notifica secondo il numero 6.3 capoverso 1. 3 L’organizzazione esenta su domanda dall’obbligo della tassa, i fabbricanti di pile per autovetture e di pile industriali nonché di veicoli e di apparecchiature che con- tengono pile per autovetture e pile industriali, se essi, nell’ambito di una soluzione per settore o grazie a particolari situazioni del mercato possono garantire uno smal- timento delle pile rispettoso dell’ambiente e la copertura di tutti i costi di smalti- mento.

23 RS 814.610

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6.2 Ammontare della tassa

La tassa varia da un minimo di 0,1 a un massimo di 7 franchi per chilogrammo di pile soggette a tassa. Il DATEC fissa l’ammontare della tassa sulla base dei costi presumibili delle attività di cui al numero 6.5. Esso esamina l’ammontare della tassa ogni anno e lo adegua se del caso.

6.3 Obbligo di notifica

1 Le parti assoggettate alla tassa devono comunicare all’organizzazione la quantità di pile soggette a tassa immessa sul mercato, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa, indicando in particolare i tipi di pile e il loro tenore di sostanze nocive. La comunicazione avviene mensilmente, salvo che le parti assoggettate alla tassa non concordino con l’organizzazione una periodicità diversa.

2 I fabbricanti che conformemente al numero 6.1 capoverso 3 sono esentati dalla

tassa devono notificare ogni anno, entro il 31 marzo, a un ufficio apposito, incaricato dall’UFAM e da esso reso noto, la quantità di pile immessa sul mercato durante l’anno precedente indicando i tipi e il loro tenore di sostanze nocive. L’ufficio di notifica mette loro a disposizione formulari cartacei ed elettronici. L’ufficio trasmet- te all’UFAM le notifiche inoltrate, secondo le prescrizioni emanate da quest’ultimo.

3 Le imprese di smaltimento, autorizzate a prendere in consegna pile in virtù di

un’autorizzazione di cui all’articolo 10 dell’ordinanza del 22 giugno 200524 sul traffico di rifiuti, devono notificare entro il 30 aprile di ogni anno all’organizza- zione, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa, le quantità di pile riprese in Svizzera durante l’anno precedente che hanno riciclato o esportato per lo smalti- mento.

6.4 Scadenza della tassa e termine di pagamento

1 L’organizzazione fattura l’ammontare della tassa alle parti assoggettate. La tassa è esigibile non appena la fattura perviene alle parti assoggettate, oppure, nel caso di una fattura contestata, con il passaggio in giudicato della decisione relativa all’emo- lumento secondo il numero 6.9 capoverso 2. 2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla scadenza. In caso di pagamen- to ritardato viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento; sui pagamenti anticipati l’organizzazione può accordare un interesse remunerativo.

24 RS 814.610

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6.5 Impiego della tassa

L’organizzazione deve impiegare la tassa esclusivamente per il finanziamento delle seguenti attività: a. la raccolta, il trasporto e il riciclaggio di pile, sempre che dette attività ven- gono eseguite secondo lo stato della tecnica; b. l’informazione volta a promuovere in particolare la riconsegna di pile, per la quale può essere impiegato non più del 25 per cento degli introiti annui della tassa; c. le sue attività nell’ambito del mandato conferitole dall’UFAM; d. gli oneri dell’UFAM derivanti dall’adempimento dei suoi compiti di cui ai numeri 6.7 e 6.8.

6.6 Finanziamenti a terzi

1 Terzi che chiedono finanziamenti all’organizzazione per le attività di cui al numero 6.5 devono inoltrare a quest’ultima, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno seguente, una domanda motivata. L’organizzazione mette a disposizione formulari per la domanda in forma cartacea o elettronica. 2 L’organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto se essi svolgono le atti- vità in modo economico e appropriato. Può adottare le misure necessarie per la verifica di detti presupposti. 3 L’organizzazione elargisce finanziamenti per le attività di cui al numero 6.5 let- tere a e b nel quadro dei mezzi finanziari disponibili.

6.7 Organizzazione

1 L’UFAM incarica della riscossione, dell’amministrazione e dell’impiego della

tassa un’organizzazione privata idonea. Detta organizzazione non può svolgere essa stessa attività economiche in relazione con la fabbricazione, l’importazione, la vendita o il riciclaggio di pile.

2 L’UFAM stipula di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni un con-

tratto con l’organizzazione. Il contratto stabilisce in particolare la parte della tassa che l’organizzazione può utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto. 3 L’organizzazione deve affidare la revisione a terzi indipendenti. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti. 4 L’organizzazione deve salvaguardare il segreto d’affari delle parti assoggettate alla tassa e di chi si occupa dello smaltimento. 5 L’Amministrazione federale delle dogane può comunicare all’organizzazione i dati figuranti nelle dichiarazioni doganali e altre constatazioni in relazione all’importa- zione o all’esportazione di pile.

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6 L’organizzazione può concordare con l’Amministrazione federale delle dogane la

riscossione della tassa al momento dell’importazione. In tale caso, per la riscossione, la scadenza e gli interessi è applicata la legislazione doganale.

6.8 Vigilanza sull’organizzazione

1 L’UFAM vigila sull’organizzazione. Può impartire istruzioni all’organizzazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego della tassa. 2 L’organizzazione deve fornire all’UFAM tutte le informazioni necessarie e garan- tirgli la consultazione degli atti. 3 Essa deve inoltrare all’UFAM, al più tardi il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte nell’anno precedente. In tale rapporto devono figurare in parti- colare: a. il consuntivo annuale; b. il rapporto dei terzi indipendenti incaricati della revisione; c. la quantità delle pile soggette a tassa immessa sul mercato nell’anno prece- dente, con indicazione dei tipi e del tenore di sostanze nocive, nonché il tasso di ripresa delle pile soggette alla tassa; d. un elenco dei tipi di impiego dei proventi della tassa con ammontare, scopo e beneficiari; e. l’elenco dei fabbricanti esentati dall’obbligo della tassa conformemente al numero 6.1 capoverso 3. 4 L’UFAM pubblica il rapporto salvaguardando il segreto d’affari o di fabbricazione.

6.9 Procedura

1 L’organizzazione statuisce mediante decisione sulle deroghe all’obbligo della tassa e sulle domande concernenti i finanziamenti a terzi. 2 In caso di controversia sulla fattura, essa emana una decisione relativa all’emolu- mento conformemente al numero 6.4 capoverso 1 periodo 1. 3 Le procedure sono rette dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.

7 Disposizione transitoria

1 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica:

a. alle pile portatili non contenute in apparecchiature e che sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° febbraio 2011; b. alle pile portatili, contenute in apparecchi, se gli apparecchi sono stati immessi sul mercato per la prima volta entro il 1° ottobre 2011;

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c. alla sostituzione entro il 31 dicembre 2014 di pile portatili in apparecchi radio per i trasporti pubblici e per l’esercito, se tali apparecchi sono stati immessi sul mercato per la prima volta entro il 1° ottobre 2011 e devono funzionare affidabilmente anche con temperature estreme.

2 I requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 1 non si applicano:

a. alle pile che sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° ottobre 2011; b. alle batterie contenute in veicoli o apparecchi che sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° ottobre 2011. 3 L’obbligo della tassa secondo il numero 6.1 non si applica alle batterie con un peso superiore a 5 kg che sono state immesse sul mercato entro il 1° gennaio 2012.

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Allegato 2.16 (art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

N. 2.2

2.2 Divieto

1 La fabbricazione e l’immissione sul mercato di oggetti cadmiati da parte di un

fabbricante sono vietate.

2 Per l’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche si

applica il numero 6.

2.3 Deroghe

1bis I divieti di fabbricazione e immissione sul mercato di cui al numero 2.2 non si applicano ai componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali il numero 6.3 stabilisce che possono contenere cadmio. 2 Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un prodotto alternativo non cadmiato e se non è impiegato più cadmio di quello necessario per l’impiego al quale l’oggetto è destinato, i divieti di cui al numero 2.2 non si applicano: b. agli oggetti che, per la loro sicurezza funzionale, devono al contempo essere protetti contro la corrosione e presentare particolari proprietà antifrizione;

N. 4.3 cpv. 1 lett. d e 2 nota *

4.3 Deroghe

1 Il divieto secondo il numero 4.2 non si applica:

d. a casse e palette di plastica se:

1. il superamento del tenore massimo di metalli pesanti secondo il

numero 4.2 è dovuto al riciclaggio delle casse e palette di plastica,

2. il materiale utilizzato per il riciclaggio proviene unicamente da altre

casse o palette di plastica,

3. l’introduzione di altro materiale non menzionato al numero 2 di questa

lettera si limita alla quantità minima tecnicamente necessaria e comun- que non supera il 20 per cento in massa,

4. durante il riciclaggio non sono stati introdotti deliberatamente metalli

pesanti. * GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere consultati all’indirizzo www.cheminfo.ch.

