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AS 2011 3527

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 22 giugno 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 105b Procedura di diffida 1 In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l’assicura- tore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall’esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato. 2 Se l’assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere adeguate spese ammini- strative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.

Art. 105c Esclusione della compensazione Gli assicuratori non possono compensare le prestazioni assicurative con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti.

Art. 105d Notifica dell’autorità cantonale competente Il Cantone notifica all’assicuratore l’autorità cantonale competente.

Art. 105e Notifiche relative alle esecuzioni 1 L’assicuratore che notifica all’autorità cantonale competente i dati personali dei debitori nei confronti dei quali è pendente un’esecuzione, comunica: a. il cognome e il nome; b. il sesso; c. la data di nascita; d. il domicilio; e. il numero d’assicurato AVS.

1 RS 832.102

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Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2011

2 Il Cantone può sollecitare l’assicuratore a non proseguire la procedura d’esecu- zione fino a quando esso non abbia deciso se assumere i crediti derivanti dall’assi- curazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Art. 105f Notifiche relative ai certificati di carenza di beni 1 Alla fine di ogni trimestre l’assicuratore informa l’autorità cantonale competente sull’evoluzione dei certificati di carenza di beni rilasciati dall’inizio dell’anno. 2 L’assicuratore trasmette all’autorità cantonale competente entro il 31 marzo il conteggio finale dei certificati di carenza di beni rilasciati durante l’anno precedente, nonché il corrispondente rapporto di revisione. Il conteggio contiene una ricapitola- zione delle domande di assunzione dei crediti ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3 della legge e una ricapitolazione delle restituzioni ai sensi dell’articolo 64a capo- verso 5 della legge.

Art. 105g Dati personali Al momento della comunicazione secondo l’articolo 64a capoverso 3 della legge l’assicuratore notifica i seguenti dati affinché assicurati e debitori possano essere identificati: a. il cognome e il nome; b. il sesso; c. la data di nascita; d. il domicilio; e. il numero d’assicurato AVS.

Art. 105h Scambio di dati Il Dipartimento stabilisce le modalità tecniche e organizzative per lo scambio di dati fra Cantoni e assicurati.

Art. 105i Titoli considerati equivalenti a un certificato di carenza di beni Sono equiparati a certificati di carenza di beni ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3 della legge le decisioni sulla concessione di prestazioni complementari o titoli equi- valenti che certificano la mancanza di mezzi finanziari propri dell’assicurato. Il Cantone designa le decisioni e i titoli interessati.

Art. 105j Organo di revisione 1 L’organo di revisione verifica l’esattezza delle informazioni fornite dagli assicura- tori sui crediti ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3 della legge. Esso controlla se: a. le indicazioni concernenti i debitori e gli assicurati sono corrette; b. la procedura di diffida secondo l’articolo 105b è stata rispettata; c. esiste un certificato di carenza di beni;

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d. la data di rilascio del certificato di carenza di beni risale all’anno precedente; e. l’importo complessivo dei crediti è esatto; f. il credito è stato notificato al Cantone nel quale è stato rilasciato il certificato di carenza di beni. 2 L’organo di revisione verifica l’esattezza delle informazioni fornite dagli assicura- tori sul pagamento dei crediti in arretrato da parte degli assicurati dopo il rilascio di un certificato di carenza di beni. 3 Il Cantone assume i costi dell’organo di revisione qualora ne designi uno diverso da quello di cui all’articolo 86.

Art. 105k Pagamenti dei Cantoni agli assicuratori 1 Al momento della ricezone dei dati personali e delle notifiche concernenti i certifi- cati di carenza di beni, l’autorità cantonale competente può trasmettere all’assicura- tore i dati personali di cui all’articolo 105g relativi agli assicurati per i quali si assume gli importi in arretrato. 2 Il Cantone nel quale è stato rilasciato il certificato di carenza di beni versa entro il 30 giugno all’assicuratore i crediti di cui all’articolo 64a capoverso 4 della legge dopo deduzione delle restituzioni di cui all’articolo 64a capoverso 5 della legge. Se le restituzioni superano i crediti, l’assicuratore restituisce la differenza all’attuale Cantone di domicilio entro il 30 giugno. 3 Se una riduzione del premio è accordata retroattivamente per un periodo coperto da un certificato di carenza di beni che è stato messo in conto al Cantone, e la riduzione del premio è stata notificata all’assicuratore prima del conteggio finale, l’assicura- tore deduce la riduzione del premio dal suo prossimo conteggio finale.

Art. 105l Cambiamento di assicuratore in caso di mora 1 L’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso 6 della legge a decor- rere dal recapito della diffida di cui all’articolo 105b capoverso 1. 2 Se l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve infor- marlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto della diffida o le spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate entro un mese dalla scadenza del termine di disdetta.

3 Se gli importi in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenuti

all’assicuratore tempestivamente, quest’ultimo deve informare l’interessato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto dall’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge. L’assicura- tore informa il nuovo assicuratore entro 60 giorni che l’assicurato continua ad essere assicurato presso di lui.

