Lexipedia

AS 2012 399

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Modifica del 16 dicembre 1994 (RU 1995 1227; RS 281.1)

Art. 234

Invece di: Se, prima della liquidazione di un’eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l’ufficio dei fallimenti riduce il termine per le insinua- zioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i debitori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta.

Leggasi: Se, prima della liquidazione di un’eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l’ufficio dei fallimenti riduce il termine per le insinua- zioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i creditori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta.

28 novembre 2011 Commissione di redazione dell’Assemblea federale

2011-3028 399

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Correzione RU 2012

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