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AS 2011 5003

Legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI) (Accesso a carte d'identità non biometriche presso il Comune di domicilio)

Legge federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d’identità, LDI) (Accesso a carte d’identità non biometriche presso il Comune di domicilio)

Modifica del 17 giugno 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 4 febbraio 20111; visto il parere del Consiglio federale del 23 febbraio 20112, decreta:

I La legge del 22 giugno 20013 sui documenti d’identità è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2ter, secondo periodo 2ter … Garantisce la possibilità di richiedere una carta d’identità senza microchip.

Art. 4a Domande di carte d’identità presso il Comune di domicilio

1 I Cantoni possono autorizzare i Comuni di domicilio a ricevere le domande di

rilascio di carte d’identità senza microchip. In tal caso, il servizio responsabile designato dal Cantone ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 è l’autorità di rilascio incaricata di esaminare e trattare tali domande. 2 Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a incaricare i Comuni di domicilio di ricevere anche domande di altri tipi di carta d’identità.

Art. 5 cpv. 2 lett. b e d 2 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla procedura di domanda e di rilascio, segnatamente per quanto concerne: b. i requisiti che devono soddisfare le autorità di rilascio e, per le domande di carte d’identità, i requisiti che devono soddisfare i Comuni di domicilio; d. le modalità di ricezione, trattamento e inoltro delle domande di carte d’identità presentate ai Comuni di domicilio.

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