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N. 5.1 e prima nota *

5.1 Definizioni

* GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34; modificata da ultimo dalla decisione 2010/115/UE, GU L 48 del 25.2.2010, pag. 12.

N. 5.2 cpv. 1, 4 e 5

5.2 Divieti

1 L’immissione sul mercato di nuovi materiali e componenti per veicoli il cui conte- nuto per ogni materiale omogeneo in massa di piombo, mercurio o cromo(VI) è superiore allo 0,1 per cento o il cui contenuto in massa di cadmio è superiore allo 0,01 per cento è vietata.

4 e 5 abrogati

N. 5.3 cpv. 2 lett. c

5.3 Deroghe

2 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica ai pezzi di ricambio per veicoli che secondo il numero 7 capoverso 4 possono ancora essere immessi sul mercato, ad eccezione di: c. guarnizioni dei freni.

N. 6.1 lett. a

6.1 Definizioni

Sono considerati apparecchi elettrici ed elettronici: a. gli apparecchi di cui all’articolo 3 lettera a della direttiva 2002/95/CE25, con- templati dall’allegato IA della direttiva 2002/96/CE26;

N. 6.2 cpv. 1, 3 e 4

6.2 Divieti

1 Gli apparecchi elettrici ed elettronici e i pezzi di ricambio nuovi per apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere immessi sul mercato se i loro materiali o componenti hanno un contenuto in massa di piombo, mercurio o cromo(VI) supe-

25 Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione 2010/571/UE, GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28. 26 Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

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riore allo 0,1 per cento, oppure un contenuto in massa di cadmio superiore allo 0,01 per cento per ogni materiale omogeneo.

3 abrogato

4 Alle pile contenenti mercurio, cadmio o piombo si applicano le disposizioni di cui all’allegato 2.15.

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Annesso all’ordinanza PIC (N. II)

Appendice 1 (art. 2 cpv. 1 lett. a)

Sostanze e preparati vietati o soggetti a rigorose restrizioni in Svizzera

Le sostanze e i preparati che in questa appendice sono contrassegnati con il sim- bolo #, sottostanno anche alla procedura PIC (appendice 2).

Sostanza / preparato Numero/i CAS Categoria rilevante/i

1,1,1-tricloretano 71-55-6 Prodotto chimico industriale 1,2- dibrometano # 106-93-4 Pesticida 1,2- dicloretano # 107-06-2 2- naftilammina e i suoi sali 91-59-8 Prodotto chimico industriale 2,4,5- acido tricloro-fenossiacetilico 93-76-5 Pesticida e i suoi sali # Composti 2,4,5-acido tricloro-fenossiacetilici Acido 2-tricloro 2,4,5 fenossipropionico e i suoi sali Composti 2-tricloro 2,4,5 fenossipropionici 4-aminobifenile e i suoi sali 92-67-1 Prodotto chimico industriale 4-nitrodifenile 92-93-3 Prodotto chimico industriale Acefato 30560-19-1 Pesticida Aldrina # 309-00-2 Pesticida Ametrina 834-12-8 Pesticida Arsenico e composti dell’arsenico 7440-38-2 Pesticida e altri Amianto: Prodotto chimico Actinolite # 77536-66-4 industriale Antofillite # 77536-67-5 Amosite # 12172-73-5 Crocidolite # 12001-28-4 Tremolite # 77536-68-6 Crisotile 12001-29-5

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Sostanza / preparato Numero/i CAS Categoria rilevante/i

Atrazina 1912-24-9 Pesticida Bensultap 17606-31-4 Pesticida Benzidina e i suoi sali 92-87-5 Prodotto chimico industriale Benzolo 71-43-2 Prodotto chimico industriale Binapacril # 485-31-4 Pesticida Bromuro di metano 74-83-9 Prodotto chimico industriale Cadmio e composti del cadmio 7440-43-9 Prodotto chimico e altri industriale Cianazina 21725-46-2 Pesticida Clordano # 57-74-9 Pesticida Clordecone (Kepon) 143-50-0 Pesticida Cloroformio 67-66-3 Prodotto chimico industriale Cloruro di carbonio Pesticida DDD 72-54-8 DDE 72-55-9 Pesticida DDT # 50-29-3 Pesticida DBB (Di--ossi-di-n- 75113-37-0 Prodotto chimico butilstannioidrossiborano) industriale Dicofol 115-32-2 Pesticida Dimetenammide 87674-68-8 Pesticida Dinoseb e i suoi acetati e sali # 88-85-7 Pesticida Dinoterb 1420-07-1 Pesticida DNOC # 534-52-1 Pesticida Dieldrina # 60-57-1 Pesticida Endosulfano 115-29-7 Pesticida Endrina 72-20-8 Pesticida Ossido di etilene # 75-21-8 Pesticida CFC: tutti i clorofluorocarburi completamente Prodotto chimico alogenati con fino a 3 atomi di C industriale Fenitrotione 122-14-5 Pesticida

