AS 2011 3457
Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica
Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Ordinanza sulla firma elettronica, OFiEle)
Modifica del 6 giugno 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 dicembre 20041 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 4, 6 capoverso 1, 7 capoverso 3, 8 capoverso 2, 9 capoverso 3, 11 capoverso 4, 13 capoverso 2 e 20 della legge federale del 19 dicembre 20032 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (FiEle); visto l’articolo 59a capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO)3,
Art. 5 cpv. 1 1 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti esigono dalle persone che chie- dono un certificato qualificato che esibiscano personalmente un passaporto, una carta d’identità svizzera o una carta d'identità riconosciuta per l'entrata in Svizzera.
Art. 11 cpv. 1 1 I titolari di certificati qualificati devono conservare l’accesso esclusivo alla propria chiave per la creazione della firma. Nella misura in cui sia ragionevolmente esigi- bile, portano con sé il dispositivo per la creazione della firma o lo conservano sotto chiave.