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AS 2012 6079

Ordinanza sulla promozione della cultura

Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu)

Modifica del 7 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 20111 è modificata come segue:

Titolo prima dell’articolo 2 Sezione 2: Progetti accessibili al pubblico

Art. 2 rubrica Abrogata

Titolo prima dell’articolo 2a Sezione 2a: Misure promozionali e di sostegno

Art. 2a Sicurezza sociale degli operatori culturali (art. 9 LPCu) 1 L’articolo 9 LPCu è applicabile agli operatori culturali assicurati presso l’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). 2 Le misure di cui all’articolo 9 LPCu competono all’Ufficio federale della cultura (UFC) e alla Fondazione Pro Helvetia. 3 La quota degli aiuti finanziari secondo l’articolo 9 capoverso 1 LPCu ammonta al 12 per cento delle prestazioni di lavoro sussidiate. Il calcolo non contempla le spese e i costi analoghi. Se non è possibile accertare le spese e i costi analoghi con un dispendio di mezzi ragionevole, alle prestazioni di lavoro si applica una deduzione forfettaria del 20 per cento. Non sono corrisposti importi inferiori ai 50 franchi.

4 Al momento della presentazione della domanda, ma al più tardi 60 giorni dopo

avere ricevuto la notifica della decisione positiva, i richiedenti comunicano all’UFC e alla Fondazione Pro Helvetia i dati necessari per effettuare il versamento della percentuale degli aiuti finanziari. Non viene effettuato alcun versamento prima della comunicazione di detti dati.

1 RS 442.11

2012-1669 6079

Ordinanza sulla promozione della cultura RU 2012

5 Se non riceve i dati entro cinque anni dalla notifica della decisione positiva, l’UFC versa la percentuale degli aiuti finanziari al fondo sociale all’associazione Suissecul- ture Sociale. I rimanenti diritti ad aiuti finanziari dell’UFC si estinguono.

Art. 10 cpv. 1

1 La Commissione federale d’arte (CFA) è competente per l’assegnazione dei premi

e dei riconoscimenti e per gli acquisti nell’ambito delle arti visive. Presta consulenza all’UFC su tutte le misure di promozione concernenti l’arte contemporanea e l’archi- tettura nonché all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica nell’ambito degli interventi artistici nell’architettura pubblica.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

7 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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