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AS 2011 6093

Ordinanza concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale

Ordinanza concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale (Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale, OIAF)

del 9 dicembre 2011

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 e 47 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione federale (LOGA), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i compiti e le competenze di gestione e direzione dell’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) in seno all’Amministrazione federale.

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA). 2 Fatte salve disposizioni di diverso tenore previste dal diritto federale in materia di organizzazione, le autorità e i servizi seguenti possono impegnarsi mediante un accordo a rispettare la presente ordinanza e le prescrizioni e direttive che ne deri- vano: a. unità decentralizzate dell’Amministrazione federale di cui all’articolo 7a OLOGA; b. altre autorità federali; c. organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appartengono all’Amministrazione federale, ma a cui sono affidati compiti dell’Ammi- nistrazione federale (art. 2 cpv. 4 LOGA); d. istituzioni con scopi pubblici vicine all’amministrazione, che intendono usu- fruire di prestazioni di servizio di fornitori interni secondo il capitolo 5 sezione 3.

RS 172.010.58

2008-1009 6093

Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale RU 2011

Art. 3 Definizioni

1 Una strategia TIC è costituita dalle seguenti parti:

a. strategia di base: definisce le linee generali dei principi TIC, l’orientamento strategico e lo sviluppo delle TIC previsto; b. concetti organizzativi e tecnici di base (architetture): determinano gli obiet- tivi perseguiti; c. piano direttore: descrive le modifiche necessarie per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal profilo temporale e materiale. 2 La gestione TIC comprende la concezione, l’emanazione e l’attualizzazione delle strategie TIC quale direttiva generale di rango superiore, nonché l’emanazione e l’aggiornamento delle direttive TIC che ne derivano e ad esse subordinate.

3 Per direzione TIC s’intende l’adempimento dei compiti operativi da parte del

beneficiario di prestazioni (gestione dei requisiti, acquisizione, progettazione, con- trolling, gestione del portafoglio, gestione degli accordi sui livelli di servizio SLA ecc.), nel rispetto delle disposizioni in vigore.

4 Per direttive subordinate a una strategia TIC si intendono:

a. i processi TIC; b. l’architettura TIC; c. le norme TIC; d. le direttive in materia di sicurezza TIC; e. il controlling TIC.

5 I processi TIC stabiliscono le modalità di svolgimento dei compiti TIC.

6 L’architettura TIC definisce le componenti delle TIC e e la loro partecipazione all’ottimizzazione dei processi lavorativi. 7 Le norme TIC derivano dall’architettura TIC; esse permettono di stabilire in quali situazioni – per motivi di economicità, interoperatività, flessibilità e sicurezza – funzioni, interfacce e prodotti informatici devono essere sviluppati o impiegati allo stesso modo. 8 La sicurezza TIC comprende misure di protezione dell’integrità e dell’accessibilità dei sistemi TIC, nonché misure di protezione del carattere confidenziale, dell’integrità, dell’accessibilità e della tracciabilità dei dati memorizzati, elaborati e trasferiti in questi sistemi.

9 Il controlling TIC comprende l’acquisizione, la preparazione, l’esame e

l’interpretazione di informazioni atte a gestire e dirigere l’impiego delle TIC. 10 Un servizio standard è una prestazione TIC gestita a livello centrale, utilizzata spesso all’interno dell’Amministrazione federale e che risponde a esigenze uguali o simili dei beneficiari di prestazioni. 11 La sicurezza delle informazioni comprende misure di protezione di infrastrutture critiche, come quelle per l’approvvigionamento energetico, la logistica e la salute.

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Capitolo 2: Principi di gestione e di direzione delle TIC

Art. 4 Obiettivi Le TIC sono ideate e impiegate in modo da ottimizzare i processi lavorativi delle unità amministrative. Al riguardo si tiene conto dei principi d’adeguatezza, econo- micità e sicurezza.

Art. 5 Gestione dell’impiego delle TIC

1 Il Consiglio federale definisce la strategia TIC della Confederazione.

2 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) provvede all’attuazione della strategia TIC della Confederazione. 3 I dipartimenti e la Cancelleria federale disciplinano la gestione e la direzione delle TIC nei rispettivi settori nel rispetto delle direttive in vigore.

Art. 6 Basi giuridiche, protezione dei dati e sicurezza delle informazioni L’impiego delle TIC presuppone: a. l’esistenza o la creazione di basi giuridiche sufficienti; b. la garanzia della protezione dei dati delle persone interessate; c. la garanzia di una sicurezza integrale delle informazioni.

