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AS 2012 5619

Legge federale sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2

Legge federale sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2

del 16 marzo 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 20101, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 20022 sui disabili

Art. 3 lett. e La presente legge si applica: e. alle prestazioni accessibili in linea di massima al pubblico fornite da privati, da imprese che necessitano di una concessione per l’infrastruttura secondo l’articolo 5 della legge del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie o di una conces- sione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 della legge del 20 marzo 20094 sul trasporto di viaggiatori (impresa concessionaria) e dagli enti pubblici;

Art. 7 cpv. 2 2 In caso di infrastruttura o di veicolo dei trasporti pubblici secondo l’articolo 3 let- tera b, chi è svantaggiato ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 può chiedere all’au- torità competente di ordinare che l’impresa concessionaria elimini lo svantaggio o vi rinunci.

Art. 8 cpv. 1 1 Chi è svantaggiato ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 a causa di un’impresa con- cessionaria o di un ente pubblico può chiedere al giudice o all’autorità amministra- tiva di ordinare che il fornitore della prestazione elimini lo svantaggio o vi rinunci.

2007-0106 5619

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Art. 9 cpv. 3 lett. c n. 6

3 Il diritto di ricorso comprende:

c. la facoltà di ricorrere contro le decisioni di approvazione dei piani, come pure di ammissione o di omologazione dei veicoli, prese dalle autorità fede- rali in virtù:

6. dell’articolo 9 della legge del 23 giugno 20065 sugli impianti a fune;

Art. 12 cpv. 3 3 Se non ordina l’eliminazione dello svantaggio giusta l’articolo 11 capoverso 1, il giudice o l’autorità amministrativa obbliga l’impresa concessionaria o l’ente pub- blico a offrire un’adeguata soluzione alternativa.

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva 1 Al fine di assicurare ai disabili una rete di trasporti pubblici adeguata alle loro esigenze, il Consiglio federale emana per le imprese concessionarie prescrizioni relative alla concezione:

2. Legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale federale

Art. 83 lett. fbis Il ricorso è inammissibile contro: fbis. le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l’articolo 32i della legge del 20 marzo 20097 sul trasporto di viag- giatori;

3. Legge del 17 giugno 20058 sul Tribunale amministrativo federale

Art. 32 cpv. 1 lett. f

1 Il ricorso è inammissibile contro:

f. le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;

5 RS 743.01 6 RS 173.110 7 RS 745.1 8 RS 173.32

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4. Legge federale del 20 dicembre 19579 sulle ferrovie

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente legge disciplina la costruzione e l’esercizio delle ferrovie.

2 La ferrovia comprende l’infrastruttura utilizzata per il trasporto di viaggiatori soggetto a concessione o aperta al traffico in regime di accesso alla rete, nonché i trasporti effettuati avvalendosi di tale infrastruttura.

3 IlConsiglio federale decide dell’assoggettamento alla presente legge di altri

impianti e veicoli a guida vincolata.

Art. 2 Imprese ferroviarie Le imprese ferroviarie sono imprese che: a. costruiscono ed esercitano l’infrastruttura (gestori dell’infrastruttura); b. effettuano trasporti avvalendosi dell’infrastruttura (imprese di trasporto fer- roviario).

Art. 5, rubrica e cpv. 4 Concessione d’infrastruttura e autorizzazione di sicurezza 4 Per l’esercizio dell’infrastruttura è inoltre necessaria un’autorizzazione di sicu- rezza. Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni per le imprese attive a livello regionale.

Art. 6 cpv. 6 6 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) è competente per: a. le modifiche della concessione, salvo le estensioni; b. il rinnovo della concessione.

Art. 7 cpv. 1, primo periodo 1 Su richiesta del titolare della concessione, il DATEC può trasferire la concessione a un’altra impresa. …

Art. 8a Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione di sicurezza

1 L’autorizzazione di sicurezza è rilasciata dall’UFT.

2 L’autorizzazione di sicurezza comprende l’accettazione del sistema di gestione

della sicurezza del gestore dell’infrastruttura e l’accettazione dei provvedimenti che lo stesso ha preso per garantire la sicurezza dell’esercizio sulle sue tratte.

9 RS 742.101

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3 L’autorizzazione di sicurezza è rilasciata per cinque anni al massimo; può essere rinnovata.

Art. 8b Revoca L’UFT revoca l’autorizzazione di sicurezza, completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora le condizioni del rilascio non siano più soddisfatte o se il gestore dell’infrastruttura si è reso colpevole di violazione grave o ripetuta della legge o dell’autorizzazione.

Titolo prima dell’art. 8c Sezione 2: Imprese di trasporto ferroviario

Art. 8c Autorizzazione di accesso alla rete e certificato di sicurezza 1 Chi intende effettuare trasporti ferroviari deve disporre di una licenza in quanto impresa di trasporto ferroviario (autorizzazione di accesso alla rete) e di un certifi- cato di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per le imprese attive a livello regionale. 2 L’impresa di trasporto ferroviario che dispone di un certificato di sicurezza è abili- tata a effettuare trasporti ferroviari su tutte le sue tratte e sulle tratte di terzi per le quali è valido il certificato di sicurezza. 3 L’impresa di trasporto ferroviario deve rispettare le prescrizioni legali svizzere, in particolare: a. le prescrizioni tecniche e d’esercizio; b. le prescrizioni sulle attività rilevanti per la sicurezza. 4 È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 200910 sul trasporto di viaggiatori.

Art. 8d Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione di accesso alla rete 1 L’UFT rilascia l’autorizzazione di accesso alla rete se l’impresa di trasporto ferro- viario: a. dispone di un’organizzazione sufficiente e delle conoscenze e dell’espe- rienza necessarie per garantire un esercizio sicuro e affidabile; b. ha una capacità finanziaria e una copertura assicurativa sufficienti; c. soddisfa i requisiti in materia di affidabilità dei responsabili della direzione; d. osserva le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di lavo- ro abituali nel settore; e. ha la propria sede in Svizzera.

10 RS 745.1

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2 L’autorizzazione è rilasciata per dieci anni al massimo. Può essere rinnovata.

3 Se il riconoscimento reciproco è convenuto con altri Stati, le autorizzazioni rila- sciate da questi Stati sono valide anche in Svizzera.

Art. 8e Rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza

1 L’UFT è competente per il rilascio del certificato di sicurezza.

2 Il certificato di sicurezza comprende l’accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell’impresa di trasporto ferroviario e l’accettazione dei provvedimenti che la stessa ha preso per garantire la sicurezza dell’esercizio sulle tratte utilizzate. L’impresa deve in particolare provare che: a. il personale dispone delle qualifiche necessarie per garantire un esercizio sicuro; b. il materiale rotabile soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro. 3 Il certificato di sicurezza è rilasciato per cinque anni al massimo. Può essere rinno- vato. 4 Se il riconoscimento reciproco è convenuto con altri Stati, i certificati rilasciati da questi Stati sono validi anche in Svizzera.

Art. 8f Revoca L’UFT revoca l’autorizzazione di accesso alla rete e il certificato di sicurezza, completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora le condizioni del rilascio non siano più soddisfatte o se l’impresa di trasporto ferroviario si è resa colpevole di violazione grave o ripetuta della legge, dell’autorizzazione o del certi- ficato.

Titolo prima dell’art. 9 e art. 9 Abrogati

Art. 9a cpv. 1, 4, 5 e 6 1 Il gestore dell’infrastruttura accorda alle imprese di trasporto ferroviario l’accesso senza discriminazioni alla rete. 4 L’accesso alla rete su un percorso definito nello spazio e nel tempo (traccia) può essere chiesto da ogni impresa interessata a svolgere il trasporto ferroviario. L’impresa deve presentare, almeno un mese prima dell’inizio dell’esercizio, un’autorizzazione di accesso alla rete oppure incaricare un’impresa di trasporto ferroviario di svolgere il trasporto. L’impresa di trasporto ferroviario che effettua il trasporto deve presentare il certificato di sicurezza al più tardi al momento dell’inizio delle corse. 5 Le tracce non possono essere né vendute né trasferite a un’altra impresa. L’incarico di cui al capoverso 4 non è considerato vendita o trasferimento.

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6 Il Consiglio federale definisce gli ulteriori principi dell’accesso alla rete e discipli- na i particolari. Può concludere con altri Stati accordi che garantiscono l’accesso alla rete alle imprese estere. A tal fine tiene conto del principio di reciprocità.

Art. 16 cpv. 1 secondo periodo 1 … Le imprese ferroviarie forniscono i dati necessari per la statistica ufficiale dei trasporti.

Art. 17a Registro dei veicoli immatricolati 1 L’UFT tiene un registro di tutti i veicoli immatricolati in Svizzera conformemente alla presente legge. 2 I titolari di un’autorizzazione d’esercizio (detentori) sono tenuti ad annunciare i loro veicoli all’UFT per la registrazione. 3 Il registro è accessibile a tutte le autorità svizzere ed estere preposte alla sicurezza e a tutti i servizi svizzeri ed esteri d’inchiesta sugli incidenti nonché a tutte le altre persone che hanno un interesse legittimo.

4 Il Consiglio federale disciplina:

a. l’identificazione dei veicoli; b. i dettagli concernenti l’accesso al registro; c. i contenuti del registro accessibili al pubblico.

5 Il Consiglio federale può:

a. delegare a terzi la tenuta del registro; b. designare categorie di veicoli esentate dall’obbligo di registrazione.

Art. 17b Manutenzione dei veicoli 1 È responsabile della manutenzione del veicolo la persona iscritta come tale nel registro dei veicoli immatricolati in Svizzera. 2 Se il veicolo non è registrato o se nel registro non è indicato un responsabile della manutenzione, tale responsabilità incombe al detentore o, a titolo sussidiario, alla persona che ha il potere di disporre effettivamente del veicolo. 3 Il Consiglio federale può stabilire i requisiti che devono adempiere le persone res- ponsabili della manutenzione e le persone incaricate della manutenzione.

Art. 17c Valutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza 1 Nelle procedure di autorizzazione l’UFT valuta gli aspetti rilevanti per la sicurezza in funzione dei rischi, sulla scorta di perizie di sicurezza o mediante controlli per campionatura. 2 L’UFT stabilisce i punti per i quali il richiedente deve produrre perizie di sicu- rezza.

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Sezione 7a: Interoperabilità con il sistema ferroviario europeo

Art. 23a Principio Le ferrovie a scartamento normale devono adempiere, secondo le disposizioni della presente sezione, le condizioni tecniche e d’esercizio necessarie per consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni nel sistema ferroviario europeo (interoperabilità).

Art. 23b Campo d’applicazione 1 Le disposizioni della presente sezione si applicano alla costruzione e all’esercizio delle tratte a scartamento normale e dei veicoli utilizzati su queste tratte. 2 Il Consiglio federale può decidere che le disposizioni della presente sezione non si applicano o si applicano solo parzialmente a determinate tratte e ai veicoli impiegati su tali tratte.

Art. 23c Sottosistemi 1 L’impresa di trasporto ferroviario può mettere in esercizio sottosistemi destinati all’impiego nel traffico interoperabile soltanto se l’UFT ha rilasciato un’autoriz- zazione d’esercizio. 2 L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se l’impresa ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se il sottosistema, comprese le sue interfacce, soddisfa i requisiti essenziali, le disposizioni tecniche d’esecuzione e le altre prescrizioni determinanti. 3 L’UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine l’impresa mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie. 4 Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire la prova in merito alla sicurezza.

Art. 23d Ristrutturazione e rinnovo di sottosistemi 1 Per ristrutturazione s’intendono i lavori di modifica di un sottosistema che ne migliorano le prestazioni. Per rinnovo s’intendono i lavori di sostituzione di un sottosistema che non ne modificano le prestazioni. 2 I sottosistemi ristrutturati possono essere messi in esercizio soltanto se l’UFT ha rilasciato una nuova autorizzazione d’esercizio. 3 Se un sottosistema è rinnovato, l’UFT decide nel singolo caso se per la messa in esercizio è necessaria una nuova autorizzazione d’esercizio.

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Art. 23e Componenti di interoperabilità 1 Chi immette in commercio un elemento di costruzione destinato a essere incorpo- rato in un sottosistema (componente di interoperabilità) deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono soddisfatti.

2 Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire tale prova.

Art. 23f Competenze 1 IlConsiglio federale stabilisce i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d’esecuzione per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità; a tal fine tiene conto del diritto internazionale. 2 D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, l’UFT definisce le norme tecni- che idonee ad attuare i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d’esecuzione. Per quanto possibile designa norme armonizzate a livello internazionale.

3 L’UFT decide quali disposizioni si applicano a complemento delle disposizioni

tecniche d’esecuzione e stabilisce le eccezioni alla loro applicazione; a tal fine tiene conto del diritto internazionale. 4 Il Consiglio federale può concludere con Stati esteri od organismi internazionali accordi sulla cooperazione nell’ambito dell’elaborazione e dell’applicazione di pre- scrizioni e norme internazionali.

Art. 23g Adempimento dei requisiti essenziali 1 Se il sottosistema o il componente di interoperabilità è allestito o fabbricato con- formemente alle disposizioni tecniche d’esecuzione e alle norme tecniche, si presu- me che i requisiti essenziali siano soddisfatti. 2 Chi intende mettere in servizio sottosistemi o immettere in commercio componenti di interoperabilità che non sono conformi alle disposizioni tecniche d’esecuzione o alle norme tecniche, deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono soddisfatti in altro modo.

Art. 23h Immissione in commercio I sottosistemi e i componenti di interoperabilità possono essere immessi in commer- cio se soddisfano i requisiti essenziali.

Art. 23i Sorveglianza del mercato 1 L’UFT esercita una sorveglianza in funzione dei rischi per verificare se i sottosi- stemi o i componenti di interoperabilità immessi in commercio soddisfano i requisiti essenziali.

2 A questo scopo gli organi di controllo dell’UFT possono:

a. esigere gli attestati e le informazioni necessari; b. prelevare campioni;

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c. effettuare o far effettuare controlli; d. accedere a scopo di ispezione, durante il normale orario di lavoro, ai locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni; e. esigere che i documenti o le informazioni siano redatti in una delle lingue ufficiali.

3 L’UFT può esigere che per un determinato periodo di tempo l’Amministrazione

delle dogane gli notifichi l’importazione di componenti di interoperabilità, designati con precisione. 4 Le ulteriori competenze dell’UFT sono rette dall’articolo 10 capoversi 2–6 della legge federale del 12 giugno 200911 sulla sicurezza dei prodotti.

Art. 23j Valutazione della conformità 1 La prova che il sottosistema o il componente di interoperabilità soddisfa i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d’esecuzione è fornita mediante un attestato di conformità rilasciato da un organismo di valutazione della conformità.

2 Gli organismi di valutazione della conformità devono:

a. essere accreditati in Svizzera e disporre di un’assicurazione di responsabilità civile; o b. essere nominati da uno Stato membro dell’Unione europea. 3 Gli attestati di conformità rilasciati da organismi di valutazione della conformità esteri sono riconosciuti se un accordo internazionale lo prevede.

Art. 23k Organismo federale di valutazione della conformità Il Consiglio federale può istituire un organismo di valutazione della conformità, indipendente dall’UFT. Tale organismo dev’essere accreditato in Svizzera.

Art. 23l Trattamento dei dati L’UFT è abilitato a raccogliere presso le imprese ferroviarie i dati necessari per l’interoperabilità, a trattarli ulteriormente e a pubblicarli.

Sezione 8a: Costi di mantenimento degli enti di difesa12

Art. 32a13 1 I gestori dell’infrastruttura partecipano ai costi di mantenimento degli enti di difesa nella misura in cui questi ultimi forniscono prestazioni finalizzate all’intervento sugli impianti ferroviari.

11 RS 930.11 12 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 13 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

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2 I gestori dell’infrastruttura concludono con i Cantoni interessati convenzioni sulla fornitura di siffatte prestazioni e sull’assunzione delle relative spese. 3 Il DATEC stabilisce in particolare quali prestazioni può comportare la prepara- zione all’intervento degli enti di difesa e le modalità di calcolo dei costi di manteni- mento.

Titolo prima dell’art. 40

Sezione 12: Competenza dell’UFT in caso di controversie

Art. 40, rubrica e cpv. 1 lett. b Rubrica: abrogata

1 Sentiti gli interessati, l’UFT decide sulle controversie concernenti:

b. i provvedimenti per garantire la sicurezza della costruzione e dell’esercizio delle ferrovie e per proteggere le persone e le cose (art. 19 cpv. 1, 21 cpv. 1, 24, 30, 31 cpv. 1 e 32a);

Titolo prima dell’art. 40a Sezione 12a: Commissione d’arbitrato

Art. 40a Organizzazione 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria (CAF), composta di almeno cinque e al massimo sette membri; ne designa il presi- dente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti. Non possono essere impiegati di imprese ferroviarie o appartenere a loro organi.

2 La CAF decide senza istruzioni del Consiglio federale e del DATEC. È indipen-

dente dalle autorità amministrative. Dispone di una propria segreteria. 3 La CAF emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione; il regola- mento sottostà all’approvazione del Consiglio federale.

Art. 40abis Compiti 1 La CAF giudica le controversie relative alla garanzia dell’accesso alla rete, alle convenzioni sull’accesso alla rete e al calcolo della rimunerazione per l’utilizzazione dell’infrastruttura. 2 La CAF può avviare inchieste d’ufficio se sussiste il sospetto che l’accesso alla rete sia ostacolato o non sia garantito senza discriminazione.

3 La CAF si pronuncia mediante decisione sulle misure da adottare.

4 I gestori dell’infrastruttura e le imprese con accesso alla rete, nonché i terzi che partecipano all’accesso alla rete devono fornire alla CAF tutte le informazioni utili alle sue verifiche e presentare i documenti necessari. Il diritto di non fornire infor-

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mazioni è disciplinato dall’articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa.

Art. 54 Abrogato

Art. 83a Comunicazioni alle autorità estere

1 L’UFT informa le competenti autorità estere nel caso in cui:

a. vieta a una persona di un’impresa estera che svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario l’esercizio di tale attività; b. ritira una licenza estera valida in Svizzera; c. annulla la validità in Svizzera di una licenza estera. 2 Le licenze ritirate sono trasmesse immediatamente all’autorità estera che le ha rilasciate.

Art. 86a cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 2 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente: 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 ali- quote giornaliere.

Art. 89b Decisioni della CAF

1 Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione, a una decisione

della CAF passata in giudicato o a una decisione di un’autorità di ricorso, è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

2 Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una decisione della CAF concernente

l’obbligo di fornire informazioni (art. 40abis cpv. 4), è punito con la multa fino a

20 000 franchi.

3 La CAF persegue e giudica le infrazioni di cui al presente articolo. Si applica la legge federale del 22 marzo 197415 sul diritto penale amministrativo.

Disposizione transitoria della modifica del 16 marzo 2012 Il Consiglio federale stabilisce fino a quando la prova che un sottosistema secondo l’articolo 23c soddisfa i requisiti essenziali può essere fornita in altro modo che non mediante un attestato di conformità rilasciato da un organismo di valutazione della conformità.

14 RS 172.021 15 RS 313.0

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5. Legge del 19 dicembre 200816 sul trasporto di merci

Art. 8 Abrogato

6. Legge del 23 giugno 200617 sugli impianti a fune

Art. 18a Diritto applicabile La legge federale del 20 dicembre 195718 sulle ferrovie (Lferr) si applica per ana- logia a: a. l’inchiesta indipendente in caso di incidenti (art. 15 Lferr); b. il finanziamento dell’infrastruttura (art. 49–57 Lferr); c. l’esercizio da parte del personale di attività rilevanti per la sicurezza (art. 81–85, 87–88a Lferr).

Art. 25 cpv. 1, comminatoria, e cpv. 2

1 Chiunque, intenzionalmente:

è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 ali- quote giornaliere.

7. Legge del 20 marzo 200919 sul trasporto di viaggiatori

Art. 6 cpv. 4 4 L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) è competente per il rilascio, il trasferimento, la modifica, il rinnovo, il ritiro, l’annullamento e la revoca delle concessioni.

Art. 9 cpv. 3, 4 e 5

3 L’UFT può ritirare la concessione o l’autorizzazione se l’impresa:

a. non esercita o esercita solo parzialmente i diritti che le sono conferiti; o b. viola ripetutamente o gravemente gli obblighi che le sono imposti dalla legge, dalla concessione o dall’autorizzazione.

16 RS 742.41 17 RS 743.01 18 RS 742.101 19 RS 745.1

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4 Nel caso di offerte di trasporto oggetto di ordinazione, l’UFT può inoltre ritirare la concessione se l’impresa non adempie, in più punti o in un punto essenziale, una convenzione sugli obiettivi (art. 33) o una convenzione in materia di aggiudicazione (art. 32k). 5 L’UFT revoca la concessione o l’autorizzazione se interessi pubblici importanti lo giustificano. L’impresa è indennizzata adeguatamente.

Art. 13 cpv. 3 3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di allestimento e di pubblicazione degli orari tenendo conto delle prescrizioni e dei termini internazionali pertinenti. Nella procedura, prevede una consultazione dei Cantoni.

Art. 15 Obblighi relativi alle tariffe 1 Le imprese fissano le tariffe per le loro prestazioni. Le tariffe stabiliscono le condi- zioni alle quali si applica un determinato prezzo del trasporto e delle altre prestazioni connesse. 2 Le tariffe sono definite in funzione della portata e della qualità della prestazione, nonché dei costi dell’offerta. Hanno lo scopo di permettere la realizzazione di ricavi adeguati. 3 Le tariffe prevedono condizioni simili per gli utenti che si trovano in situazioni simili. Non possono limitare in modo sproporzionato la scelta tra le singole offerte di prestazioni.

4 Le imprese possono fissare le tariffe in modo da permettere di:

a. ottenere la compensazione tra i ricavi di linee diverse dello stesso settore; b. attenuare i picchi della domanda ed equilibrare i gradi di utilizzo dei veicoli e dell’infrastruttura, fermo restando che i titoli di trasporto della tariffa nor- male devono essere validi per tutte le categorie di un mezzo di trasporto, indipendentemente dalla fascia oraria.

5 Le tariffe sono applicabili a tutti allo stesso modo. Esse sono pubblicate.

6 Le imprese possono concedere, mediante accordi speciali, riduzioni di prezzo o

altre agevolazioni. 7 Su richiesta, le imprese presentano all’UFT le basi di calcolo, segnatamente i conti economici delle singole linee.

Art. 20 cpv. 1, primo periodo 1 Il viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve dimostrare la propria identità e pagare, oltre al prezzo del trasporto, un supplemento. …

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Titolo prima dell’art. 28 Sezione 6: Offerta di trasporto oggetto di ordinazione: disposizioni generali

Art. 28, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1 e 5 1 La Confederazione e i Cantoni (i committenti) indennizzano le imprese di trasporto per i costi non coperti, pianificati in quanto tali, dell’offerta di trasporto da essi ordinata congiuntamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori..

5 Abrogato

Art. 30 Ripartizione finanziaria 1 La Confederazione assume una quota pari al 50 per cento dell’indennità comples- siva per l’offerta di trasporto nel traffico regionale viaggiatori ordinata congiunta- mente dalla Confederazione e dai Cantoni. 2 Il Consiglio federale stabilisce almeno ogni quattro anni le quote di indennità dovute dalla Confederazione e dai singoli Cantoni. Consulta previamente i Cantoni e tiene conto delle loro condizioni strutturali. 3 Il Consiglio federale stabilisce lo scarto temporaneo massimo ammesso dalla quota federale di cui al capoverso 1. 4 Salvo accordo contrario, se più Cantoni partecipano al finanziamento di una linea le loro quote sono calcolate in funzione dell’entità del servizio delle stazioni e della lunghezza della linea (lunghezza esercitata) sul rispettivo territorio.

5 I Cantoni stabiliscono se i Comuni o altri enti partecipano all’indennità.

Art. 30a Limite di spesa 1 L’Assemblea federale determina, di volta in volta per quattro anni, il limite di spesa per l’indennità dei costi non coperti dell’offerta di trasporto oggetto di ordina- zione e la sua ripartizione nel tempo.

2 Le deliberazioni annuali sul preventivo della Confederazione tengono conto del

limite di spesa approvato.

Art. 31 Aiuti finanziari 1 Se un’impresa investe nel settore dei trasporti, la Confederazione può fornire una garanzia nei confronti del creditore ove lo esiga l’interesse dei committenti. L’UFT disciplina nei particolari la forma e le condizioni della garanzia. 2 In casi particolari, segnatamente per promuovere soluzioni innovative, la Confede- razione può accordare contributi e mutui senza interessi per l’acquisto di veicoli e la costruzione di impianti e installazioni.

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3 Per il finanziamento di investimenti sostitutivi e di investimenti di rinnovo nel settore dei trasporti, la Confederazione può convertire i mutui rimborsabili in mutui condizionalmente rimborsabili o sospenderne il rimborso.

Art. 31a Offerta di trasporto e procedura di ordinazione 1 L’offerta di trasporto e l’indennità nel traffico regionale viaggiatori sono conve- nute anticipatamente per scritto tra i committenti e l’impresa in una convenzione sull’offerta di prestazioni, sulla scorta dei conti di previsione dell’impresa. I conti di previsione si fondano sulla convenzione sugli obiettivi o sulla convenzione in mate- ria di aggiudicazione conclusa tra i committenti e l’impresa. 2 Il Consiglio federale disciplina d’intesa con i Cantoni la procedura di ordinazione, nonché i principi dell’offerta di trasporto e dell’indennità. Può stabilire una proce- dura di ordinazione semplificata se esiste una convenzione in materia di aggiudi- cazione. Tutela l’autonomia delle imprese in materia di gestione. 3 L’offerta di trasporto e l’indennità sono determinate tenendo conto innanzitutto della domanda. Inoltre si considerano: a. la messa a disposizione di collegamenti basilari adeguati; b. gli imperativi della politica regionale, in particolare le esigenze inerenti allo sviluppo economico delle regioni periferiche e di montagna; c. gli imperativi della politica di assetto del territorio; d. gli imperativi della protezione dell’ambiente; e. le esigenze dei disabili.

4 La convenzione sull’offerta di prestazioni disciplina in particolare:

a. il piano dell’offerta e l’orario; b. la vendita, compresi i punti di vendita e il servizio di vendita; c. l’offerta nell’ambito del trasporto dei bagagli; d. le tariffe. 5 La conclusione della convenzione sull’offerta di prestazioni conferisce alle imprese interessate un diritto a sé stante all’indennità nei confronti di ogni committente.

6 Se i committenti e le imprese non riescono ad accordarsi su una convenzione

sull’offerta di prestazioni o sulla sua applicazione, l’UFT determina l’offerta di tras- porto e l’indennità tenendo conto dei principi di cui al capoverso 3.

Art. 31b Periodicità della procedura di ordinazione La procedura di ordinazione è svolta ogni due anni. L’UFT armonizza la procedura di ordinazione con la periodicità dell’orario.

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Art. 31c Pianificazione della messa a concorso 1 I committenti pianificano la messa a concorso relativa al traffico regionale viag- giatori su strada e su rotaia; in particolare stabiliscono i motivi e la data della messa a concorso di un’offerta di trasporto. A tal fine tengono conto delle esigenze locali e regionali. Includono nella pianificazione anche le linee che mettono a concorso con- giuntamente ma che non ordinano congiuntamente. 2 La pianificazione della messa a concorso avviene per Cantone. La responsabilità incombe ai Cantoni. L’UFT provvede a una pianificazione unitaria e al coordina- mento fra i Cantoni.

3 La pianificazione della messa a concorso è vincolante per le autorità. Non può

essere impugnata mediante ricorso.

Titolo prima dell’art. 32 Sezione 6a: Offerta di trasporto oggetto di ordinazione: procedura di messa a concorso

Art. 32 Messa a concorso

1 I committenti mettono a concorso di comune intesa le offerte ordinate congiun-

tamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori su strada.

2 Non vi è messa a concorso se:

a. è stata conclusa una convenzione sugli obiettivi con un’impresa e quest’ulti- ma adempie tali obiettivi; b. l’importo dell’indennità non raggiunge un determinato ammontare; c. la messa a concorso non è pianificata; d. la nuova offerta di trasporto è parte integrante di una rete regionale esistente; e. per l’offerta di trasporto in questione non vi è da attendersi la presentazione di più di un’offerta, sia per motivi di natura tecnica od operativa sia per le caratteristiche della regione interessata; f. si tratta della modifica di una concessione esistente; o g. una concessione è trasferita senza modifiche a una nuova impresa. 3 I committenti possono mettere a concorso di comune intesa le offerte ordinate con- giuntamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori su rotaia. 4 Le offerte di trasporto esistenti possono essere messe a concorso unicamente previa iscrizione nella pianificazione della messa a concorso. 5 I committenti possono mettere a concorso congiuntamente le offerte di trasporto anche se queste sono ordinate unicamente dai Cantoni senza la partecipazione della Confederazione.

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Art. 32a Messa a concorso di offerte di trasporto con tratti di linea in Stati confinanti 1 La messa a concorso di offerte di trasporto con tratti di linea situati in Stati confi- nanti è coordinata con le procedure di messa a concorso di questi Stati. 2 Il Consiglio federale può disciplinare la messa a concorso di tali offerte in conven- zioni concluse con gli Stati confinanti.

3 In assenza di una convenzione, l’UFT può rinunciare a una messa a concorso e

ordinare l’offerta all’impresa che nella procedura di messa a concorso ha ottenuto l’aggiudicazione per il tratto di linea situato nello Stato confinante.

Art. 32b Coordinamento con la concessione 1 La procedura di messa a concorso è coordinata con la procedura di rilascio o di rinnovo della concessione. La decisione di aggiudicazione presa in seguito alla procedura di messa a concorso e il rilascio o il rinnovo della concessione fanno parte della stessa decisione. 2 La durata della concessione corrisponde alla durata di validità dell’offerta di tra- sporto prevista nella documentazione relativa alla messa a concorso.

Art. 32c Disposizioni speciali per la messa a concorso di offerte di trasporto su strada 1 Un’offerta di trasporto del traffico regionale viaggiatori su strada ordinata congiun- tamente è messa a concorso quando è previsto il rilascio di una nuova concessione. 2 Nel periodo di durata della concessione i committenti mettono a concorso l’offerta di trasporto oggetto di ordinazione se l’impresa: a. non esercita i diritti che le sono conferiti o li esercita solo parzialmente oppure viola ripetutamente o gravemente gli obblighi che le sono imposti dalla legge o dalla concessione; b. non adempie, in diversi punti o in un punto importante, una convenzione sugli obiettivi, sempreché la convenzione per questo caso preveda quale san- zione la messa a concorso; c. non soddisfa una richiesta di miglioramento dei prezzi, della qualità o della quantità dell’offerta di trasporto stabilita in una convenzione in materia di aggiudicazione, sempreché la convenzione per questo caso preveda quale sanzione la messa a concorso.

3 In occasione del rinnovo di una concessione, i committenti mettono a concorso

l’offerta di trasporto oggetto di ordinazione se ciò è previsto dalla loro pianifica- zione della messa a concorso.

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Art. 32d Principi procedurali 1 Nella procedura di messa a concorso i committenti osservano i seguenti principi:

a. in tutte le fasi della procedura assicurano la parità di trattamento delle imprese; b. aggiudicano l’offerta di trasporto soltanto a un’impresa che garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condi- zioni di lavoro della manodopera; i committenti definiscono le disposizioni determinanti nella documentazione relativa alla messa a concorso e tengono conto di convenzioni esistenti; c. aggiudicano l’offerta di trasporto soltanto a un’impresa che garantisce la parità tra uomo e donna in ambito salariale; d. tutelano la natura confidenziale dei dati delle imprese.

2 Le imprese devono osservare i seguenti principi:

a. l’offerta è inoltrata entro il termine previsto ed è completa; b. la messa in esercizio avviene entro il termine previsto; se la messa in eserci- zio è ritardata in seguito a ricorso, l’impresa è liberata da tale impegno.

Art. 32e Idoneità 1 I committenti possono esigere dalle imprese la prova della loro idoneità finan- ziaria, economica, tecnica e gestionale. A tal fine, precisano i criteri di idoneità. 2 I requisiti per la prova e i criteri di idoneità sono resi noti nella documentazione relativa alla messa a concorso.

Art. 32f Esclusione dalla procedura di messa a concorso I committenti possono escludere un’impresa dalla procedura di messa a concorso, in particolare se: a. non adempie i criteri di idoneità; b. ha dato ai committenti indicazioni false; c. non ha pagato imposte o oneri sociali; d. viola i principi procedurali; e. ha pattuito comportamenti tali da impedire un’effettiva libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante; f. nei suoi confronti è pendente una procedura di fallimento.

Art. 32g Decisione di aggiudicazione 1 I committenti aggiudicano l’offerta di trasporto messa a concorso all’impresa che ha presentato l’offerta più favorevole dal profilo economico.

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2 L’offerta più favorevole dal profilo economico è determinata considerando in par- ticolare la qualità, la concezione dell’offerta, i proventi, i costi e la compatibilità ambientale. 3 L’offerta di trasporto è aggiudicata per la durata di validità prevista nella documen- tazione relativa alla messa a concorso.

Art. 32h Revoca della decisione di aggiudicazione I committenti possono revocare la decisione di aggiudicazione per gli stessi motivi per cui possono escludere un’impresa dalla procedura.

Art. 32i Decisioni

1 L’UFT decide:

a. la messa a concorso; b. l’esclusione dalla procedura di messa a concorso; c. l’interruzione della procedura di messa a concorso; d. l’aggiudicazione; e. la rinuncia alla messa a concorso in virtù di un’eccezione secondo l’arti- colo 32 capoverso 2. 2 L’UFT può notificare la decisione di cui al capoverso 1 lettera b assieme alla deci- sione di cui al capoverso 1 lettera c o d.

Art. 32j Pubblicazione 1 L’UFT pubblica le decisioni di cui all’articolo 32i capoverso 1 lettere a, c, d, e.

2 Il Consiglio federale disciplina le eccezioni e designa l’organo incaricato della pubblicazione.

Art. 32k Convenzione in materia di aggiudicazione 1 Non appena la decisione di aggiudicazione è passata in giudicato, i committenti concludono con l’impresa una convenzione in materia di aggiudicazione. 2 La convenzione stabilisce essenzialmente, in base all’offerta, la durata di validità, l’offerta di trasporto, la qualità, i costi, i proventi, i meccanismi di adattamento e la supervisione.

Art. 32l Cambiamento dell’impresa incaricata 1 Se un’offerta del traffico regionale viaggiatori è ordinata presso una nuova impresa in seguito a una messa a concorso, su richiesta dei committenti l’impresa preceden- temente incaricata deve trasferire alla nuova impresa, al valore contabile residuo, i mezzi d’esercizio acquisiti appositamente per l’offerta di trasporto, sempreché tali mezzi d’esercizio siano di importanza fondamentale per le linee del traffico regio- nale viaggiatori oggetto del concorso.

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2 Su richiesta dell’impresa precedentemente incaricata o dei committenti, la nuova impresa deve riprendere tali mezzi d’esercizio al valore contabile residuo. 3 La nuova impresa deve offrire ai dipendenti dell’impresa precedentemente incari- cata, alle condizioni usuali del settore, i posti di lavoro supplementari necessari per eseguire l’offerta di trasporto.

Titolo prima dell’art. 33

Sezione 6b: Offerta di trasporto oggetto di ordinazione: disposizioni speciali per le offerte non messe a concorso

Art. 33 Convenzione sugli obiettivi 1 Per le offerte di trasporto oggetto di ordinazione che non sono messe a concorso, i committenti possono concludere una convenzione sugli obiettivi con l’impresa inte- ressata. 2 La convenzione sugli obiettivi può comprendere in particolare obiettivi di presta- zione riguardanti la qualità, la quantità, i proventi e i costi dell’offerta di trasporto che l’impresa deve raggiungere in un determinato periodo. Può prevedere misure nel caso in cui gli obiettivi non siano raggiunti. 3 La convenzione sugli obiettivi può contemplare un sistema di bonus-malus appli- cabile alla qualità e agli indicatori finanziari.

4 La convenzione sugli obiettivi è conclusa per una durata minima di due periodi

d’orario.

Art. 33a Determinazione dell’indennità Se la gestione dell’impresa non è economicamente razionale, l’UFT, sentiti i Can- toni interessati, può fissare un’indennità inferiore rispetto a quella chiesta dall’im- presa nella procedura di ordinazione.

Art. 34 Abrogato

Art. 53 cpv. 1, secondo periodo, e cpv. 2 1 … Le imprese forniscono i dati necessari per la statistica ufficiale dei trasporti.

2 L’UFT può raccogliere i dati che servono per allestire una licenza presso le per- sone interessate e trattarli ulteriormente.

Art. 56 cpv. 3 3 Nella procedura di ricorso contro le decisioni prese conformemente all’articolo 32i non può essere invocata l’inadeguatezza.

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Art. 57 Contravvenzioni

1 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a. contravviene a una decisione fondata sulla presente legge o su una dispo- sizione d’esecuzione e notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo; b. contravviene a una concessione o a un’autorizzazione rilasciata in virtù della presente legge; c. trasporta viaggiatori senza la relativa concessione o autorizzazione. 2 A querela di parte, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negli- genza: a. contravviene a una disposizione d’esecuzione la cui infrazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale; b. utilizza un veicolo senza un titolo di trasporto valido o un’altra autorizza- zione; c. sale su un veicolo in movimento, ne scende o ne apre le porte oppure getta oggetti all’esterno da un veicolo in movimento; d. adopera la sala d’aspetto senza esservi autorizzato; e. abusa dei dispositivi di sicurezza del veicolo, segnatamente del freno d’emergenza; f. insudicia gli impianti o i veicoli.

Art. 58 Delitti 1 Chiunque, intenzionalmente, registra, conserva, utilizza o comunica segnali video violando le prescrizioni di cui all’articolo 55 è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se l’autore ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 60 Competenze 1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni di cui all’articolo 57 capoverso 1 competono all’UFT. 2 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni di cui agli articoli 57 capoverso 2 e 58 competono ai Cantoni. 3 La procedura dinanzi all’UFT è retta dalla legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo.

20 RS 313.0

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Art. 66 Disposizione transitoria della modifica del 16 marzo 2012 Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale il primo limite di spesa secondo l’articolo 30a entro sei mesi dall’adozione del messaggio sul prossimo programma di legislatura.

8. Legge federale del 3 ottobre 197521 sulla navigazione interna

Art. 20 Revoca della patente di navigazione dopo un’infrazione lieve

1 Commette un’infrazione lieve chi:

a. violando norme di circolazione, compromette leggermente la sicurezza della navigazione o molesta terze persone; b. viola prescrizioni sulla protezione delle acque e dell’ambiente; c. abusa delle patenti; d. conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo in stato d’ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 24b cpv. 6 lett. a o b) e senza commettere altre infra- zioni alle norme di circolazione. 2 Dopo un’infrazione lieve, la patente è revocata per almeno un mese se nei due anni precedenti la patente è stata revocata o è stato deciso un altro provvedimento ammi- nistrativo.

3 Il colpevole è ammonito se nei due anni precedenti non gli è stata revocata la

patente o non sono stati decisi altri provvedimenti amministrativi.

4 Nei casi particolarmente lievi si rinuncia a qualsiasi provvedimento.

Art. 20a Revoca della patente di navigazione dopo un’infrazione medio grave

1 Commette un’infrazione medio grave chi:

a. violando norme di circolazione, provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo; b. conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo in stato d’ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 24b cpv. 6 lett. a o b) e commette inoltre un’infrazione lieve alle norme di circolazione; c. sottrae un battello per farne uso; d. conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo senza disporre della necessaria patente; e. non ha la volontà o la capacità di condurre un battello senza mettere in peri- colo o molestare terzi.

21 RS 747.201

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2 Dopo un’infrazione medio grave, la patente è revocata:

a. per almeno un mese; b. per almeno quattro mesi, se nei due anni precedenti la patente è stata revoca- ta una volta per un’infrazione grave o medio grave; c. per almeno nove mesi, se nei due anni precedenti la patente è stata revocata due volte per infrazioni almeno medio gravi; d. per almeno 15 mesi, se nei due anni precedenti la patente è stata revocata due volte per infrazioni gravi; e. per un tempo indeterminato, ma almeno due anni, se nei dieci anni prece- denti la patente è stata revocata tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla sca- denza di una revoca della patente l’interessato non ha commesso infrazioni per cui è stato deciso un provvedimento amministrativo; f. definitivamente, se nei cinque anni precedenti la patente è stata revocata secondo la lettera e o secondo l’articolo 20b capoverso 2 lettera d.

Art. 20b Revoca della patente di navigazione dopo un’infrazione grave

1 Commette un’infrazione grave chi:

a. compromette gravemente la sicurezza della navigazione; b. conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo in stato d’ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 24b cpv. 6 lett. a o b); c. sotto l’influsso di stupefacenti o di medicamenti o per altri motivi non è idoneo alla guida e in questo stato conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo; d. intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi alcolemica dell’alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Con- siglio federale, quando queste misure sono state formalmente ordinate o bisognava supporre che potessero esserlo, oppure si oppone o si sottrae a un esame sanitario completivo, o elude lo scopo di queste misure; e. si dà alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona o viola l’obbligo di salvataggio; f. nonostante la revoca della necessaria patente conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo.

2 Dopo un’infrazione grave la patente è revocata:

a. per almeno tre mesi; b. per almeno sei mesi, se nei cinque anni precedenti la patente è stata revocata una volta per un’infrazione medio grave; c. per almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la patente è stata revocata una volta per un’infrazione grave o due volte per infrazioni medio gravi;

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d. per un tempo indeterminato, ma almeno due anni, se nei dieci anni preceden- ti la patente è stata revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della patente l’inte- ressato non ha commesso infrazioni per cui è stato deciso un provvedimento amministrativo; e. definitivamente, se nei cinque anni precedenti la patente è stata revocata secondo la lettera d o secondo l’articolo 20a capoverso 2 lettera e. 3 La revoca della patente per un’infrazione secondo il capoverso 1 lettera f subentra alla durata restante della revoca in corso.

Art. 20c Revoche di patenti e altri provvedimenti amministrativi secondo la legge federale sulla circolazione stradale Le revoche di patenti e gli altri provvedimenti amministrativi secondo la legge federale del 19 dicembre 195822 sulla circolazione stradale, in corso e precedenti, sono equiparati alle revoche di patenti e agli altri provvedimenti amministrativi secondo gli articoli 20 capoversi 2 e 3, 20a capoverso 2 e 20b capoverso 2 della presente legge, in corso e precedenti.

Art. 21 Revoca della patente per inidoneità alla guida

1 La patente è revocata per un tempo indeterminato se:

a. le capacità fisiche e psichiche del titolare non gli consentono o non gli con- sentono più di condurre con sicurezza un battello; b. il titolare soffre di una forma di dipendenza che esclude l’idoneità alla guida; c. a causa del suo precedente comportamento, il titolare non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un battello, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo. 2 Se è ordinata la revoca secondo il capoverso 1 al posto di una revoca secondo gli articoli 20–20b, la durata della revoca corrisponde in ogni caso almeno alla durata minima della revoca prevista per l’infrazione commessa.

3 La patente è revocata definitivamente ai conducenti incorreggibili.

Art. 21a Nuovo rilascio della patente Il nuovo rilascio della patente è retto per analogia dall’articolo 17 della legge fede- rale del 19 dicembre 195823 sulla circolazione stradale.

22 RS 741.01 23 RS 741.01

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Titolo prima dell’art. 24a Sezione 1a: Inidoneità alla guida, accertamento dell’inidoneità alla guida

Art. 24a Inidoneità alla guida Chiunque sotto l’influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi non ha la necessaria capacità fisica o psichica, durante il periodo di incapa- cità non è ritenuto idoneo alla guida e non può condurre un battello, partecipare alla sua conduzione o esercitarvi un servizio nautico a bordo.

Art. 24b Accertamento dell’inidoneità alla guida 1 Chiunque conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un ser- vizio nautico a bordo può essere sottoposto a un’analisi alcolemica dell’alito.

2 Se palesa indizi di inidoneità alla guida che non sono o non sono unicamente

riconducibili all’influsso dell’alcol, la persona interessata può essere sottoposta ad altri esami preliminari, segnatamente all’esame dell’urina e della saliva.

3 È ordinata una prova del sangue se:

a. vi sono indizi di inidoneità alla guida; o b. la persona interessata si oppone o si sottrae all’esecuzione dell’analisi alco- lemica dell’alito o elude lo scopo di questa misura. 4 Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona sospettata. Sono fatti salvi altri mezzi di prova per accertare l’inido- neità alla guida.

5 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari, la

procedura per l’analisi alcolemica dell’alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l’esame sanitario completivo delle persone sospettate di inidoneità alla guida.

6 Il Consiglio federale può:

a. fissare il tasso alcolemico a contare dal quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell’alcol, si presume l’inido- neità alla guida ai sensi dell’articolo 24a (stato di ebrietà) e stabilire quale alcolemia è considerata qualificata; b. fissare un tasso alcolemico inferiore a quello di cui alla lettera a per le per- sone che conducono battelli per il trasporto commerciale di persone o merci, partecipano alla loro conduzione o vi esercitano un servizio nautico a bordo; c. fissare, per altre sostanze che diminuiscono l’idoneità alla guida, la concen- trazione nel sangue a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si presume l’inidoneità alla guida ai sensi della presente legge;

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d. prescrivere che per l’accertamento di una dipendenza che riduce l’idoneità alla guida siano valutati gli esami effettuati secondo il presente articolo, in particolare le analisi del sangue, dei capelli e delle unghie.

Art. 41 Condotta in stato di inidoneità alla guida 1 Chiunque in stato di ebrietà conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo è punito con la multa. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria se si riscontra un’alcolemia qualificata (art. 24b cpv. 6 lett. a o b). 2 Chiunque per altri motivi è inidoneo alla guida e in questo stato conduce un bat- tello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 3 Chiunque in stato di inidoneità alla guida conduce un battello senza motore, parte- cipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo è punito con la multa.

Art. 41a Elusione di misure per accertare l’inidoneità alla guida 1 Chiunque conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servi- zio nautico a bordo e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi alcolemica dell’alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, quando queste misure sono state formalmente ordinate o biso- gnava supporre che potessero esserlo, oppure si oppone o si sottrae a un esame sanitario completivo, o elude lo scopo di queste misure, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se il colpevole ha condotto un battello senza motore, ha partecipato alla sua con- duzione o vi ha esercitato un servizio nautico a bordo, la pena è la multa.

Art. 41b Disposizioni penali completive Il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le sue pre- scrizioni d’esecuzione della presente legge.

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II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012 Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012 Il presidente: Hansjörg Walter Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

5 luglio 2012.24 2 L’articolo 9a della legge federale sulle ferrovie (cifra I 4) e gli articoli 20, 57, 58 e 60 della legge sul trasporto di viaggiatori (cifra I 7) entrano in vigore il 1° dicembre 2012.

3 Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

17 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

24 FF 2012 3097

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