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AS 2011 1945

Ordinanza relativa alla tassa sul CO<sub>2</sub>

Ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (Ordinanza sul CO2

Modifica dell’11 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’8 giugno 20071 sul CO2 è modificata come segue:

Art. 25 Quota spettante alla popolazione 1 Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM, la quota del prodotto della tassa spettante alla popolazione (quota spettante alla popolazione). Questa quota comprende la quota del prodotto annuo stimato spettante alla popola- zione e la correzione della quota stimata due anni prima. 2 La distribuzione avviene nell’anno di riscossione della tassa (anno di riscossione) in base a una stima del prodotto annuo. La differenza tra il prodotto annuo stimato e quello effettivo è compensata al momento della distribuzione del prodotto della tassa due anni dopo. 3 La stima del prodotto annuo si basa su una previsione di entrata al 31 dicembre, compresi gli interessi attivi e dedotti gli interessi passivi.

4 Per assicuratori si intendono:

a. gli assicuratori dell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal); b. l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 19923 sull’assicurazione militare (LAM). 5 Gli assicuratori distribuiscono la quota spettante alla popolazione in importi uguali a tutte le persone che nell’anno di riscossione: a. sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

2011-0514 1945

Ordinanza sul CO2 RU 2011

6 Ogni assicuratore distribuisce gli importi alle persone da esso assicurate, detraen- doli equamente dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di riscossione. Alle persone da esso assicurate solo temporaneamente durante l’anno di riscossione, gli importi sono distribuiti pro rata temporis. 7 La quota spettante alla popolazione è versata agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell’anno di riscossione. Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfano i presupposti di cui al capoverso 5. La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l’anno seguente.

Art. 25a Organizzazione 1 Ogni assicuratore comunica all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di riscossione: a. il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di riscos- sione soddisfacevano i presupposti di cui all’articolo 25 capoverso 5; b. la somma degli importi effettivi distribuiti l’anno precedente. 2 Gli assicuratori informano le persone assicurate sull’ammontare dell’importo da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di riscos- sione.

Art. 25b Indennizzo degli assicuratori Per le spese d’esecuzione secondo la presente ordinanza e l’ordinanza del 12 novem- bre 19974 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili, gli assicuratori sono indennizzati, complessivamente, con 30 centesimi per persona assicurata che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfava i presupposti di cui all’articolo 25 capoverso 5.

Art. 26 cpv. 4 e 6 4 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia entro il 30 giugno dell’anno di riscossione. Su richiesta, in casi giustificati, l’UFAM può prorogare adeguatamente tale termine. 6 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia, detra- endola dai conteggi dei contributi dei datori di lavoro esigibili nell’anno di riscos- sione o versandola ai datori di lavoro. Gli importi non detraibili sono versati a partire da un importo di 50 franchi.

4 RS 814.018

1946

Ordinanza sul CO2 RU 2011

Art. 27 cpv. 2 e 3

2 Abrogato

3 Le casse di compensazione comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi

diritto il fattore di distribuzione e l’importo versato.

Art. 29 cpv. 2bis 2bis L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali sostiene l’UFAM nell’esecuzione delle disposizioni sulla distribuzione della quota del prodotto della tassa spettante all’economia.

Art. 30 Indennizzo Ogni anno, le autorità esecutive ricevono insieme il 2 per cento delle entrate com- plessive (prodotto lordo) a titolo di indennizzo per l’onere assunto.

II

Disposizione transitoria della modifica dell’11 maggio 2011 Nel 2011, la quota spettante alla popolazione è versata agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno.

III 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

2 L’articolo 25b e la cifra II entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2011.

3 L’articolo 25 capoverso 8 nella versione dell’8 giugno 20075 è abrogato retroatti- vamente il 1° gennaio 2011.

11 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RU 2007 2915

1947

Ordinanza sul CO2 RU 2011

1948

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