AS 2012 6463
Ordinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC)
Modifica del 7 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e 1 In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all’estero svolgono in parti- colare i compiti seguenti: e. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cognome (art. 12 cpv. 2, 12a cpv. 2, 13 cpv. 1, 13a cpv. 1, 14a cpv. 1, 14b cpv. 1, 37 cpv. 4 e 37a cpv. 4);
Art. 6a cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 8 lett. h e k I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile: h. concerne soltanto il testo tedesco; k. protezione degli adulti:
1. costituzione di un mandato precauzionale e luogo in cui lo stesso è
depositato (art. 361 cpv. 3 CC),
2. curatela generale o efficacia di un mandato precauzionale a causa di
durevole incapacità di discernimento (art 449c CC);
Art. 11 cpv. 4 4 Se l’autore del riconoscimento è minorenne o sotto curatela generale (art. 398 CC) o se per lui ha preso effetto un mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 449c n. 2 CC), è necessario il consenso scritto del rappresen- tante legale (art. 260 cpv. 2 CC). I poteri di rappresentanza vanno comprovati e le firme autenticate.
1 RS 211.112.2
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Ordinanza sullo stato civile RU 2012
Art. 12 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio 1 Gli sposi fanno all’ufficiale dello stato civile che istruisce la procedura preparatoria del matrimonio o celebra il matrimonio la dichiarazione di cui all’articolo 160 capoverso 2 o 3 CC. 2 Se il matrimonio è celebrato all’estero, la dichiarazione può essere fatta presso la rappresentanza svizzera oppure all’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero della sposa o dello sposo. 3 Le firme sono autenticate, se la dichiarazione concernente il cognome non è stata fatta nell’ambito della procedura preparatoria.
Art. 12a Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell’unione domestica 1 I partner possono fare all’ufficiale dello stato civile che istruisce la procedura preliminare per la registrazione dell’unione domestica o documenta l’unione domestica registrata la dichiarazione di cui all’articolo 12a LUD. 2 Se l’unione domestica è registrata all’estero, la dichiarazione può essere fatta presso la rappresentanza svizzera oppure all’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero di uno dei partner. 3 Le firme sono autenticate, se la dichiarazione concernente il cognome non è stata fatta nell’ambito della procedura preliminare.
Art. 13 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio 1 Dopo lo scioglimento del matrimonio il coniuge può fare la dichiarazione di cui all’articolo 30a o 119 CC a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera o presso la rappresentanza svizzera all’estero.
2 La firma è autenticata.
Art. 13a Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata 1 Dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata il partner può fare la dichia- razione di cui all’articolo 30a LUD a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera o presso la rappresentanza svizzera all’estero.
2 La firma è autenticata.
Art. 14 cpv. 3 3 Nel caso in cui un cittadino svizzero faccia la dichiarazione del nome prevista dagli articoli 12, 12a, 13, 13a, 14a, 14b, 37 capoverso 2 o 3 e 37a capoverso 2 o 3, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.
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Art. 14a Dichiarazione concernente il cognome secondo l’articolo 8a titolo finale CC 1 La dichiarazione secondo l’articolo 8a titolo finale CC può essere fatta, in Sviz- zera, a qualsiasi ufficiale dello stato civile e, all’estero, presso la rappresentanza svizzera.
2 La firma è autenticata.
Art. 14b Dichiarazione concernente il cognome di cui all’articolo 13d titolo finale CC e l’articolo 37a LUD 1 La dichiarazione di cui all’articolo 13d titolo finale CC o all’articolo 37a LUD può essere fatta, in Svizzera, a qualsiasi ufficiale dello stato civile e, all’estero, presso la rappresentanza svizzera.
2 Le firme sono autenticate.
Art. 15a cpv. 2bis 2bis Uno straniero i cui dati non sono disponibili nel sistema è rilevato anche quando presenta una domanda di iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale (art. 8 lett. k n. 1).
