AS 2011 4509
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dell'Ufficio federale dei trasporti
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dell’Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT, OseUFT)
Modifica del 16 settembre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sugli emolumenti dell’UFT del 25 novembre 19981 è modificata come segue
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza la designazione abbreviata «Ufficio federale» è sostituita con l’abbreviazione «UFT».
Ingresso visto l’articolo 63 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori (LTV); visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 3 cpv. 4 Abrogato
Art. 4 lett. e Nella presente ordinanza s’intende per: e. Tassa di privativa: la tassa per il diritto di effettuare trasporti regolari di viaggiatori a titolo professionale accordato con il rilascio o il rinnovo della concessione o dell’autorizzazione.
2011-1128 4509
Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT RU 2011
Art. 6 cpv. 2 2 La tassa di privativa è calcolata per tutta la durata di validità della concessione o dell’autorizzazione in base alle aliquote annue fissate. Se la durata di validità non supera i sei mesi si applica la metà dell’aliquota annua, se è superiore ai sei mesi si applica l’aliquota intera.
Art. 9 cpv. 1 1 L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può ridurre o condonare gli emolumenti e le tasse se vi sono importanti motivi o se l’onere di lavoro è esiguo.
Art. 17 cpv. 1
1 L’emolumento di base ammonta per: franchi
a. il rilascio o l’estensione della concessione 5000 b. il rinnovo o la modifica della concessione 2000 c. il trasferimento della concessione 500 d. la proroga dei termini fissati nella concessione 500
Art. 18 cpv. 1
1 L’emolumento di base ammonta per: franchi
a. il rilascio della concessione o dell’autorizzazione 2300 b. il rinnovo o la modifica della concessione o dell’autorizzazione 1200 c. il rinnovo o la modifica della concessione o dell’autorizzazione in 500 caso di onere di lavoro esiguo d. il trasferimento della concessione o dell’autorizzazione 500 e. il ritiro della concessione o dell’autorizzazione 500 f. la revoca della concessione o dell’autorizzazione 500 g. l’annullamento della concessione 500 h. la rinuncia a un’autorizzazione 500
Art. 19 Tassa di privativa 1 La tassa di privativa è riscossa per il rilascio e il rinnovo della concessione o dell’autorizzazione. Essa ammonta per ogni anno di validità della concessione o dell’autorizzazione: a. per i trasporti a fune, a 20 franchi per una capacità di trasporto oraria di
100 persone per direzione;
b. per i trasporti transfrontalieri di viaggiatori su strada a lunga distanza, a
500 franchi forfettari;
c. per i trasporti ferroviari, a 4 franchi ogni 10 posti a sedere;
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d. per il trasferimento dagli aeroporti di cui all’articolo 6 lettera e dell’ordi- nanza del 4 novembre 20094 sul trasporto di viaggiatori, a 100 franchi forfet- tari. 2 La tassa di privativa non è riscossa per il rilascio e il rinnovo della concessione o dell’autorizzazione per: a. la navigazione; b. i trasporti di viaggiatori su strada che non rientrano nel capoverso 1 lettera b o d; c. i trasporti ferroviari che forniscono servizi commissionati da enti pubblici o che circolano su infrastrutture indennizzate da enti pubblici; d. i trasporti ferroviari non aventi scopo di lucro, soprattutto le corse con vei- coli d’epoca.
Art. 21 cpv. 1 1 L’emolumento per l’emissione di un attestato di sicurezza di cui all’articolo 8 OARF5 ammonta a 300–5000 franchi. Esso è calcolato in modo decrescente, a seconda della lunghezza della linea per la quale è richiesto l’attestato di sicurezza, come pure in base alla complessità e all’urgenza dell’esame.
Art. 24 L’emolumento per l’autorizzazione d’esercizio è calcolato in base al tempo impie- gato, al genere e all’urgenza della procedura. Esso ammonta almeno a 500 e al massimo a 50 000 franchi. In caso di procedure particolarmente onerose il limite massimo dell’emolumento può essere portato a 200 000 franchi.
Gli emolumenti per l’ammissione come impresa di trasporti su strada ammontano per: franchi
a. il rilascio e il ritiro dell’autorizzazione di ammissione 500
2bis Per i natanti di costruzione particolare o che richiedono un onere elevato per l’esame, l’emolumento di cui al capoverso 2 può essere aumentato in funzione del tempo impiegato. In caso di riduzione dell’onere di lavoro, l’emolumento può essere diminuito.
4 RS 745.11 5 RS 742.122
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Art. 34 cpv. 1 1 Gli emolumenti per il rilascio e la modifica di licenze di navigazione sono calcolati in funzione del tempo impiegato.
Art. 34b Licenze per conduttori di battello Gli emolumenti per il rilascio e la modifica di licenze per conduttori di battello sono calcolati in funzione del tempo impiegato.
Art. 42 Verifica dei conti Per la verifica e l’approvazione dei conti e dei bilanci secondo l’articolo 37 LTV sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato.
Art. 45 Assunzione di costi amministrativi da parte dei beneficiari di garanzie federali, premio di rischio 1 I costi per l’analisi dei rischi, la sorveglianza della solvibilità dei beneficiari di garanzie federali e il rischio di perdite da parte della Confederazione sono coperti da un emolumento (art. 34 cpv. 1 LTV). 2 L’emolumento è riscosso alla stipula della garanzia federale per l’intera durata dell’impegno debitorio. 3 Esso ammonta all’1 per mille del debito principale, tuttavia almeno a 5000 e al massimo a 100 000 franchi.
Art. 47 Contestazioni, perizie e consulenze di ampia portata Per le contestazioni scritte relative ad audit, ispezioni e controlli d’esercizio come pure per le perizie, gli accertamenti, le inchieste e le consulenze di ampia portata sono riscossi emolumenti secondo il tempo impiegato. Si tiene conto a tal fine dell’entità e dell’importanza della prestazione di servizi, delle conoscenze professio- nali necessarie nonché dell’interesse, dell’utilità, dell’entità della tassa annua di vigilanza già versata come pure della situazione finanziaria dell’assoggettato.
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2011
16 settembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova