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AS 2012 5683

Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite

Traduzione1

Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite

Conclusa a New York il 13 febbraio 1946 Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 25 settembre 2012 Entrata in vigore per la Svizzera il 25 settembre 2012

Considerato che l’articolo 104 dello Statuto delle Nazioni Unite2 (Statuto) stabilisce che l’Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini, considerato che l’articolo 105 dello Statuto stabilisce che l’Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini e che i rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell’Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immu- nità necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all’Orga- nizzazione, l’Assemblea generale ha approvato la seguente Convenzione mediante una risolu- zione adottata il 13 febbraio 1946 e l’ha proposta a ciascun Membro delle Nazioni Unite per adesione.

Art. I Personalità giuridica Sezione 1 L’Organizzazione delle Nazioni Unite (Organizzazione) ha personalità giuridica. Essa ha la facoltà di: a) contrattare; b) acquistare e vendere beni immobili e mobili; c) stare in giudizio.

Art. II Beni, fondi e averi Sezione 2 L’Organizzazione, con i suoi beni e averi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, gode dell’immunità di giurisdizione, salvo esplicita rinuncia dell’Organizzazione a tale immunità in un caso particolare. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia non può estendersi alle misure esecutive.

RS 0.192.110.02

1 Dal testo originale francese (RO 2012 5683).

2 RS 0.120

2012-1378 5683

Privilegi e immunità delle Nazioni Unite RU 2012

Sezione 3 I locali dell’Organizzazione sono inviolabili. I suoi beni e averi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono esenti da perquisizioni, requisi- zioni, confische, espropriazioni e qualsiasi altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa. Sezione 4 Gli archivi dell’Organizzazione e, in generale, tutti i documenti da essa posseduti o conservati, sono inviolabili, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Sezione 5 Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l’Organizzazione può: a) possedere fondi, oro o divise di qualsiasi natura e avere conti in qualsiasi moneta; b) trasferire liberamente, da un Paese a un altro o all’interno di un qualsiasi Paese, i fondi, l’oro o le divise in suo possesso e convertire queste ultime in qualsiasi altra moneta. Sezione 6 Nell’esercizio dei diritti a essa concessi in virtù della sezione 5 di cui sopra, l’Organizzazione tiene conto di ogni esigenza presentatale dal Governo di uno Stato Membro, nella misura in cui ritenga di potervi adempiere senza pregiudicare i propri interessi. Sezione 7 L’Organizzazione, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti: a) da qualsiasi imposta diretta. Rimane tuttavia inteso che l’Organizzazione non chiedono l’esenzione da imposte non eccedenti la semplice rimune- razione di servizi d’utilità pubblica; b) da qualsiasi dazio doganale, divieto e limitazione d’importazione o d’esportazione, per gli oggetti importati o esportati dall’Organizzazione per il proprio uso ufficiale. Rimane tuttavia inteso che gli articoli così importati in franchigia non sono venduti sul territorio del Paese d’importazione, salvo che ciò avvenga alle condizioni stabilite dal Governo di detto Paese; c) da qualsiasi dazio doganale, divieto e limitazione d’importazione o di espor- tazione sulle sue pubblicazioni. Sezione 8 Sebbene l’Organizzazione non rivendichi in linea di principio l’esenzione dalle accise e dalle tasse sulle vendite comprese nei prezzi di beni mobili e immobili, gli Stati Membri provvedono a stabilire, ove possibile, adeguati accordi amministrativi volti a garantirle l’esenzione o il rimborso di dette accise e tasse, qualora incluse nel prezzo di acquisti importanti cui essa proceda per il suo impiego ufficiale.

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Art. III Agevolazioni di comunicazione Sezione 9 L’Organizzazione beneficia, sul territorio di ogni Membro, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore pari almeno a quello da esso concesso a qual- siasi Governo o relativa rappresentanza diplomatica, per quanto concerne le priorità, le tariffe e le tasse di corriere, i cablogrammi, i telegrammi, i radiotelegrammi, le telefotografie, le comunicazioni telefoniche e le altre comunicazioni, nonché le tariffe di stampa per le informazioni ai giornali e alla radio. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell’Organizzazione non possono essere sottoposte a censura. Sezione 10 L’Organizzazione ha il diritto di utilizzare codici e di spedire e ricevere la sua corri- spondenza per corrieri o valigie che godono degli stessi privilegi e delle stesse immunità concessi a corrieri e valigie diplomatici.

