AS 2011 175
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
del 18 giugno 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20092, decreta:
Art. 1 1 Lo scambio di note del 30 giugno 20083 tra la Svizzera e la Comunità europea con- cernente il recepimento del regolamento (CE) n. 380/2008 che modifica il regola- mento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di sog- giorno rilasciati a cittadini di paesi terzi è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
2009-2164 175
Introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri. DF RU 2011
1. Legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri
Art. 41 cpv. 4–6 4 La carta di soggiorno può essere provvista di un microchip. Questo contiene l’im- magine del viso e le impronte digitali del titolare, nonché i dati iscritti nella zona a lettura ottica. 5 Il Consiglio federale stabilisce quali persone dispongono di una carta di soggiorno provvista di microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.
6 L’UFM determina forma e contenuto delle carte di soggiorno. Può affidarne par-
zialmente o interamente l’allestimento a terzi.
Art. 41a Sicurezza e lettura del microchip 1 Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consi- glio federale stabilisce i requisiti tecnici. 2 Il Consiglio federale può concludere con gli Stati vincolati da un accordo di asso- ciazione alla normativa di Schengen e con altri Stati trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip, purché gli Stati interessati dispon- gano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.
Art. 41b Servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche 1 Il servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di: a. possedere le conoscenze specialistiche e le qualifiche necessarie; b. garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle per- tinenti specifiche; c. garantire il rispetto della protezione dei dati; e d. disporre di sufficienti risorse finanziarie. 2 Gli aventi economicamente diritto, i titolari di quote, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione e le altre persone che hanno o possono avere un’influenza determinante sull’impresa o sulla produ- zione delle carte di soggiorno biometriche devono godere di buona reputazione. Possono essere eseguiti controlli di sicurezza ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 20016 sui controlli di sicurezza relativi alle persone. 3 L’UFM può esigere in ogni tempo i documenti necessari per la verifica dei requi- siti di cui ai capoversi 1 e 2. Se il servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche fa parte di un gruppo di imprese, tali requisiti si applicano all’intero gruppo.
5 RS 142.20 6 RS 120.4
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4 Le disposizioni di cui ai capoversi 1–3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le loro prestazioni rivestono un’importanza determinante per la produ- zione delle carte di soggiorno biometriche. 5 Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili al servizio incari- cato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori.
Art. 102a Dati biometrici per carte di soggiorno 1 L’autorità competente può registrare e conservare i dati biometrici necessari per il rilascio delle carte di soggiorno. 2 I dati biometrici necessari per il rilascio di una carta di soggiorno sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l’evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell’interes- sato lo esiga. 3 I dati registrati e conservati possono essere utilizzati dalle autorità cantonali com- petenti nel settore della migrazione al fine di rinnovare una carta di soggiorno.
Art. 102b Controllo dell’identità del titolare di una carta di soggiorno biometrica 1 Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip della carta di soggiorno per verificare l’identità del titolare o l’autenticità del documento: a. il Corpo delle guardie di confine; b. le autorità cantonali e comunali di polizia; c. le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione. 2 Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto aereo, i gestori di aero- porti e altri servizi tenuti a verificare l’identità di persone a leggere a tal fine le impronte digitali registrate nel microchip.
2. Legge federale del 20 giugno 20037 sul sistema d’informazione
per il settore degli stranieri e dell’asilo
Art. 3 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b, nonché cpv. 3 lett. b 2 Il sistema coadiuva l’UFM nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri: b. rilascio di carte di soggiorno per le persone registrate, comprese le carte di soggiorno contenenti dati biometrici;
3 Il sistema coadiuva l’UFM nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore
dell’asilo:
7 RS 142.51
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b. rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di carte di soggiorno per le per- sone registrate, compresi i documenti di viaggio svizzeri e le carte di sog- giorno contenenti dati biometrici;
Art. 4 cpv. 18 lett. abis
1 Il sistema d’informazione contiene:
abis. dati biometrici (immagine del viso e impronte digitali);
Art. 7a Trattamento dei dati biometrici per le carte di soggiorno e accesso agli stessi 1 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati biometrici nel sistema d’informazione: a. l’UFM; b. le autorità che rilasciano carte di soggiorno. 2 La registrazione dei dati biometrici e la loro trasmissione al servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. 3 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono acce- dere ai dati biometrici del sistema d’informazione: a. l’UFM; b. le autorità che rilasciano carte di soggiorno. 4 Le autorità trasmettono al servizio incaricato dell’allestimento delle carte di sog- giorno i dati necessari. 5 Nell’ambito dell’assistenza amministrativa, l’UFM può trasmettere i dati biometri- ci ad altre autorità al fine di consentire l’identificazione di vittime di incidenti, cata- strofi naturali e atti violenti, nonché di persone scomparse.
Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all’articolo 2.
Consiglio nazionale, 18 giugno 2010 Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010 La presidente: Pascale Bruderer Wyss La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
8 Nella versione delle disp. trans. della mod. dell’11 dic. 2009 (art. 18a) (RU 2010 2063). Non ancora in vigore.
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Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il
7 ottobre 2010.9 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, le modifiche di legge entrano in vigore il 24 gennaio 2011.
17 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
9 FF 2010 3809
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