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AS 2011 3217

Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Laufenburg (CH)/Laufenburg (D)

Traduzione1

Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Laufenburg (CH)/Laufenburg (D)

Concluso il 15 giugno 2010 Entrato in vigore il 30 maggio 2011

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19612 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 1. Presso il valico di confine di Laufenburg (Svizzera)/Laufenburg (Germania) sono istituiti, sul territorio della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazio- nali abbinati.

2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

Art. 2 La zona comprende: a) il tratto della strada statale («Landesstrasse») L151a, compresi i marciapiedi e le piste ciclabili, delimitato da una parte dal confine comune e dall’altra dall’intero ponte sul Katzengraben (numero di costruzione 8414/660); b) l’intera area dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati delimitata dai circostanti fondi destinati all’agricoltura e alla silvicoltura nonché dagli spazi verdi e dalle aree ricreative; c) i locali utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri.

Art. 3 1. La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.

RS 0.631.252.913.693.6

1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 3217).

2 RS 0.631.252.913.690

2010-3269 3217

Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico RU 2011 di confine di Laufenburg (CH)/Laufenburg (D). Acc. con la Germania

2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4

1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche

conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

2. L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un

mese, con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il Per il Dipartimento federale delle finanze Ministero federale delle finanze d’intesa della Confederazione Svizzera: con il Ministero federale dell’interno della Repubblica federale di Germania: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr

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