Art. 18 Firma 1 La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la rice- zione o la documentazione su: a. il consenso al riconoscimento (art. 11 cpv. 4); b. la dichiarazione concernente il riconoscimento (art. 11 cpv. 5 e 6); c. la dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matri- monio, se questa non è stata fatta nell’ambito della procedura preparatoria (art. 12 cpv. 3); d. la dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell’unione domestica (art. 12a cpv. 3); e. la dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimo- nio (art. 13 cpv. 2); f. la dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata (art. 13a cpv. 2); g. la dichiarazione concernente il cognome di cui all’articolo 8a titolo finale CC (art. 14a cpv. 2); h. la dichiarazione concernente il cognome di cui all’articolo 13d titolo finale CC o 37a LUD (art. 14b cpv. 2); i. la conferma della correttezza dei dati (art. 16a); j. la dichiarazione a comprova di dati non controversi (art. 17);
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k. la dichiarazione concernente il cognome del figlio (art. 37 cpv. 5 e 37a cpv. 5); l. il consenso del figlio al cambiamento del cognome (art. 37b cpv. 2); m. la dichiarazione concernente le condizioni per la celebrazione del matri- monio (art. 65 cpv. 1); n. la conferma della celebrazione del matrimonio (art. 71 cpv. 4); o. la dichiarazione concernente le condizioni per la costituzione di un’unione domestica registrata (art. 75d cpv. 1); p. la dichiarazione che esprime la volontà di costituire l’unione domestica registrata (art. 75k cpv. 2). 2 Se una persona disposta ad apporre la propria firma non è in grado di firmare, il funzionario competente secondo l’articolo 4 o 5 annota tale circostanza per scritto e ne indica il motivo.
Art. 21, rubrica, cpv. 1 e 2 Celebrazioni di matrimoni e dichiarazioni 1 Le celebrazioni di matrimoni, nonché le dichiarazioni concernenti la volontà di costituire l’unione domestica registrata, il riconoscimento di un figlio e il cognome sono documentate dall’ufficio dello stato civile che ha effettuato l’atto ufficiale. 2 L’articolo 23 si applica per analogia alla competenza di documentare la dichiara- zione concernente il riconoscimento di un figlio o il cognome fatta a una rappresen- tanza svizzera all’estero.
Art. 23a Mandato precauzionale Su richiesta, qualsiasi ufficio dello stato civile è competente per: a. l’iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale e del luogo in cui lo stesso è depositato; b. la modifica dell’iscrizione; c. la cancellazione dell’iscrizione.
Art. 24 cpv. 2
2 Come cognome da celibe o nubile di una persona è registrato il cognome che
questa: a. aveva immediatamente prima della celebrazione del primo matrimonio o della costituzione della prima unione domestica registrata; oppure b. ha acquisito come nuovo cognome da celibe o nubile in seguito alla deci- sione concernente il cambiamento del cognome.
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Art. 33 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 34a cpv. 3 3 La persona che ha assistito alla morte o ha rinvenuto il cadavere di uno sconosciuto è tenuta a informare senza indugio l’autorità di polizia. Quest’ultima notifica la morte all’ufficio dello stato civile.
Art. 35 cpv. 1 1 Le persone tenute alla notificazione devono annunciare allo stato civile, per scritto o presentandosi di persona, le morti entro due giorni e le nascite entro tre giorni. La notificazione della morte o del rinvenimento del cadavere di uno sconosciuto deve essere fatta entro dieci giorni.
Art. 37 Cognome del figlio di genitori coniugati 1 Il cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio è retto dall’articolo 270 CC.
2 Se portano cognomi diversi e in occasione del matrimonio non hanno determinato
il cognome dei figli, al momento della notificazione scritta della nascita del primo figlio i genitori dichiarano all’ufficiale dello stato civile quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli.
3 Se in occasione del matrimonio hanno determinato quale cognome da celibe o
nubile porteranno i propri figli, i genitori possono, al momento della notificazione della nascita del primo figlio o entro un anno dalla nascita, dichiarare per scritto e congiuntamente che il figlio porterà il cognome da celibe o nubile dell’altro genitore (art. 270 cpv. 2 CC). 4 In Svizzera la dichiarazione può essere fatta a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All’estero può essere fatta presso la rappresentanza svizzera. 5 Le firme sono autenticate se la dichiarazione di cui al capoverso 3 non è fatta al momento della notificazione della nascita.