Art. IV Rappresentanti dei Membri Sezione 11 I rappresentanti dei Membri presso gli organi principali e sussidiari delle Nazioni Unite e alle conferenze convocate dalle Nazioni Unite, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante il viaggio di andata e ritorno dalla sede della riunione, godono dei seguenti privilegi e immunità: a) immunità da arresto o da detenzione e sequestro dei loro bagagli personali e, per quanto concerne gli atti da essi compiuti in qualità di rappresentanti (parole e scritti compresi), immunità da qualsiasi giurisdizione; b) inviolabilità di qualsiasi pratica e documento; c) diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti o corrispondenza per cor- riere o valigie sigillate; d) esenzione, per sé e per i congiunti, da qualsiasi misura restrittiva in materia di immigrazione, da ogni formalità di registrazione degli stranieri e da qua- lunque obbligo di servizio nazionale nel Paese visitato o attraversato nell’esercizio delle proprie funzioni; e) stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in mis- sione ufficiale temporanea, in materia di disciplinamenti monetari o di cam- bio; f) stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici per i loro bagagli personali, nonché g) altri privilegi, immunità e agevolazioni non incompatibili con quanto prece- de, concessi agli agenti diplomatici, salvo il diritto di chiedere l’esenzione da dazi doganali sugli oggetti importati (diversi da quelli che costituiscono i loro bagagli personali) o l’esenzione da accise o da tasse sulle vendite.

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Sezione 12 Al fine di garantire ai rappresentanti dei Membri presso gli organi principali e sussi- diari delle Nazioni Unite e alle conferenze convocate dall’Organizzazione piena libertà di parola e totale indipendenza nell’adempimento delle loro funzioni, l’immunità di giurisdizione concernente parole, scritti o atti relativi a detto adempi- mento continua ad essere loro concessa anche dopo la cessazione del loro mandato. Sezione 13 I periodi durante i quali i rappresentanti dei Membri presso gli organi principali e sussidiari delle Nazioni Unite e alle conferenze convocate dall’Organizzazione si trovano sul territorio di uno Stato Membro per l’esercizio delle loro funzioni non sono considerati periodi di residenza nei casi in cui l’applicazione di un’imposta sia subordinata alla residenza del contribuente. Sezione 14 I privilegi e le immunità non sono concessi ai rappresentanti dei Membri a loro vantaggio personale, bensì allo scopo di garantire l’esercizio, in piena indipendenza, delle loro funzioni relative all’Organizzazione. Un Membro ha pertanto non solo il diritto ma il dovere di revocare l’immunità al suo rappresentante in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza compromettere lo scopo per cui era stata concessa. Sezione 15 Le disposizioni delle sezioni 11, 12 e 13 non sono applicabili nel caso di un rappre- sentante di fronte alle autorità dello Stato di cui questi sia cittadino o di cui sia o sia stato rappresentante. Sezione 16 Ai fini del presente articolo, il termine «rappresentante» designa tutti i delegati aggiunti, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari di delegazione.

Art. V Funzionari Sezione 17 Il Segretario generale determina le categorie di funzionari a cui si applicano le disposizioni del presente articolo e dell’articolo VII. Questi ne presenta l’elenco all’Assemblea generale e ne dà in seguito comunicazione ai Governi di tutti i Mem- bri. I nomi dei funzionari corrispondenti a tali categorie sono comunicati periodica- mente ai Governi dei Membri. Sezione 18 I funzionari dell’Organizzazione: a) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti compresi); b) sono esenti da qualsiasi imposta sugli stipendi e sulle gratificazioni versati dall’Organizzazione;

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c) sono esenti da qualsiasi obbligo di servizio nazionale; d) unitamente ai loro congiunti e familiari a carico, non sono soggetti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri; e) in materia di agevolazioni di cambio, godono degli stessi privilegi concessi ai funzionari di rango corrispondente appartenenti alle missioni diplomatiche accreditate presso il Governo interessato; f) unitamente ai loro congiunti e familiari a carico, godono delle stesse agevo- lazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi inter- nazionale; g) godono del diritto di importare in franchigia i mobili ed effetti di loro pro- prietà in occasione della loro prima entrata in funzione nel Paese interessato. Sezione 19 Oltre ai privilegi e alle immunità previsti nella sezione 18, il Segretario generale e tutti i Sottosegretari generali, così come i loro congiunti e figli minorenni, godono dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni concessi agli inviati diplomatici conformemente al diritto internazionale. Sezione 20 I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari esclusivamente nell’interesse delle Nazioni Unite e non a loro vantaggio personale. Il Segretario generale può e deve revocare l’immunità concessa a un funzionario in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudi- care gli interessi dell’Organizzazione. Il Consiglio di Sicurezza è competente per la revoca delle immunità del Segretario generale. Sezione 21 L’Organizzazione collabora costantemente con le autorità competenti degli Stati Membri allo scopo di facilitare la buona amministrazione della giustizia, garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare ogni abuso che possa essere cau- sato dai privilegi, immunità e agevolazioni elencati nel presente articolo.

Art. VI Esperti in missione per l’Organizzazione Sezione 22 Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo V) in missione per l’Orga- nizzazione godono dei privilegi e delle immunità necessari per esercitare in piena indipendenza le loro funzioni durante tutta la durata della missione, incluso il tempo del viaggio. Essi godono in particolare dei privilegi e delle immunità seguenti: a) immunità da arresto o da detenzione e sequestro dei loro bagagli personali; b) immunità da qualsiasi giurisdizione per quanto concerne gli atti da essi com- piuti durante le loro missioni (parole e scritti compresi). Tale immunità con- tinua a essere loro concessa anche dopo la conclusione delle loro missioni per l’Organizzazione;

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c) inviolabilità di qualsiasi pratica e documento; d) diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti o corrispondenza per cor- riere o valigie sigillate per le loro comunicazioni con l’Organizzazione; e) stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in mis- sione ufficiale temporanea, in materia di disciplinamenti monetari o di cam- bio; f) stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici per i loro bagagli personali. Sezione 23 I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti nell’interesse dell’Orga- nizzazione e non a loro vantaggio personale. Il Segretario generale può e deve revocare l’immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

Art. VII Lasciapassare delle Nazioni Unite Sezione 24 L’Organizzazione può rilasciare lasciapassare ai suoi funzionari. Tali lasciapassare sono riconosciuti e accettati dalle autorità degli Stati Membri come titoli di viaggio validi, tenuto conto delle disposizioni della sezione 25. Sezione 25 Le domande di visto (qualora sia necessario un visto) presentate dai titolari di detti lasciapassare e munite di un certificato attestante che i funzionari viaggiano per conto dell’Organizzazione devono essere esaminate entro il più breve tempo possi- bile. Ai titolari dei lasciapassare sono inoltre concesse agevolazioni di viaggio rapido. Sezione 26 Agli esperti e alle altre persone che, senza essere in possesso di un lasciapassare delle Nazioni Unite, presentano un certificato attestante il fatto che essi viaggiano per conto dell’Organizzazione sono concesse agevolazioni analoghe a quelle men- zionate nella sezione 25. Sezione 27 Il Segretario generale, i Sottosegretari generali e i direttori, quando viaggiano per conto dell’Organizzazione con lasciapassare rilasciato dalla stessa, godono delle stesse agevolazioni concesse agli inviati diplomatici. Sezione 28 Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate ai funzionari di rango analogo appartenenti a istituzioni specializzate qualora gli accordi che stabiliscono i rapporti di queste istituzioni con l’Organizzazione, di cui all’articolo 63 dello Sta- tuto, contemplino una disposizione in tal senso.

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Art. VIII Composizione delle controversie Sezione 29 L’Organizzazione prevede procedure adeguate per comporre: a) le controversie in materia di contratti o altre controversie di diritto privato in cui l’Organizzazione sia parte in causa; b) le controversie in cui sia coinvolto un funzionario dell’Organizzazione che, in virtù della sua situazione ufficiale, gode dell’immunità, qualora questa non sia stata revocata dal Segretario generale. Sezione 30 Ogni divergenza sull’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione è portata dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia, salvo ove le parti abbiano stabilito, per un determinato caso, di ricorrere a una diversa modalità di composi- zione. Se nasce una controversia tra l’Organizzazione e uno Stato Membro, è chiesto un parere consultivo su ogni questione giuridica controversa, in conformità all’articolo 96 dello Statuto e all’articolo 65 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 19453. Il parere della Corte è accettato dalle parti come definitivo.

Articolo finale Sezione 31 La presente Convenzione è sottoposta a tutti i Membri dell’Organizzazione per adesione. Sezione 32 L’adesione avviene mediante deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione e la Convenzione entra in vigore nei confronti di ciascun Mem- bro alla data in cui esso deposita il proprio strumento di adesione. Sezione 33 Il Segretario generale informa tutti i Membri dell’Organizzazione del deposito di ogni strumento di adesione. Sezione 34 Resta inteso che, quando uno strumento di adesione è depositato da un qualsiasi Membro, quest’ultimo deve essere in grado, in virtù del proprio diritto, di applicare i disposti della presente Convenzione.

3 RS 0.193.501

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Sezione 35 La presente Convenzione tra l’Organizzazione e ciascun Membro che abbia deposi- tato il proprio strumento di adesione rimane in vigore per tutto il tempo in cui quest’ultimo è Membro dell’Organizzazione o fino a quando l’Assemblea generale non approvi una convenzione generale riveduta cui partecipi detto Membro. Sezione 36 Il Segretario generale può concludere, con uno o più Membri, accordi aggiuntivi che modifichino i disposti della presente Convenzione, relativamente a quel Membro o quei Membri. Tali accordi aggiuntivi sono sottoposti, caso per caso, all’approva- zione dell’Assemblea generale.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione il 24 settembre 2012 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Afghanistan 5 settembre 1947 A 5 settembre 1947 Albania* 2 luglio 1957 A 2 luglio 1957 Algeria* 31 ottobre 1963 A 31 ottobre 1963 Angola 9 agosto 1990 A 9 agosto 1990 Antigua e Barbuda 25 ottobre 1988 S 1° novembre 1981 Argentina 12 ottobre 1956 A 12 ottobre 1956 Armenia* 29 aprile 2004 A 29 aprile 2004 Australia 2 marzo 1949 A 2 marzo 1949 Austria 10 maggio 1957 A 10 maggio 1957 Azerbaigian 13 agosto 1992 A 13 agosto 1992 Bahama 17 marzo 1977 S 10 luglio 1973 Bahrein 17 settembre 1992 A 17 settembre 1992 Bangladesh 13 gennaio 1978 S 26 marzo 1971 Barbados 10 gennaio 1972 S 30 novembre 1966 Belgio 25 settembre 1948 A 25 settembre 1948 Belize 14 settembre 2005 A 14 settembre 2005 Bielorussia* 22 ottobre 1953 A 22 ottobre 1953 Bolivia 23 dicembre 1949 A 23 dicembre 1949 Bosnia ed Erzegovina 1° settembre 1993 S 6 marzo 1992 Brasile 15 dicembre 1949 A 15 dicembre 1949 Bulgaria 30 settembre 1960 A 30 settembre 1960 Burkina Faso 27 aprile 1962 A 27 aprile 1962 Burundi 17 marzo 1971 A 17 marzo 1971 Cambogia 6 novembre 1963 A 6 novembre 1963 Camerun 20 ottobre 1961 S 1° gennaio 1960 Canada* 22 gennaio 1948 A 22 gennaio 1948 Ceca, Repubblica 22 febbraio 1993 S 1° gennaio 1993 Centrafricana, Repubblica 4 settembre 1962 S 14 agosto 1960 Cile 15 ottobre 1948 A 15 ottobre 1948 Cina* 11 settembre 1979 A 11 settembre 1979 Hong Kong 1° luglio 1997 1° luglio 1997 Macao 20 dicembre 1999 20 dicembre 1999 Cipro 5 novembre 1963 S 16 agosto 1960 Colombia 6 agosto 1974 A 6 agosto 1974 Congo (Brazzaville) 15 ottobre 1962 S 15 agosto 1960 Congo (Kinshasa) 8 dicembre 1964 A 8 dicembre 1964 Corea del Sud* 9 aprile 1992 A 9 aprile 1992 Costa d’Avorio 8 dicembre 1961 S 7 agosto 1960 Costa Rica 26 ottobre 1949 A 26 ottobre 1949 Croazia 12 ottobre 1992 S 8 ottobre 1991 Cuba 9 settembre 1959 A 9 settembre 1959 Danimarca 10 giugno 1948 A 10 giugno 1948

