AS 2011 4405
Decisioni da SC-4/10 a SC-4/18 della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) Decisioni da SC-4/10 a SC-4/18 della Conferenza delle Parti concernente l’inclusione dell’alfa-esaclorocicloesano, del beta- esaclorocicloesano, del clordecone, dell’esabromobifenile, dell’esabromodifeniletere e dell’eptabromodifeniletere, del lindano, del pentaclorobenzene, dell’acido perfluorottano solfonico, dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano sulfonile, del tetrabromodifeniletere e del pentabromodifeniletere negli allegati A, B e C della Convenzione
Adottate l’8 maggio 2009 in occasione della quarta riunione della Conferenza delle Parti Entrate in vigore per la Svizzera il 26 agosto 20101
Traduzione2
La Conferenza delle Parti decide:
di emendare l’allegato A, l’allegato B e l’allegato C della Convenzione3 che figu- rano in appendice alla presente decisione.
1 Gli emendamenti delle decisioni da SC-4/10 a SC-4/18 relative agli allegati A, B e C sono entrati in vigore per tutti gli Stati parte il 26 ago. 2010, secondo l’art. 22 par. 3 lett. c della Convenzione, eccetto per il Canada, il 4 apr. 2011, e la Spagna, il 14 nov. 2011, conformemente all’art. 22 par. 4 della Convenzione. La Nuova Zelanda ha sottoposto una notifica al depositario conformemente all’art. 22 par. 3 lett. b e c, nonché al par. 4 della Convenzione. Per tale Stato parte gli emendamenti non sono entrati in vigore.
2 Dal testo originale francese (RO 2011 4405).
3 RS 0.814.03
2011-0628 4405
Convenzione POP RU 2011
Allegato A
Eliminazione
Parte I Sostanza chimica Attività Deroga specifica4
Aldrina* Produzione Nessuna N. CAS: 309-00-2 Uso Ectoparassiticida locale Insetticida
Alfa- Produzione Nessuna esaclorocicloesano* Uso Nessuno N. CAS: 319-84-6
Beta- Produzione Nessuna esaclorocicloesano* Uso Nessuno N. CAS: 319-85-7 Clordano* Produzione Come ammessa per le Parti iscritte nel N. CAS: 57-74-9 registro Uso Ectoparassiticida locale Insetticida Insetticida contro le termiti Insetticida contro le termiti in edifici e dighe Insetticida contro le termiti su strade Additivo in adesivi per compensati
Clordecone* Produzione Nessuna N. CAS: 143-50-0 Uso Nessuno
Dieldrina* Produzione Nessuna N. CAS: 60-57-1 Uso In attività agricole
Endrina* Produzione Nessuna N. CAS: 72-20-8 Uso Nessuno
4 Va rilevato che in data 17 mag. 2009 nessuna delle Parti era registrata per le deroghe specifiche elencate nell’allegato A concernenti l’aldrina, il clordano, la dieldrina, l’eptacloro, l’esaclorobenzene e il mirex. Pertanto, conformemente all’art. 4 par. 9 della Convenzione, per dette deroghe, indicate in corsivo nella presente tabella, non possono essere ammesse nuove registrazioni.
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Sostanza chimica Attività Deroga specifica
Eptacloro* Produzione Nessuna N. CAS: 76-44-8 Uso Insetticida contro le termiti Insetticida contro le termiti in strutture di case Insetticida contro le termiti (sotterraneo) Trattamento del legno In cassette di diramazione dei cavi interrate
Esabromobifenile* Produzione Nessuna N. CAS: 36355-01-8 Uso Nessuno
Esabromodifeniletere* Produzione Nessuna e Uso Articoli conformemente alle eptabromodifeniletere* disposizioni della parte IV del presente allegato
Esaclorobenzene Produzione Come ammessa per le Parti iscritte nel N. CAS: 118-74-1 registro Uso Prodotto intermedio Solvente nei pesticidi Prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito5
Lindano* Produzione Nessuna N. CAS: 58-89-9 Uso Prodotto farmaceutico per il trattamento di seconda linea dei pidocchi e della scabbia nelle persone
Mirex* Produzione Come ammessa per le Parti iscritte nel N. CAS: 2385-85-5 registro Uso Insetticida contro le termiti
Pentaclorobenzene* Produzione Nessuna N. CAS: 608-93-5 Uso Nessuno
5 Si rileva che, benché la deroga specifica per l’utilizzo dell’esaclorobenzene quale prodot- to intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito non sia più valida, tale utilizzo rimane possibile conformemente alla nota (iii).
