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AS 2011 6545

Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)

Correzioni

Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)

27 novembre 2009 (RU 2009 6743; RS 641.201)

Art. 36 cpv. 1

Invece di:

Art. 36 1 Sono considerate artisti esecutori ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 14 lettera b LIVA le persone fisiche giusta l’articolo 33 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19921 sul diritto d’autore (LDA), purché le loro prestazioni di servizi culturali siano eseguite direttamente al pubblico o da esso direttamente percepite. La forma giuridica della persona che fattura tali prestazioni è irrilevante ai fini della qualifica della prestazione esente dall’imposta.

Leggasi:

Art. 36 1 Sono considerate artisti esecutori ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 14 lettera b LIVA le persone fisiche giusta l’articolo 33 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19922 sul diritto d’autore (LDA), purché le loro prestazioni di servizi culturali siano eseguite direttamente al pubblico o da esso direttamente percepite. La forma giuridica della persona che fattura tali prestazioni è irrilevante ai fini della qualifica della prestazione esclusa dall’imposta.

2011-2966 6545

Ordinanza sull’IVA. Correzioni RU 2011

Modifica del 18 giugno 2010 (RU 2010 2833; RS 641.201)

Art. 7

Invece di:

Art. 7 Stabilimenti d’impresa di imprese estere (art. 10 LIVA)

Gli stabilimenti d’impresa in territorio svizzero di un’impresa con sede all’estero sono considerati tutti un unico soggetto fiscale indipendente.

Leggasi:

Art. 7 Stabilimenti d’impresa di imprese estere (art. 10 LIVA)

Gli stabilimenti d’impresa in territorio svizzero di un’impresa con sede all’estero sono considerati insieme un unico soggetto fiscale indipendente.

Modifica del 12 ottobre 2011 (RU 2011 4739; RS 641.201)

Art. 131 lett. a

Invece di:

Art. 131 lett. a L’AFC è autorizzata a trattare i dati e le informazioni descritti qui di seguito ai fini dei seguenti compiti: a. accertamento dell’assoggettamento fiscale di persone fisiche e giuridiche nonché di comunità di persone: nominativi, forma giuridica, iscrizione nel registro di commercio, data di nascita o di costituzione, indirizzo, domicilio e sede sociale, numeri di mezzi di telecomunicazione, indirizzo di posta elet- tronica, attinenza, genere di attività commerciale, cifre d’affari realizzate o preventivate, data d’iscrizione e di cancellazione, riferimento bancario, indi- cazioni necessarie per il rappresentante legale e, per i titolari di ditte indivi- duali, il numero d’assicurato AVS;

Ordinanza sull’IVA. Correzioni RU 2011

Leggasi:

Art. 131 lett. a L’AFC è autorizzata a trattare i dati e le informazioni descritti qui di seguito ai fini dei seguenti compiti: a. accertamento dell’assoggettamento fiscale di persone fisiche e giuridiche nonché di comunità di persone: nominativi, forma giuridica, iscrizione nel registro di commercio, data di nascita o di costituzione, indirizzo, domicilio e sede sociale, numeri di mezzi di telecomunicazione, indirizzo di posta elet- tronica, attinenza, genere di attività commerciale, cifre d’affari realizzate o preventivate, data d’iscrizione e di cancellazione, riferimento bancario, indi- cazioni necessarie per il rappresentante legale e, per i titolari di imprese individuali, il numero d’assicurato AVS;

28 dicembre 2011 Cancelleria federale

Ordinanza sull’IVA. Correzioni RU 2011

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