AS 2011 3377
Ordinanza del DFI concernente l'attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza del DFI sull'attribuzione di organi)
Ordinanza del DFI concernente l’attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza del DFI sull’attribuzione di organi)
Modifica del 1° luglio 2011
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 2 maggio 20071 sull’attribuzione di organi è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1 lett. b–c nonché 2 lett. a
1 Se non vi è un’urgenza medica, il polmone di ottima qualità è attribuito:
b. in secondo luogo a pazienti affetti da ipertonia polmonare; c. in terzo luogo a pazienti d’età inferiore a 40 anni, se il donatore ha meno di
40 anni;
2 Il polmone di qualità adeguata è attribuito:
a. in primo luogo a pazienti d’età inferiore a 40 anni, se il donatore ha meno di
40 anni;
Art. 9 cpv. 1 1 Se più pazienti presentano lo stesso grado di priorità, il polmone è attribuito:
a. in primo luogo a un paziente per il quale è indicato un trapianto multiplo secondo l’articolo 11 dell’ordinanza sull’attribuzione di organi; b. in secondo luogo a un paziente con ossigenazione extracorporea a membrana e con respirazione meccanica invasiva nel reparto di cure intense; c. in terzo luogo a un paziente con gruppo sanguigno 0 o B, se il donatore è del gruppo sanguigno 0; d. in quarto luogo al paziente con il tempo d’attesa più lungo.
1 RS 810.212.41
2011-0766 3377
Ordinanza del DFI sull’attribuzione di organi RU 2011
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2011.
1° luglio 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter