AS 2012 5055
Ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell'assicurazione per l'invalidità e dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (Ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione dell'AVS, dell'AI e delle IPG)
Ordinanza concernente l’amministrazione dei fondi di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (Ordinanza concernente l’amministrazione dei fondi di compensazione dell’AVS, dell’AI e delle IPG)
Modifica del 29 agosto 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 dicembre 19961 concernente l’amministrazione dei fondi di com- pensazione dell’AVS, dell’AI e delle IPG è modificata come segue:
Art. 1, rubrica e cpv. 1, 1bis e 3 Nomina e composizione 1 Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell’assi- curazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il Consiglio di amministrazione comune dei fondi di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (Consiglio di amministrazione). La durata del mandato è di quattro anni; la rielezione è possibile. 1bis Il Consiglio federale può destituire i membri del Consiglio di amministrazione per motivi gravi. 3 Un rappresentante dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e un rappresentante dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF) prendono parte con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.
Art. 2 cpv. 2 lett. j
2 Il Consiglio di amministrazione:
j. concerne soltanto il testo francese
1 RS 831.192.1
2012-0741 5055
Ordinanza concernente l’amministrazione dei fondi di compensazione RU 2012 dell’AVS, dell’AI e delle IPG
Art. 3 cpv. 2 2 Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare se la maggioranza dei membri è presente. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. Il presidente vota e, in caso di parità, il suo voto prevale.
Art. 4 cpv. 2
2 Un rappresentante dell’UFAS e un rappresentante dell’AFF prendono parte con
voto consultivo alle sedute del comitato del Consiglio di amministrazione.
Titolo prima dell’art. 11 Capitolo 2: Amministrazione e contabilità
Art. 12 Trasferimento di valori patrimoniali a una società di investimento a capitale variabile 1 Il Consiglio di amministrazione può costituire una o più società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 della legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi (LICol) in forma di altro fondo per investimenti tradizionali ai sensi dell’articolo 70 LICol e trasferire una parte o la totalità del patrimonio del fondo di compensazione a una o più SICAV. 2 I fondi di compensazione sono gli unici azionisti imprenditori e azionisti investitori della SICAV.
3 Il Consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione provvede a che gli
statuti della SICAV prevedano, segnatamente, quanto segue: a. il Consiglio di amministrazione della SICAV è costituito da una maggio- ranza di rappresentanti del Consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione; due di questi rappresentanti sono proposti all’assemblea generale della SICAV per essere eletti nel Consiglio di amministrazione della medesima in qualità di presidente e vicepresidente; b. le condizioni di assunzione si basano sul diritto sul personale federale; c. ai membri degli organi direttivi e al personale retribuito con importi simili è applicabile per analogia l’articolo 6a capoversi 1–4 della legge del 24 marzo
20003 sul personale federale (LPers).
4 La SICAV assicura il personale contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità presso l’istituto di previdenza PUBLICA.
2 RS 951.31 3 RS 172.220.1
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5 La SICAV è considerata datore di lavoro competente per i beneficiari di rendita:
a. che dipendono dalla SICAV e le cui rendite di vecchiaia, d’invalidità o per superstiti della previdenza professionale hanno iniziato ad essere versate dalla cassa pensioni della Confederazione PUBLICA prima della costitui- zione della SICAV; b. la cui rendita d’invalidità inizia ad essere versata dopo la costituzione della SICAV, qualora l’incapacità al lavoro la cui causa è all’origine dell’invali- dità sia iniziata prima della costituzione. 6 Gli articoli 14 capoverso 1 lettera d e 22a LPers sono applicabili per analogia.
Art. 14 cpv. 1 1 Il rapporto annuale del Consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione si chiude alla fine dell’anno civile.
Art. 18, rubrica e cpv. 1 Indennità e condizioni contrattuali 1 Il Consiglio federale stabilisce le indennità per i membri del Consiglio di ammini- strazione dei fondi di compensazione e del suo comitato, le altre condizioni contrat- tuali e le indennità per i membri del Consiglio di amministrazione della SICAV. Alle retribuzioni (incluse le prestazioni accessorie) dei membri dei Consigli di amministrazione dei fondi di compensazione e della SICAV e alle altre condizioni contrattuali con loro convenute è applicabile per analogia l’articolo 6a capoversi 1–4 LPers4.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.
29 agosto 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 RS 172.220.1
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