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Sostanza chimica Attività Deroga specifica
Bifenili policlorurati Produzione Nessuna (PCB)* Uso Articoli in uso conformemente alle disposizioni della parte II del presente allegato Tetrabromodifeniletere* Produzione Nessuna e Uso Articoli conformemente alle disposi- pentabromodifeniletere* zioni della parte V del presente allegato
Toxafene* Produzione Nessuna N. CAS: 8001-35-2 Uso Nessuno
Note: i) Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti traccia sono esclusi dal presente allegato. ii) La presente nota non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti sotto forma di costituenti di articoli fabbricati oppure già in uso prima o al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo corrispondente per detta sostanza chimica sono esclusi dal presente allegato, a condizione che le Parti interessate abbiano notificato al Segretariato che quel particolare tipo di articolo rimane in uso sul loro territorio. Il Segretariato rende pubbliche tali notifiche. iii) La presente nota, che non si applica alle sostanze chimiche il cui nome è seguito da un asterisco nella colonna «Sostanza chimica» della parte I del presente allegato, non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. Visto che nell’ambito della produzione e dell’uso di un prodotto intermedio in sistemi chiusi limi- tati a un sito non dovrebbero esserci quantitativi apprezzabili della sostanza chimica che raggiungono l’essere umano o l’ambiente, una Parte, previa notifica al Segretariato, può autorizzare la produzione e l’uso, quale prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito, di quantitativi di una sostanza chimica inclusa nel presente allegato che è trasformata chimicamente durante la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri dell’allegato D paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. Detta notifica deve includere i dati relativi alla produ- zione totale e all’uso della sostanza chimica, o una stima realistica di tali dati, e informazioni concernenti la natura del processo in sistema chiuso limitato a un sito, compresa la quantità di inquinante organico persistente utilizzato come materiale di partenza non trasformato e presente non inten- zionalmente sotto forma di contaminante traccia nel prodotto finale. Questa procedura si applica salvo diversa disposizione del presente allegato. Il
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Segretariato mette queste notifiche a disposizione della Conferenza delle Parti e del pubblico. Questa produzione o utilizzazione non è considerata una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso e va sospesa dopo un periodo di dieci anni, a meno che la Parte interessata non presenti una nuova notifica al Segretariato, nel qual caso il termine sarà prorogato di altri dieci anni, a meno che la Conferenza delle Parti non decida diversamente, dopo aver esaminato la produzione e l’uso. La procedura di notifica può essere ripetuta. iv) Tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fatte valere dalle Parti che le hanno fatte iscrivere nel registro conformemen- te all’articolo 4, fatta eccezione per le deroghe concernenti l’uso di bifenili policlorurati negli articoli in uso conformemente alle disposizioni della parte II, deroghe di cui tutte le parti possono prevalersi, l’uso di esabromo- difeniletere e di eptabromodifeniletere conformemente alle disposizioni della parte IV, nonché l’uso di tetrabromodifeniletere e di pentabromodifeniletere conformemente alle disposizioni della parte V del presente allegato. …
Parte III Definizioni Ai fini del presente allegato: a. «Esabromodifeniletere» e «eptabromodifeniletere» designano il 2,2',4,4',5,5'- esabromodifeniletere (BDE-153, N. CAS: 68631-49-2), il 2,2',4,4',5,6'- esabromodifeniletere (BDE-154, N. CAS: 207122-15-4), il 2,2',3,3',4,5',6- eptabromodifeniletere (BDE-175, N. CAS: 446255-22-7), il 2,2',3,4,4',5',6- eptabromodifeniletere (BDE-183, N. CAS: 207122-16-5), nonché gli altri esa- ed eptabromodifenileteri presenti nell’octabromodifeniletere in com- mercio. b. «Tetrabromodifeniletere» e «pentabromodifeniletere» designano il 2,2',4,4'- tetrabromodifeniletere (BDE-47, N. CAS: 5436-43-1), il 2,2',4,4',5- pentabromodiphényléther (BDE-99, N. CAS: 60348-60-9) nonché gli altri tetra- e pentabromodifenileteri presenti nel pentabromodifeniletere in com- mercio.
