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AS 2011 5475

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)

Modifica del 26 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 giugno 20061 sugli emolumenti per il traffico di animali è modi- ficata come segue:

Art. 1 lett. a, e, nonché f La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi presso: a. i detentori di animali secondo i numeri 1–5, 6, 7 e 10 dell’allegato; e. i proprietari di animali secondo i numeri 5a, 5b, e 6 dell’allegato; f. gli incaricati delle notifiche alla banca dati sul traffico di animali secondo il numero 8 dell’allegato.

Art. 3 Calcolo e riscossione degli emolumenti

1 Le tariffe degli emolumenti sono stabilite nell’allegato.

2 Il gestore della banca dati sul traffico di animali secondo l’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20112 fattura gli emolumenti su incarico dell’Ufficio federale dell’agri- coltura. 3 Gli emolumenti per la consultazione e l’acquisizione di dati della banca dati sul traffico di animali non sono riscossi se l’importo complessivo è inferiore a 20 fran- chi per anno civile.

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Emolumenti per il traffico di animali RU 2011

II L’allegato è modificato come segue:

N. 6, frase introduttiva, 7, 8 e 10 Fr.

6. Tasse amministrative per:

7. Costi forfettari per l’invio di marchi auricolari più le spese

di spedizione secondo la tariffa postale 1.50 8. Emolumenti per la consultazione e l’acquisizione di dati secondo gli articoli 14 e 17 capoverso 2 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20113: a. per i dati di cui all’allegato 1 numero 1 lettera a e numero

3 lettera a dell’ordinanza BDTA, nonché per il nome e

l’indirizzo del detentore degli animali che teneva l’animale al momento della nascita: per ogni animale e destinatario dei dati. Richieste ripetute da parte dello stesso destinatario dei dati riguardanti lo stesso animale sono gratuite –.20 b. per i dati di cui all’allegato 1 numero 1 lettere a–g e numero 3 lettere a–m dell’ordinanza BDTA, nonché per il nome e l’indirizzo del detentore degli animali che teneva l’animale al momento della nascita: per ogni animale e destinatario dei dati. Richieste ripetute da parte dello stesso destinatario dei dati riguardanti lo stesso animale sono gratuite –.50 c. per i dati di cui all’allegato 1 numero 1 lettere a–g dell’ordinanza BDTA, nonché per il nome e l’indirizzo del detentore degli animali che teneva l’animale al momento della nascita: per ogni animale maschio, se la richiesta proviene da un’organizzazione di allevamento. Richieste ripetute da parte della stessa organizzazione di allevamen- to riguardanti lo stesso animale sono gratuite –.20 d. per il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali, i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b–d dell’ordinanza BDTA, e per il numero di identificazione, il sesso, la razza e il colore dei singoli animali che si trovano nell’azienda detentrice o che vi si trovavano all’inizio dell’anno civile: per ogni anno civile, azienda detentrice di animali e specie animale è riscosso un unico emolumento per ogni destinatario dei dati. 2.–

3 RS 916.404

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e. per i dati di cui all’allegato 1 numero 2 lettere a–d dell’ordinanza BDTA: per ogni gruppo di animali e destinatario dei dati –.10

10. Emolumenti per l’invio per scritto dell’elenco degli animali

di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20114 10.–

III L'ordinanza del 10 novembre 20045 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 3 Versamento e compensazione dei contributi Il gestore della banca dati sul traffico di animali stila un conteggio e versa i contri- buti. Può compensare tali contributi con emolumenti dovuti all’azienda in virtù dell’ordinanza del 16 giugno 20066 sugli emolumenti per il traffico di animali.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

26 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 916.404 5 RS 916.407 6 RS 916.404.2

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