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Art. 105m Assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia 1 Se il diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, dell’Islanda o della Norve- gia permette all’assicuratore svizzero di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, le seguenti disposizioni si applicano agli assicurati che vivono in uno di questi Stati e non pagano i premi e le partecipazioni ai costi scaduti: a. articolo 64a capoversi 1–7 della legge e articoli 105b–105l ai:

1. frontalieri e ai loro familiari,

2. familiari di domiciliati, dimoranti annuali e dimoranti temporanei,

3. beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la

disoccupazione e ai loro familiari; b. articolo 64a capoversi 1, 2 e 6 della legge e articoli 105b e 105l ai benefi- ciari di rendite e ai loro familiari; l’assicuratore rileva i certificati di carenza di beni. 2 Se il diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, dell’Islanda o della Norve- gia non permette all’assicuratore svizzero di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, l’assicuratore invia all’assicurato che non paga i premi o le parteci- pazione ai costi esigibili una diffida di pagamento preceduta almeno da un sollecito scritto, gli assegna un termine supplementare di 30 giorni e gli indica le conseguenze della mora. Se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine stabilito, l’assicuratore può sospendere l’assunzione dei costi delle prestazioni. Esso deve nel contempo informare l’assicu- rato e l’istituzione di assistenza competente nel luogo di residenza del medesimo in merito alla sospensione. La sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della diffida, nonché gli interessi di mora accu- mulati. Durante la sospensione dell’assunzione delle prestazioni, gli assicuratori possono compensare le prestazioni con i premi o le partecipazioni ai costi dovuti.

Titolo prima dell’art. 106 Capitolo 4: Riduzione dei premi da parte dei Cantoni Sezione 1: Aventi diritto

Titolo prima dell’art. 106b

Sezione 2: Esecuzione della riduzione dei premi

Art. 106b Notifiche del Cantone

1 IlCantone designa un servizio per lo scambio dei dati con gli assicuratori

conformemente all’articolo 65 capoverso 2 della legge.

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2 Notifica all’assicuratore:

a. gli assicurati che hanno diritto a una riduzione dei premi; b. l’ammontare della riduzione dei premi per avente diritto e per mese arrotondato ai cinque centesimi; c. il periodo in mesi, per il quale è accordata la riduzione dei premi. 3 Stabilisce le scadenze per le sue notifiche, per le notifiche ai sensi dell’articolo 106c capoversi 1 e 2 e per la consegna del conto annuale conformemente all’articolo 106c capoverso 3.

Art. 106c Compiti dell’assicuratore

1 L’assicuratore comunica al Cantone se può attribuire la notifica a un proprio

assicurato.

2 Notificaal Cantone importanti cambiamenti nei rapporti con l’assicurato. Il

Dipartimento può definire quali cambiamenti sono considerati importanti. 3 L’assicuratore presenta al Cantone un conto annuale. Quest’utimo comprende, per ogni avente diritto, i dati personali di cui all’articolo 105g, il periodo interessato, i premi mensili dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e gli importi versati.

4 L’assicuratore indica la riduzione del premio per assicurato e per mese nel

conteggio dei premi. Non può indicarla sul certificato di assicurazione. 5 Versa all’assicurato la differenza entro 60 giorni, se i suoi crediti residui relativi ai premi per l’anno civile in corso e altri crediti scaduti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per i quali non esiste un certificato di carenza di beni, sono inferiori: a. alla riduzione dei premi accordata dal Cantone; sono fatti salvi i disciplina- menti cantonali secondo cui il premio può essere ridotto al massimo del suo stesso importo mentre i piccoli importi non sono versati; b. al contributo forfettario accordato dal Cantone per l’assicurazione obbligato- ria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 6 Il Cantone può prevedere che l’assicuratore gli comunichi i dati personali di cui all’articolo 105g e altri dati per i suoi assicurati nel Cantone interessato.

Art. 106d Scambio di dati 1 Le notifiche ai sensi degli articoli 106b e 106c contengono i dati personali di cui all’articolo 105g. Il Cantone può prevedere la notifica di ulteriori dati.

2 Dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori, il Dipartimento può stabilire

modalità tecniche e organizzative per lo scambio e il formato dei dati.

2 RS 831.30

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Art. 106e Costi I Cantoni e gli assicuratori assumono i costi derivanti dall’applicazione della riduzione dei premi.

II

Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 15 gennaio 19713 sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 22 cpv. 5 5 Se ha accordato riduzioni di premio nell’assicurazione malattie durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni complementari, un Cantone può compensare il pagamento di queste ultime con le riduzioni di premio già versate.

Art. 54a cpv. 5 5 L’organo cantonale competente per le prestazioni complementari notifica al servi- zio di cui all’articolo 106b capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sull’assicurazione malattie i dati che quest’ultimo necessita per la procedura di notifica agli assicuratori. Dati che non sono necessari per la procedura di notifica, come i dettagli del calcolo della prestazione complementare annua, non possono essere notificati.

2. L’ordinanza del 3 luglio 20015 sulla riduzione dei premi

nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

Art. 14 cpv. 2 e 4

2 Gli articoli 106b–106e dell’ordinanza del 27 giugno 19956 sull’assicurazione

malattie si applicano per analogia al versamento delle riduzioni dei premi.

4 Abrogato

3 RS 831.301 4 RS 832.102 5 RS 832.112.5 6 RS 832.102

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III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

22 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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