Parte IV Esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere 1 Una Parte può autorizzare il riciclaggio di articoli contenenti o che potrebbero contenere esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere, come pure l’utilizzo e lo smaltimento definitivo di articoli fabbricati a partire da materiali riciclati contenenti o che potrebbero contenere esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere, purché:
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a. il riciclaggio e lo smaltimento definitivo siano effettuati in modo ecologico e non permettano di recuperare esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere ai fini del riutilizzo; b. la Parte adotti misure per impedire l’esportazione di articoli contenenti concentrazioni di esabromodifeniletere e di eptabromodifeniletere superiori a quelle autorizzate negli articoli venduti, utilizzati, importati o fabbricati sul proprio territorio; c. la Parte abbia espresso al Segretariato la propria intenzione di ricorrere alla presente deroga. 2 Nel corso della sua sesta riunione ordinaria e, in seguito, durante una riunione ordinaria su due, la Conferenza delle Parti valuterà i progressi compiuti dalle Parti nella realizzazione del loro fine ultimo di eliminare l’esabromodifeniletere e l’eptabromodifeniletere contenuti negli articoli e vaglierà l’opportunità di mantenere la presente deroga. In ogni caso, quest’ultima scadrà al più tardi nel 2030.
Parte V Tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere 1 Una Parte può autorizzare il riciclaggio di articoli contenenti o che potrebbero contenere tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere, nonché l’utilizzo e lo smaltimento definitivo di articoli fabbricati a partire da materiali riciclati contenenti o che potrebbero contenere tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere, purché: a. il riciclaggio e lo smaltimento definitivo siano effettuati in modo razionale dal profilo ecologico e non permettano di recuperare tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere ai fini del riutilizzo; b. la Parte non consenta che la presente deroga comporti l’esportazione di arti- coli contenenti concentrazioni di tetrabromodifeniletere e di pentabromodi- feniletere superiori a quelle autorizzate sul proprio territorio; c. la Parte abbia espresso al Segretariato la propria intenzione di ricorrere alla presente deroga. 2 Nel corso della sua sesta riunione ordinaria e, in seguito, durante una riunione ordinaria su due, la Conferenza delle Parti valuterà i progressi compiuti dalle Parti nella realizzazione del loro fine ultimo di eliminare il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere contenuti negli articoli e vaglierà l’opportunità di mantenere la presente deroga. In ogni caso, quest’ultima scadrà al più tardi nel 2030.
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Allegato B
Limitazione
Parte I Sostanza chimica Attività Scopo accettabile o deroga specifica6
DDT Produzione Scopo accettabile: (1,1,1-tricloro-2,2-bis uso nella lotta contro i vettori di (4-clorofenil)etano) malattie conformemente alla parte II del presente allegato N. CAS: 50-29-3 Deroga specifica: prodotto intermedio nella produzione di dicofol prodotto intermedio Uso Scopo accettabile: lotta contro i vettori di malattie conformemente alla parte II del presente allegato Deroga specifica: produzione di dicofol prodotto intermedio
Acido perfluorottano Produzione Scopo accettabile: solfonico conformemente alla parte III del (N. CAS: 1763-23-1), i suoi presente allegato, produzione di altre salia e sostanze chimiche destinate fluoruro di perfluorottano esclusivamente agli usi elencati qui sulfonile di seguito; (N. CAS: 307-35-7) produzione finalizzata agli usi elencati qui di seguito. Deroga specifica: come ammessa per le Parti iscritte nel registro.