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Dominica 24 novembre 1987 S 3 novembre 1978 Dominicana, Repubblica 7 marzo 1947 A 7 marzo 1947 Ecuador 22 marzo 1956 A 22 marzo 1956 Egitto 17 settembre 1948 A 17 settembre 1948 El Salvador 9 luglio 1947 A 9 luglio 1947 Emirati Arabi Uniti 2 giugno 2003 A 2 giugno 2003 Estonia 21 ottobre 1991 A 21 ottobre 1991 Etiopia 22 luglio 1947 A 22 luglio 1947 Figi 21 giugno 1971 S 10 ottobre 1970 Filippine 28 ottobre 1947 A 28 ottobre 1947 Finlandia 31 luglio 1958 A 31 luglio 1958 Francia 18 agosto 1947 A 18 agosto 1947 Gabon 13 marzo 1964 A 13 marzo 1964 Gambia 1° agosto 1966 S 18 febbraio 1965 Georgia 17 dicembre 2007 A 17 dicembre 2007 Germania 5 novembre 1980 A 5 novembre 1980 Ghana 5 agosto 1958 A 5 agosto 1958 Giamaica 9 settembre 1963 A 9 settembre 1963 Giappone 18 aprile 1963 A 18 aprile 1963 Gibuti 6 aprile 1978 S 27 giugno 1977 Giordania 3 gennaio 1958 A 3 gennaio 1958 Grecia 29 dicembre 1947 A 29 dicembre 1947 Guatemala 7 luglio 1947 A 7 luglio 1947 Guinea 10 gennaio 1968 A 10 gennaio 1968 Guyana 28 dicembre 1972 A 28 dicembre 1972 Haiti 6 agosto 1947 A 6 agosto 1947 Honduras 16 maggio 1947 A 16 maggio 1947 India 13 maggio 1948 A 13 maggio 1948 Indonesia* 8 marzo 1972 A 8 marzo 1972 Iran 8 maggio 1947 A 8 maggio 1947 Iraq 15 settembre 1949 A 15 settembre 1949 Irlanda 10 maggio 1967 A 10 maggio 1967 Islanda 10 marzo 1948 A 10 marzo 1948 Israele 21 settembre 1949 A 21 settembre 1949 Italia 3 febbraio 1958 A 3 febbraio 1958 Kazakistan 26 agosto 1998 A 26 agosto 1998 Kenya 1° luglio 1965 A 1° luglio 1965 Kirghizistan 28 gennaio 2000 A 28 gennaio 2000 Kuwait 13 dicembre 1963 A 13 dicembre 1963 Laos* 24 novembre 1956 A 24 novembre 1956 Lesotho 26 novembre 1969 A 26 novembre 1969 Lettonia 21 novembre 1997 A 21 novembre 1997 Libano 10 marzo 1949 A 10 marzo 1949

