AS 2012 5521
Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
Correzione
Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)
Modifica del 28 settembre 2007 (RU 2007 4993; RS 235.11)
Art. 10
Invece di: Art. 10 cpv. 1 1 Il detentore di una collezione di dati aggiorna i trattamenti automatizzati di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità se le misure preventive non sono sufficienti a garantire la protezione dei dati. Un aggiornamento deve avere luogo in particolare qualora, senza tale misura, non fosse possibile verifi- care a posteriori se il trattamento dei dati è avvenuto in conformità con gli scopi per cui questi sono stati collezionati o comunicati. L’Incaricato può raccomandare l’aggiornamento per altri trattamenti.
Leggasi: Art. 10 Verbalizzazione 1 Il detentore di una collezione di dati verbalizza i trattamenti automatizzati di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità se le misure preventive non sono sufficienti a garantire la protezione dei dati. La verbalizzazione deve avere luogo in particolare qualora, senza tale misura, non fosse possibile verifi- care a posteriori se il trattamento dei dati è avvenuto in conformità con gli scopi per cui questi sono stati collezionati o comunicati. L’Incaricato può raccomandare la verbalizzazione di altri trattamenti. 2 I verbali sono conservati per un anno e in forma adeguata alle esigenze della revi- sione. Sono accessibili ai soli organi o persone incaricati di verificare l’applicazione dei dispositivi di protezione dei dati personali e sono utilizzati soltanto a questo scopo.
16 ottobre 2012 Cancelleria federale
2012-2476 5521
Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati. Correzione RU 2012