6 Va rilevato che in data 17 mag. 2009 nessuna delle Parti era registrata per le deroghe specifiche elencate nell’allegato B concernenti il DDT. Pertanto, conformemente all’art. 4 par. 9 della Convenzione, per detta deroga, indicata in corsivo nella presente tabella, non possono essere ammesse nuove registrazioni.
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Sostanza chimica Attività Scopo accettabile o deroga specifica
a Per esempio: Uso Scopo accettabile: perfluorottano solfonato di uso conforme alla parte III del potassio presente allegato nei seguenti scopi (N. CAS: 2795-39-3); accettabili o in quanto prodotto perfluorottano solfonato intermedio per la produzione di di litio sostanze chimiche nei seguenti scopi (N. CAS: 29457-72-5); accettabili: perfluorottano solfonato di – fotografia e produzione di ammonio immagini (N. CAS: 29081-56-9); – resine fotosensibili e rivestimenti perfluorottano solfonato di antiriflesso per semiconduttori dietanolammonio – agente di attacco per l’incisione di (N. CAS: 70225-14-8); semiconduttori composti e di filtri perfluorottano solfonato di ceramici tetraetilammonio – fluidi idraulici per l’aviazione (N. CAS: 56773-42-3); – metallizzazione (rivestimento in perfluorottano solfonato di metallo duro) in sistemi a circuito didecildimetilammonio chiuso (N. CAS: 251099-16-8) – determinati apparecchi medici (come i fogli di copolimero di etilene e di tetrafuoroetilene (ETFE) e produzione dell’ETFE radio-opaco, apparecchiature di diagnosi medica in vitro e filtri colorati per sensori CCD) – schiuma antincendio – esche per la lotta contro le formiche tagliafoglie dei generi Atta spp. e Acromyrmex spp. Deroga specifica: per gli usi specifici o l’uso in quanto prodotto intermedio finalizzato alla produzione di sostanze chimiche destinate agli usi specifici seguenti: – fotomaschere nelle industrie dei semiconduttori e degli schermi a cristalli liquidi – metallizzazione (rivestimento in metallo duro) – metallizzazione (rivestimento decorativo in metallo) – componenti elettrici ed elettronici di determinate stampanti e fotocopiatrici colore
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Sostanza chimica Attività Scopo accettabile o deroga specifica
– insetticidi per la lotta contro le formiche del fuoco rosse importate e le termiti – produzione petrolifera chimicamente assistita – tappeti – cuoio e abbigliamento – tessili e imbottiture – carta e imballaggi – rivestimenti e additivi per rivestimenti – caucciù e materie plastiche
Note: i) Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti traccia sono esclusi dal presente allegato. ii) La presente nota non va intesa come un fine accettabile o una deroga speci- fica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti sotto forma di costituenti di articoli fabbricati oppure già in uso prima o al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo corrispondente per detta sostanza chimica sono esclusi dal presente allegato, a condizione che una Parte abbia notificato al Segreta- riato che quel particolare tipo di articolo rimane in uso sul proprio territorio. Il Segretariato rende pubbliche tali notifiche. iii) La presente nota non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. Visto che nell’ambito della produzione e dell’uso di un prodotto intermedio in sistemi chiusi limi- tati a un sito non dovrebbero esserci quantitativi apprezzabili della sostanza chimica che raggiungono l’essere umano o l’ambiente, una Parte, previa notifica al Segretariato, può autorizzare la produzione e l’uso, quale prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito, di quantitativi di una sostanza chimica inclusa nel presente allegato che è trasformata chimicamente durante la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri dell’allegato D paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. Detta notifica deve includere i dati relativi alla produ- zione totale e all’uso della sostanza chimica, o una stima realistica di tali dati, e informazioni concernenti la natura del processo in sistema chiuso limitato a un sito, compresa la quantità di inquinante organico persistente utilizzato come materiale di partenza non trasformato e presente non inten- zionalmente sotto forma di contaminante traccia nel prodotto finale. Questa procedura si applica salvo diversa disposizione del presente allegato. Il Segretariato mette queste notifiche a disposizione della Conferenza delle
