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AS 2012 2903

Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull’asilo, OAsi 3)

Modifica del 9 maggio 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo (LAsi), ordina:

I L’ordinanza 3 sull’asilo dell’11 agosto 19992 è modificata come segue:

Art. 1a cpv. 1 lett. k

1 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) gestisce, per l’adempimento dei suoi

compiti legali, i seguenti sistemi d’informazione: k. banca dati sul pool d’interpreti (DOPO)

Art. 1j Banca dati DOPO 1 Nella banca dati DOPO sono registrati i dati relativi alle persone indispensabili per la pianificazione e l’attuazione delle audizioni, segnatamente: a. generalità; b. piani d’impiego; e c. dati rilevanti per la retribuzione delle seguenti persone:

1. interprete,

2. verbalista,

3. specialista in materia di provenienza,

4. esperto LINGUA,

5. intervistatore LINGUA.

2 Hanno accesso a questi dati i collaboratori dell’UFM che si occupano della pianifi- cazione e dell’attuazione delle audizioni nonché della retribuzione secondo il capo- verso 1 lettera c.