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Liberia 14 marzo 1947 A 14 marzo 1947 Libia 28 novembre 1958 A 28 novembre 1958 Liechtenstein 25 marzo 1993 A 25 marzo 1993 Lituania* 9 dicembre 1993 9 dicembre 1993 Lussemburgo 14 febbraio 1949 A 14 febbraio 1949 Macedonia 18 agosto 1993 S 17 novembre 1991 Madagascar 23 maggio 1962 S 26 giugno 1960 Malawi 17 maggio 1966 A 17 maggio 1966 Malaysia 28 ottobre 1957 S 31 agosto 1957 Mali 28 marzo 1968 A 28 marzo 1968 Malta 27 giugno 1968 S 21 settembre 1964 Marocco 18 marzo 1957 A 18 marzo 1957 Maurizio 18 luglio 1969 S 12 marzo 1968 Messico* 26 novembre 1962 A 26 novembre 1962 Micronesia 5 dicembre 2008 A 5 dicembre 2008 Moldova 12 aprile 1995 A 12 aprile 1995 Monaco 8 marzo 2005 A 8 marzo 2005 Mongolia 31 maggio 1962 A 31 maggio 1962 Montenegro 23 ottobre 2006 S 3 giugno 2006 Mozambico 8 maggio 2001 A 8 maggio 2001 Myanmar 25 gennaio 1955 A 25 gennaio 1955 Namibia 17 luglio 2006 A 17 luglio 2006 Nepal* 28 settembre 1965 A 28 settembre 1965 Nicaragua 29 novembre 1947 A 29 novembre 1947 Niger 25 agosto 1961 S 3 agosto 1960 Nigeria 26 giugno 1961 S 1° ottobre 1960 Norvegia 18 agosto 1947 A 18 agosto 1947 Nuova Zelanda 10 dicembre 1947 A 10 dicembre 1947 Tokelau 10 dicembre 1947 A 10 dicembre 1947 Paesi Bassi 19 aprile 1948 A 19 aprile 1948 Pakistan 22 settembre 1948 A 22 settembre 1948 Panama 27 maggio 1947 A 27 maggio 1947 Papua Nuova Guinea 4 dicembre 1975 S 16 settembre 1975 Paraguay 2 ottobre 1953 A 2 ottobre 1953 Perù 24 luglio 1963 A 24 luglio 1963 Polonia 8 gennaio 1948 A 8 gennaio 1948 Portogallo* 14 ottobre 1998 A 14 ottobre 1998 Qatar* 26 settembre 2007 A 26 settembre 2007 Regno Unito 17 settembre 1946 A 17 settembre 1946 Romania* 5 luglio 1956 A 5 luglio 1956 Ruanda 15 aprile 1964 A 15 aprile 1964 Russia* 22 settembre 1953 A 22 settembre 1953 San Marino 22 febbraio 2012 A 22 febbraio 2012

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Santa Lucia 27 agosto 1986 S 22 febbraio 1979 Seicelle 26 agosto 1980 A 26 agosto 1980 Senegal 27 maggio 1963 S 20 giugno 1960 Serbia 12 marzo 2001 S 27 aprile 1992 Sierra Leone 13 marzo 1962 S 27 aprile 1961 Singapore 18 marzo 1966 S 9 agosto 1965 Siria 29 settembre 1953 A 29 settembre 1953 Slovacchia 28 maggio 1993 S 1° gennaio 1993 Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991 Somalia 9 luglio 1963 A 9 luglio 1963 Spagna 31 luglio 1974 A 31 luglio 1974 Sri Lanka 19 giugno 2003 A 19 giugno 2003 Stati Uniti d’America* 29 aprile 1970 A 29 aprile 1970 Sudafrica* 30 agosto 2002 A 30 agosto 2002 Sudan 21 marzo 1977 A 21 marzo 1977 Svezia 28 agosto 1947 A 28 agosto 1947 Svizzera 25 settembre 2012 A 25 settembre 2012 Tagikistan 19 ottobre 2001 A 19 ottobre 2001 Tanzania 29 ottobre 1962 A 29 ottobre 1962 Thailandia* 30 marzo 1956 A 30 marzo 1956 Togo 27 febbraio 1962 S 27 aprile 1960 Trinidad e Tobago 19 ottobre 1965 A 19 ottobre 1965 Tunisia 7 maggio 1957 A 7 maggio 1957 Turchia* 22 agosto 1950 A 22 agosto 1950 Turkmenistan 23 novembre 2007 A 23 novembre 2007 Ucraina* 20 novembre 1953 A 20 novembre 1953 Uganda 9 luglio 2001 A 9 luglio 2001 Ungheria 30 luglio 1956 A 30 luglio 1956 Uruguay 16 febbraio 1984 A 16 febbraio 1984 Venezuela* 21 dicembre 1998 A 21 dicembre 1998 Vietnam* 6 aprile 1988 A 6 aprile 1988 Yemen 23 luglio 1963 A 23 luglio 1963 Zambia 16 giugno 1975 S 24 ottobre 1964 Zimbabwe 13 maggio 1991 A 13 maggio 1991 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

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