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Parti e del pubblico. Questa produzione o uso non è considerata una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso e va sospesa dopo un periodo di dieci anni, a meno che la Parte interessata non presenti una nuova notifica al Segretariato, nel qual caso il termine sarà prorogato di altri dieci anni, a meno che la Conferenza delle Parti non decida diversamente, dopo aver e- saminato la produzione e l’uso. La procedura di notifica può essere ripetuta. iv) Tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fatte valere dalle Parti che le hanno fatte iscrivere nel registro conforme- mente all’articolo 4. …
Parte III Acido perfluorottano solfonico, i suoi sali e fluoruro di perfluorottano sulfonile 1 La produzione e l’uso di acido perfluorottano solfonico, dei suoi sali e di fluoruro di perfluorottano sulfonile sono abbandonati da tutte le Parti, salvo nei casi previsti nella prima parte del presente allegato per le Parti che hanno espresso al Segretariato l’intenzione di produrli o di utilizzarli per uno scopo accettabile. La presente Con- venzione istituisce un Registro degli scopi accettabili accessibile al pubblico. La tenuta di detto Registro è garantita dal Segretariato. Se una Parte non iscritta al registro constata l’esigenza di ricorrere all’acido perfluorottano solfonico, ai suoi sali o al fluoruro di perfluorottano sulfonile per uno scopo accettabile menzionato nella prima parte del presente allegato, deve notificarlo quanto prima al Segretariato in modo tale da poter essere immediatamente iscritta nel registro. 2 Le Parti che producono o utilizzano queste sostanze tengono conto, se del caso, degli orientamenti forniti nei passaggi pertinenti delle indicazioni generali sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali di cui alla parte V dell’allegato C alla presente Convenzione. 3 Ogni Parte che utilizza e/o produce queste sostanze stende, a scadenza quadrienna- le, un rapporto sui propri progressi nell’eliminazione dell’acido perfluorottano solfonico, dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano sulfonile e trasmette le infor- mazioni su detti progressi alla Conferenza delle Parti nel quadro dell’obbligo di rapporto in virtù dell’articolo 15 della Convenzione. 4 Al fine di ridurre e, a termine, di eliminare l’uso e/o la produzione di queste sostanze, la Conferenza delle Parti sollecita: a. le Parti che utilizzano queste sostanze ad adottare misure al fine di elimi- narne gli usi per i quali sono disponibili prodotti o altre soluzioni alternativi; b le Parti che utilizzano e/o producono queste sostanze a elaborare e attuare un piano d’azione nel quadro del piano d’attuazione di cui all’articolo 7;
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c le Parti a promuovere, nella misura dei mezzi a loro disposizione, la ricerca e lo sviluppo di prodotti, processi, strategie e metodi alternativi chimici e non chimici che non comportino rischi per le Parti che fanno uso di dette sostanze, pertinenti alla situazione di questi Paesi. I fattori da privilegiare nello studio di soluzioni alternative o di soluzioni combinate includono i rischi per la salute umana e gli effetti di dette soluzioni sull’ambiente. 5 La Conferenza delle Parti valuta se queste sostanze permangono necessarie per i vari scopi accettabili e per le deroghe specifiche menzionate in precedenza, sulla base di informazioni scientifiche, tecniche, ambientali ed economiche disponibili, segnatamente: a le informazioni fornite nei rapporti di cui al paragrafo 3; b le informazioni sulla produzione e sull’uso di tali sostanze; c le informazioni sulla disponibilità, la pertinenza e l’applicazione delle solu- zioni alternative di tali sostanze; d le informazioni sui progressi compiuti nell’ambito del rafforzamento della capacità dei Paesi di ricorrere a dette soluzioni alternative in tutta sicurezza. 6 La valutazione summenzionata avrà luogo per la prima volta nel 2015 al più tardi e, in seguito, ogni quattro anni, in occasione di una riunione ordinaria della Conferenza delle Parti.