Art. 7 Strategie per la società dell’informazione I progetti e le applicazioni TIC devono essere conformi agli obiettivi e alle direttive delle strategie del Consiglio federale per una società dell’informazione.

Art. 8 Coordinamento e documentazione 1 I responsabili dei progetti e delle applicazioni coordinano l’attuazione delle strate- gie e delle direttive TIC da un punto di vista organizzativo e metodologico. 2 Essi provvedono segnatamente affinché, per ogni progetto e applicazione, le moda- lità di adempimento delle condizioni di cui all’articolo 6 come pure degli obiettivi e delle direttive di cui all’articolo 7 siano documentate in modo corrispondente al loro stato attuale.

Art. 9 Acquisizione di prestazioni 1I dipartimenti e la Cancelleria federale o le unità amministrative gestiscono l’impiego delle TIC nei loro settori. 2 Previa consultazione del beneficiario di prestazioni interessato, del fornitore di prestazioni interno interessato e sulla base di analisi di mercato e benchmarking esterni, il dipartimento o la Cancelleria federale decide:

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a. se una prestazione TIC è acquisita da fornitori interni o esterni; b. da quali fornitori di prestazioni interni è acquisita la prestazione TIC. 3 Il Consiglio federale decide in merito al modello di mercato per i servizi standard.

4 È fatta salva la legislazione sugli acquisti pubblici.

Capitolo 3: Sicurezza TIC e Stato maggiore speciale per la sicurezza delle informazioni

Art. 10 Protezione dei mezzi TIC e dei dati 1 Le unità amministrative sono responsabili della protezione dei loro sistemi e appli- cazioni TIC e dei loro dati (oggetti da proteggere).

2 Esse esaminano regolarmente gli oggetti da proteggere e adottano le necessarie

misure di sicurezza.

Art. 11 Rapporti e comunicazioni 1 Le unità amministrative, le organizzazioni e le persone che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza e sono a conoscenza di eventi che riguar- dano la sicurezza degli oggetti da proteggere, ne danno comunicazione: a. all’Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC); b. all’Incaricato della sicurezza informatica del proprio dipartimento o della Cancelleria federale. 2 Alla fine dell’anno i dipartimenti e la Cancelleria federale riferiscono all’ODIC sullo stato d’attuazione delle misure di sicurezza. 3 In base a questi rapporti, ogni anno l’ODIC informa il Consiglio federale sullo stato della sicurezza TIC.

Art. 12 Stato maggiore speciale per la sicurezza delle informazioni 1 Il DFF istituisce uno stato maggiore speciale per la sicurezza delle informazioni, composto di rappresentanti dell’Amministrazione federale, dei Cantoni e dell’economia. 2 Lo stato maggiore speciale coadiuva gli organi direttivi supremi della politica e dell’economia nella gestione di crisi dovute a gravi perturbazioni dell’infrastruttura delle informazioni.

3 Esso è diretto dal delegato per la direzione informatica.

4 Lo Stato maggiore speciale adotta un proprio regolamento interno, nel quale sono disciplinati i dettagli della sua organizzazione e del suo lavoro.

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Capitolo 4: Partecipazione della Confederazione all’armonizzazione delle applicazioni tecniche di polizia

Art. 13 1 I servizi federali che gestiscono applicazioni tecniche di polizia cooperano con i Cantoni allo scopo di armonizzare tali applicazioni. 2 Le modalità della cooperazione, in particolare la creazione di organi comuni della Confederazione e dei Cantoni, sono disciplinate in una convenzione con i Cantoni. 3 In virtù della presente ordinanza e conformemente alla convenzione con i Cantoni, i dipartimenti interessati possono concludere convenzioni d’esecuzione concernenti singoli progetti. Al riguardo badano al rispetto delle disposizioni della presente ordinanza. 4 I dipartimenti interessati informano gli organi comuni sui progetti correnti e futuri inerenti alle applicazioni tecniche di polizia e garantiscono che tali applicazioni siano conformi alle decisioni degli organi comuni.

Capitolo 5: Organizzazione e competenze Sezione 1: Organi

Art. 14 Consiglio federale Il Consiglio federale: a. stabilisce la strategia TIC della Confederazione; b. definisce i servizi standard TIC e il loro modello di mercato; c. vigila sull’attuazione della strategia TIC della Confederazione mediante il controlling strategico e, all’occorrenza, ordina provvedimenti; d. definisce in quali settori è necessario introdurre o adeguare direttive TIC; e. emana istruzioni in materia di sicurezza TIC; f. stabilisce, nell’ambito del processo di preventivazione, l’attribuzione dei mezzi preventivati a livello centrale per progetti TIC; g. decide in caso di divergenze tra i dipartimenti, la Cancelleria federale e l’ODIC; h. autorizza deroghe alle proprie direttive.

