AS 2012 2903
Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali
Ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull’asilo, OAsi 3)
Modifica del 9 maggio 2012
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo (LAsi), ordina:
I L’ordinanza 3 sull’asilo dell’11 agosto 19992 è modificata come segue:
Art. 1a cpv. 1 lett. k
1 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) gestisce, per l’adempimento dei suoi
compiti legali, i seguenti sistemi d’informazione: k. banca dati sul pool d’interpreti (DOPO)
Art. 1j Banca dati DOPO 1 Nella banca dati DOPO sono registrati i dati relativi alle persone indispensabili per la pianificazione e l’attuazione delle audizioni, segnatamente: a. generalità; b. piani d’impiego; e c. dati rilevanti per la retribuzione delle seguenti persone:
1. interprete,
2. verbalista,
3. specialista in materia di provenienza,
4. esperto LINGUA,
5. intervistatore LINGUA.
2 Hanno accesso a questi dati i collaboratori dell’UFM che si occupano della pianifi- cazione e dell’attuazione delle audizioni nonché della retribuzione secondo il capo- verso 1 lettera c.