7 Data la complessità del loro uso e il coinvolgimento di numerosi settori della
società, potrebbero esistere altre applicazioni di queste sostanze di cui i Paesi non sono a conoscenza. Le Parti che sono a conoscenza di tali usi sono invitate a informarne quanto prima il Segretariato. 8 In qualsiasi momento, una Parte può ritirarsi dal registro degli scopi accettabili tramite notifica scritta al Segretariato. Il ritiro entra in vigore alla data indicata nella notifica. 9 Le disposizioni della nota iii) della parte I dell’allegato B non si applicano a queste sostanze.
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Allegato C
Produzione non intenzionale
Parte I Inquinanti organici persistenti soggetti ai requisiti dell’articolo 5 Il presente allegato si applica ai seguenti inquinanti organici persistenti prodotti ed emessi non intenzionalmente da fonti antropiche:
Sostanza chimica
Esaclorobenzene (HCB) (N. CAS: 118-74-1) Pentaclorobenzene (PeCB) (N. CAS: 608-93-5) Bifenili policlorurati (PCB) Policlorodibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF)
Parte II Categorie di fonti L’esaclorobenzene, il pentaclorobenzene, i bifenili policlorurati, i policlorodibenzo- p-diossine e i policlorodibenzofurani sono prodotti ed emessi non intenzionalmente, a causa di una combustione incompleta o di reazioni chimiche, durante i processi termici che utilizzano materie organiche e cloro. Le seguenti categorie di fonti industriali presentano un potenziale relativamente elevato di produzione ed emissione nell’ambiente di dette sostanze chimiche: a. l’incenerimento dei rifiuti, compreso il coincenerimento di rifiuti urbani, pericolosi o sanitari o di fanghi di depurazione; b. la combustione di rifiuti pericolosi in forni di cemento; c. la produzione di pasta di cellulosa mediante cloro elementare o sostanze chimiche che generano cloro elementare per lo sbianchimento; d. i seguenti processi termici nell’industria metallurgica: i) la produzione secondaria di rame, ii) gli impianti di sinterizzazione nell’industria del ferro e dell’acciaio, iii) la produzione secondaria di alluminio, iv) la produzione secondaria di zinco.
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Parte III Categorie di fonti L’esaclorobenzene, il pentaclorobenzene, i bifenili policlorurati, i policlorodibenzo- p-diossine e i policlorodibenzofurani possono essere prodotti ed emessi non inten- zionalmente anche dalle seguenti categorie di fonti, tra cui: a. la combustione all’aria aperta di rifiuti, compresa la combustione nelle discariche; b. i processi termici dell’industria metallurgica non menzionati nella parte II; c. le fonti di combustione domestiche; d. le centrali elettriche e le caldaie industriali alimentate con combustibili fossili; e. gli impianti di combustione di legna e altri combustibili ricavati dalla biomassa; f. i processi specifici di produzione di sostanze chimiche, che emettono inquinanti organici persistenti formatisi spontaneamente, segnatamente la produzione di clorofenoli e cloranil; g. i forni crematori; h. i veicoli a motore, segnatamente quelli che utilizzano benzina contenente piombo; i. la distruzione di carcasse di animali; j. la tintura (con cloranil) e la finitura (con estrazione alcalina) di tessili e cuoio; k. gli impianti di rottamazione dei veicoli fuori uso; l. la combustione lenta di cavi di rame; m. le raffinerie degli oli usati. …
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