Art. 15 Conferenza dei segretari generali 1 La Conferenza dei segretari generali (CSG) valuta gli affari TIC a livello di Confe- derazione considerando l’aspetto operativo degli affari (interessi TIC dei processi lavorativi).

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2 Collabora in particolare alla preparazione degli affari importanti del Consiglio federale relativi alle TIC.

Art. 16 Dipartimento federale delle finanze

1 Il DFF elabora la strategia TIC della Confederazione.

2 Emana regolamenti amministrativi nell’ambito dei suoi compiti.

Art. 17 Organo direzione informatica della Confederazione

1 L’ODIC ha segnatamente i seguenti compiti:

a. preparare gli affari TIC del Consiglio federale ed eseguire i mandati che ne derivano e che il Consiglio federale gli affida; b. prendere atto delle esigenze dei dipartimenti e della Cancelleria federale e proporre al DFF a destinazione del Consiglio federale i relativi servizi stan- dard compresi il modello di mercato e la definizione dei ruoli per l’acquisizione di prestazioni. Al riguardo fornisce la prova della loro utilità economica; c. gestire i servizi standard TIC. Rientrano in questo ambito la gestione delle esigenze, la progettazione, la responsabilità del servizio richiedente o, se si tratta dell’acquisizione interna di prestazioni, l’acquisto, la pianificazione delle versioni, la regolamentazione del finanziamento generale e il controllo relativo alla qualità delle forniture di prestazioni nonché la gestione dei con- tratti; d. definire le direttive TIC a livello di Confederazione conformemente alla strategia TIC stabilita dal Consiglio federale. Rileva a tal fine le esigenze dei dipartimenti e della Cancelleria federale. È responsabile della gestione finanziaria delle TIC a livello di Confederazione, come pure degli strumenti di sostegno alla gestione e alla direzione delle TIC, in particolare per quanto riguarda il controlling e la gestione del portafoglio TIC; e. decidere sulle deroghe alle direttive che ha emanato; f. decidere in merito alle richieste dei dipartimenti, della Cancelleria federale e delle unità amministrative concernenti disposizioni speciali in relazione all’attribuzione di diritti e mandati rilevanti dal profilo della sicurezza, in particolare riguardo a firewall, diritti d’accesso e privilegi. L’ODIC decide misure di sicurezza TIC specifiche qualora l’Amministrazione federale fosse esposta a rischi; g. accertare, quale organo peritale incaricato da un dipartimento o dalla Cancel- leria federale, i fatti legati a incidenti presunti o avvenuti in relazione alla sicurezza; h. nominare l’Incaricato della sicurezza informatica della Confederazione; i. gestire la «Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione MELANI» in collaborazione con il Servizio delle attività informative della Confederazione;

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j. dirigere programmi TIC; k. gestire la Segreteria «e-government Svizzera»; l. gestire il Servizio specializzato «Tecnologie dell’informazione nell’ambito degli acquisti pubblici» (art. 21 dell’O del 22 nov. 20063 concernente l’orga- nizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione).

2 L’ODIC collabora con i Cantoni, con le competenti organizzazioni, con l’econo-

mia e con partner esteri e rappresenta la Confederazione in seno alle organizzazioni interessate. 3 Esso istituisce organismi nell’ambito dei suoi compiti. I dipartimenti e la Cancelle- ria federale nominano i loro rappresentanti che soddisfano i requisiti e dispongono delle necessarie competenze tecniche. 4 L’ODIC può delegare decisioni di secondaria importanza, in particolare riguardanti deroghe alle direttive TIC, requisiti per l’esercizio delle TIC o lo svolgimento di progetti e programmi: a. ai dipartimenti o alla Cancelleria federale; b. a organizzazioni di programmi o progetti.

Art. 18 Consiglio informatico della Confederazione 1 Il consiglio informatico della Confederazione (CIC) si compone del delegato per la direzione TIC (art. 20a dell’O del 17 feb. 20104 sull’organizzazione del Dipartimen- to federale delle finanze) e di un rappresentante nominato appositamente per ciascun dipartimento e per la Cancelleria federale. È presieduto dal delegato.

2 Possono partecipare con voto consultivo un rappresentante dell’Amministrazione

federale delle finanze (AFF), dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), del fornitore di prestazioni interno e dei servizi del Parla- mento. In casi specifici possono essere coinvolte altre persone con funzione consul- tiva. 3 Il CIC è l’organo consultivo dell’ODIC per gli affari TIC per i quali è richiesta la concertazione con i dipartimenti e la Cancelleria federale, in particolare per l’emanazione di direttive e l’approvazione di deroghe alla loro applicazione.

