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AS 2011 6077

Ordinanza della Cancelleria federale sui controlli di sicurezza relativi alle persone

Ordinanza della Cancelleria federale sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP-CaF)

del 30 novembre 2011

La Cancelleria federale svizzera (CaF), visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 20111 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP), ordina:

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza stabilisce i livelli di controllo ai sensi dell’articolo 9 capo- verso 1 OCSP per le funzioni della CaF secondo l’allegato 1 OCSP.

2 I livelli di controllo sono definiti nell’allegato.

Art. 2 Aggiornamento degli allegati 1 Lo Stato maggiore di direzione della CaF sottopone al cancelliere della Confedera- zione almeno ogni cinque anni l’aggiornamento dell’allegato. 2 In caso di modifica dell’allegato 1 OCSP, lo Stato maggiore di direzione della CaF propone le corrispondenti modifiche dell’allegato alla presente ordinanza al più tardi entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale modifica.

Art. 3 Disposizione transitoria Nel caso di persone con funzioni per le quali finora non era imposto nessun con- trollo di sicurezza relativo alle persone o ne era imposto uno di livello inferiore, il controllo di sicurezza di livello superiore deve essere avviato al più tardi entro un mese dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

30 novembre 2011 Cancelleria federale svizzera: Corina Casanova

RS 120.421 1 RS 120.4

2011-2469 6077

Controlli di sicurezza relativi alle persone. O della CaF RU 2011

Allegato (art. 1 cpv. 2)

Funzioni in seno alla Cancelleria federale per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone

1. Funzioni generali in seno alla Cancelleria federale

Funzione Livello di controllo

a. Collaboratore personale del cancelliere della Confederazione 12 b. Membri delle commissioni extraparlamentari per i quali si applicano 12 i criteri secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera a o b OCSP c. Capo dell’informazione e suo supplente 11 d. Assistente di direzione del cancelliere della Confederazione 11 e. Assistente di direzione del vicecancelliere 11 f. Usciere della Confederazione 11 g. Consulenti del cancelliere della Confederazione 11 h. Responsabili della protezione dei dati, della protezione delle informa- 11 zioni, della sicurezza informatica e della protezione delle opere i. Autista del cancelliere della Confederazione 11 j. Membri dello Stato maggiore di crisi 11 k. Gestori dei rischi 11 l. Membri dell’Organo direttivo in materia di sicurezza e loro supplenti 11 m. Utenti del sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle 10 persone (SIBAD)

2. Funzioni supplementari in seno alla Cancelleria federale

Funzione Livello di controllo

a. Vicecancelliere 12 b. Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza 12 c. Capo dello Stato maggiore di direzione 12 d. Capo dei Servizi interni e suo supplente 12

Controlli di sicurezza relativi alle persone. O della CaF RU 2011

Funzione Livello di controllo

e. Collaboratori del servizio specializzato per i controlli di sicurezza 12 relativi alle persone nella Cancelleria federale f. Responsabile della sicurezza 11 g. Informatici 11 h. Collaboratori della Sezione del diritto 10 i. Collaboratori della Sezione degli affari del Consiglio federale 10

Controlli di sicurezza relativi alle persone. O della CaF RU 2011

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