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Sostanza / preparato Numero/i CAS Categoria rilevante/i

Fintin acetato 900-95-8 Pesticida Flurenol 467-69-6 Pesticida Furatiocarb 65907-30-4 Pesticida Naftaline alogenate (con formula C10HnX8-n Prodotto chimico Aloni: tutti i clorofluorocarburi bromati Prodotto chimico completamente alogenati con fino a 3 atomi industriale di C HCH (isomeri misti) # 608-73-1 Pesticida Eptacloro # 76-44-8 Pesticida Eptacloroepossido 1024-57-3 Pesticida Esaclorobenzolo # 118-74-1 Pesticida HCFC: tutti i clorofluorocarburi bromati Prodotto chimico parzialmente alogenati con fino a 3 atomi industriale di C HCFC: tutti i clorofluorocarburi parzialmente Prodotto chimico alogenati con fino a 3 atomi di C industriale Isodrina 465-73-6 Pesticida Kelevan 4234-79-1 Pesticida Lindano # 58-89-9 Pesticida Malatione 121-75-5 Pesticida Metidation 950-37-8 Pesticida Metossicloro 72-43-5 Pesticida Metilparation 298-00-0 Pesticida Mirex 2385-85-5 Pesticida, Prodotto chimico industriale Monolinuron 1746-81-2 Pesticida Monometildibromodifenilmetano 99688-47-8 Prodotto chimico industriale Monometildiclordifenilmetano Prodotto chimico industriale Monometiltetraclorodifenilmetano 76253-60-6 Prodotto chimico industriale

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Sostanza / preparato Numero/i CAS Categoria rilevante/i

Nonilfenolo Pesticida, Prodotto chimico industriale Nonilfenolo etossilato Pesticida, Prodotto chimico industriale Ottabromodifenil etere Prodotto chimico industriale Octilfenolo Pesticida, Prodotto chimico industriale Octilfenolo e prodotti di etossilazione Pesticida, Prodotto chimico industriale Paraquat 4685-14-7 Pesticida Paratione # 56-38-2 Pesticida Pentabromodifenil etere Prodotto chimico industriale Pentaclorofenolo e i suoi sali nonché i 87-86-5 Pesticida composti di pentaclorofenossici # Prodotto chimico industriale Perfluorottano sulfonati (PFOS) 1763-23-1 Prodotto chimico C8F17SO2X dove X significa OH, sale 2795-39-3 industriale metallico (O–M+), alogenuro, ammide, e altri e altri derivati compresi i polimeri. Permetrina 52645-53-1 Pesticida Pertano 72-56-0 Pesticida Bifenili polibromurati (PBB) # 36355-01-8 Prodotto chimico (hexa-) industriale 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-) Bifenili policlorurati (PCB) # 1336-36-3 Prodotto chimico industriale Trifenili policlorurati (PCT) # 61788-33-8 Prodotto chimico industriale

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Sostanza / preparato Numero/i CAS Categoria rilevante/i

Composti del mercurio, compresi Pesticida i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossialchilici e arilmercurici # Quintocene 82-68-8 Pesticida Simazina 122-34-9 Pesticida Strobano 8001-50-1 Pesticida Oli di catrame 8001-58-9, Prodotto chimico 61789-28-4, industriale 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5 Telodrina 297-78-9 Pesticida Tetracloruro di carbonio 56-23-5 Prodotto chimico industriale Tetraclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di pentaclorofenossici Tossafene (camfecloro) # 8001-35-2 Pesticida Triclorfone 52-68-6 Pesticida Fosfato di tri (2,3-dibromopropile) # 126-72-7 Prodotto chimico industriale Tris-azidirinil-fosfinossido 545-55-1 Prodotto chimico industriale Vamidotion 2275-23-2 Pesticida Zineb 12122-67-7 Pesticida Composti triorganostannici, compresi 56-35-9 Pesticida tutti i composti di tributil-stagno # e altri

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