Art. 19 Comitato per la sicurezza informatica 1 Il comitato per la sicurezza informatica (C-SI) si compone degli incaricati della sicurezza informatica dei dipartimenti e della Cancelleria federale. 2 Possono partecipare con voto consultivo un rappresentante del Controllo federale delle finanze (CDF), dell’IFPDT e dei Servizi del Parlamento. In casi specifici possono essere coinvolte altre persone con funzione consultiva.

3 RS 172.056.15 4 RS 172.215.1

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3 Il C-SI è diretto dall’Incaricato della sicurezza informatica della Confederazione.

4 È l’organo consultivo dell’ODIC per tutte le questioni inerenti alla sicurezza TIC.

Art. 20 Comitato di gestione dei processi di supporto della Confederazione 1 Il comitato di gestione dei processi di supporto della Confederazione (CGPSC) si compone di un rappresentante dell’ODIC e di un rappresentante: a. dell’AFF; b. dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL); c. dell’Ufficio federale del personale (UFPER); d. di armasuisse (Logistica e Immobili DDPS).

2 È presieduto dal rappresentante dell’ODIC.

3 Possono partecipare con voto consultivo un rappresentante dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione e un rappresentante della Base d’aiuto alla condotta.

4 Il CGPSC coordina le decisioni tra l’AFF, l’UFPER, l’UFCL, la Logistica e gli

Immobili del DDPS e l’ODIC in materia di assistenza TIC ai processi di supporto impiegati in tutta l’Amministrazione federale per le finanze, il personale, le costru- zioni, la logistica e la gestione immobiliare.

Sezione 2: Beneficiari di prestazioni

Art. 21 Principi

1 I beneficiari di prestazioni sono le unità e i servizi di cui all’articolo 2.

2 I beneficiari delle prestazioni sono responsabili del rispetto delle direttive TIC, nonché delle decisioni del Consiglio federale, del DFF, dell’ODIC e dei dipartimenti o della Cancelleria federale nel loro settore di competenza.

Art. 22 Compiti dei beneficiari di prestazioni 1 I beneficiari di prestazioni impiegano le TIC in maniera economica e allestiscono un preventivo corrispondente. 2 Essi concludono con i fornitori di prestazioni accordi di progetti e prestazioni e approntano un portafoglio dei loro studi, progetti e applicazioni (portafoglio TIC). 3 Assicurano mediante un adeguato controlling che i servizi superiori dispongano in ogni momento delle necessarie informazioni in materia di direzione e gestione.

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Sezione 3: Fornitori di prestazioni interni

Art. 23 Principi

1 Ogni dipartimento dispone al massimo di un proprio fornitore di prestazioni

interno. 2 I fornitori delle prestazioni sono responsabili del rispetto delle direttive TIC, non- ché delle decisioni del Consiglio federale, del DFF, dell’ODIC e dei dipartimenti o della Cancelleria federale nel loro settore di competenza.

Art. 24 Compiti dei fornitori di prestazioni interni 1 I fornitori di prestazioni interni forniscono ai beneficiari di prestazioni le presta- zioni TIC conformemente ai relativi accordi di progetti e prestazioni.

2 Essitengono una contabilità analitica dettagliata e presentano periodicamente

all’ODIC un resoconto trasparente dei costi e dei ricavi relativi ai servizi standard. 3 Assicurano la fornitura operativa dei servizi standard per i quali hanno ruoli defi- niti nel modello di mercato deciso dal Consiglio federale. In questo contesto, sono responsabili dell’esercizio, incluso il coordinamento operativo con gli altri fornitori di prestazioni necessari.

Sezione 4: Acquisizione di prestazioni TIC da fornitori esterni

Art. 25 Procedura 1 La procedura d’acquisizione di prestazioni TIC da fornitori esterni è retta dai seguenti atti: a. legge federale del 16 dicembre 19945 sugli acquisti pubblici; b. ordinanza dell’11 dicembre 19956 sugli acquisti pubblici; c. ordinanza del 22 novembre 20067 concernente l’organizzazione degli acqui- sti pubblici della Confederazione; d. ordinanza del 5 dicembre 20088 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione; 2 In caso di acquisizione di prestazioni presso un fornitore esterno, le direttive TIC sono parte integrante della documentazione del bando di concorso. 3 Il beneficiario delle prestazioni verifica in modo appropriato il rispetto delle diret- tive TIC da parte del fornitore esterno.

5 RS 172.056.1 6 RS 172.056.11 7 RS 172.056.15 8 RS 172.010.21

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Art. 26 Contratti modello Per l’acquisizione di prestazioni TIC da fornitori esterni, il committente si basa sui contratti modello esistenti.

Capitolo 6: Gestione finanziaria delle TIC e revisione informatica

Art. 27 Gestione finanziaria delle TIC 1 La preventivazione e la contabilizzazione dei mezzi TIC vengono di norma effet- tuate a livello decentralizzato secondo le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 20059 sulle finanze della Confederazione. 2 L’ODIC gestisce i mezzi preventivati a livello centrale per la fornitura dei servizi standard. L’esercizio dei servizi standard è di principio preventivato a livello decen- tralizzato dai beneficiari di prestazioni e fatturato a questi ultimi in funzione delle prestazioni acquisite. I beneficiari di prestazioni tengono conto degli aspetti quanti- tativi e qualitativi dei servizi standard nell’ambito degli accordi sui livelli di servizio SLA (accordi di prestazioni). 3 L’ODIC gestisce i mezzi preventivati a livello centrale per progetti informatici che secondo pianificazione non possono essere finanziati dalle unità amministrative. 4 L’ODIC gestisce i mezzi preventivati a livello centrale per i progetti non pianifica- bili.

Art. 28 Revisione informatica 1 La revisione informatica avviene in base ai principi della vigilanza finanziaria della Confederazione.

2 Essa è svolta dal Controllo federale delle finanze (CFF).

3 I dipartimenti e la Cancelleria federale possono proporre al CFF singoli oggetti ai fini della revisione informatica.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 29 Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 L’ordinanza del 26 settembre 200310 sull’informatica nell’Amministrazione fede- rale è abrogata.

2 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

9 RS 611.0 10 RU 2003 3687, 2007 3401, 2010 635, 2011 4491

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Art. 30 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

9 dicembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (art. 29 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 199811 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione

L’allegato 1 lett. B cifra V è completato come segue:

V. Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD) Département fédéral des finances (DFF) Dipartimento federale delle finanze (DFF) Departament federal da finanzas (DFF)

1. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale:

1.9 Informatiksteuerungsorgan des Bundes (ISB)

Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC) Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) Organ da direcziun informatica da la Confederaziun (ODIC)

2. Ordinanza del 22 novembre 200612 concernente l’organizzazione

degli acquisti pubblici della Confederazione

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 8 capoverso 4, 17 capoverso 2 e 21 capoverso 2 l’espressione «Orga- no strategia informatica della Confederazione» è sostituita da «Organo direzione informatica della Confederazione».

11 RS 172.010.1 12 RS 172.056.15

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3. Ordinanza del 17 febbraio 201013 sull’organizzazione

del Dipartimento federale delle finanze

Art. 5 rubrica e lett. g Abrogata La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l’articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali: g. fornisce prestazioni amministrative alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) e all’Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC).

Titolo prima dell’art. 20a Sezione 9: Organo direzione informatica della Confederazione

1 L’organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) è un’unità ammini-

strativa secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera d in combinato disposto con l’articolo 7 capoverso 2 OLOGA.

2 Esso è diretto dal delegato alla direzione informatica.

3 Persegue i seguenti obiettivi:

a. porre le basi per un impiego efficace, adeguato, economico, orientato agli utenti e sicuro delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’Amministrazione federale; b. promuovere, per mezzo delle tecnologie dell’informazione e della comuni- cazione, un’amministrazione efficiente, vicina ai cittadini ed economica nei governi e nelle amministrazioni pubbliche di tutta la Svizzera; c. sostenere l’esercizio sicuro di infrastrutture dell’informazione d’importanza vitale in Svizzera. 4 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’ODIC svolge in particolare i compiti e le funzioni menzionati nell’ordinanza del 9 dicembre 201114 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

13 RS 172.215.1 14 RS 172.010.58

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4. Ordinanza del 5 aprile 200615 sulle finanze della Confederazione

Art. 18 cpv. 3 3 L’Amministrazione delle finanze emana congiuntamente con l’Ufficio federale del personale (Ufficio del personale) e l’Organo direzione informatica della Confedera- zione (ODIC) istruzioni tecniche sulla procedura da seguire per le domande per il preventivo.

Art. 22 cpv. 1 1 L’Amministrazione delle finanze, l’ODIC e l’Ufficio del personale esaminano se le domande delle unità amministrative sono conformi ai principi di cui all’articolo 12 capoverso 4 LFC come anche alle istruzioni e alle esigenze di cui agli articoli 18 e 21.

15 RS 611.01

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