Art. 37a Cognome del figlio di genitori non coniugati 1 Il cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio è retto dall’articolo 270a CC. 2 Se l’autorità di protezione dei minorenni attribuisce ai genitori l’autorità parentale in comune, questi possono, al momento della notificazione della nascita o entro un anno dal trasferimento dell’autorità parentale, fare all’ufficiale dello stato civile per scritto e congiuntamente la dichiarazione di cui all’articolo 270a capoverso 2 CC. 3 Se è il solo detentore dell’autorità parentale, il padre può fare la stessa dichiara- zione (art. 270a cpv. 3 CC). Se possibile, la madre deve essere informata sull’avvenuta dichiarazione (art. 275a cpv. 1 CC).
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4 In Svizzera la dichiarazione può essere fatta a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All’estero può essere fatta presso la rappresentanza svizzera.
5 Le firme sono autenticate.
Art. 37b Consenso del figlio 1 Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cam- biato soltanto con il suo consenso (art. 270b CC). 2 Il figlio deve dare il suo consenso personalmente. In Svizzera può darlo a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All’estero può darlo alla rappresentanza svizzera.
Art. 37c Attuale art. 37
Art. 40 cpv. 1 lett. j
1 L’autorità giudiziaria comunica:
j. la sentenza di cambiamento di sesso e la relativa sentenza di cambiamento del nome;
Art. 41 lett. c e d Le autorità amministrative comunicano le decisioni seguenti: c. il cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 CC); d. il cambiamento del cognome con cambiamento del diritto di cittadinanza e di attinenza (art. 271 cpv. 2 CC);
Art. 42 cpv. 1 lett. c 1 I tribunali e le autorità amministrative competenti conformemente al diritto canto- nale comunicano: c. l’istituzione di una curatela generale o l’accertamento dell’efficacia di un mandato precauzionale per una persona durevolmente incapace di discerni- mento (art. 449c CC) e la revoca della curatela (art. 399 cpv. 2 CC);
Art. 43 cpv. 4 4 Le autorità giudiziarie comunicano inoltre le sentenze e i riconoscimenti alle autorità seguenti: a. all’autorità di protezione dei minori del domicilio dei figli minorenni (art. 40 cpv. 1 lett. c, nel caso di una persona sposata, nonché lett. d, g, h e i); b. all’autorità di protezione dei minori del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (art. 40 cpv. 1 lett. f e 2).
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Art. 44a cpv. 2 2 L’allestimento su richiesta degli atti dello stato civile è disciplinato come segue:
a. i documenti relativi a fatti di stato civile sono rilasciati dall’ufficio dello stato civile che ha documentato i fatti; b. i certificati relativi allo stato civile o allo stato di famiglia sono rilasciati dall’ufficio di stato civile del luogo d’origine o, se la persona non possiede la cittadinanza svizzera, del luogo di domicilio o di soggiorno oppure del luogo di ultimo domicilio; c. i certificati di famiglia e i certificati relativi all’unione domestica possono inoltre essere rilasciati, rinnovati o sostituiti dall’ufficio dello stato civile che ha documentato l’ultimo evento concernente l’interessato; d. gli estratti di un registro dello stato civile cartacei sono rilasciati dall’ufficio dello stato civile che conserva il registro (art. 92a cpv. 1).
Art. 49 All’amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno 1 Per permettere la tenuta del registro del controllo degli abitanti, l’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all’amministrazione comunale dell’attuale o ultimo luogo di domicilio o di soggiorno dell’interessato in particolare: a. la nascita e la morte; b. ogni modifica del cognome, dello stato civile o della cittadinanza; c. ogni modifica di dati dello stato civile, se ha effetto sui dati attuali della per- sona; d. l’iscrizione e la cancellazione dell’istituzione di una curatela generale o dell’accertamento dell’efficacia di un mandato precauzionale per una per- sona durevolmente incapace di discernimento (art. 42 cpv. 1 lett. c).
2 Nella comunicazione è indicato il numero d’assicurato AVS dell’interessato, se
l’UCC glielo ha attribuito (art. 8a).
3 L’invio dei dati avviene automaticamente in forma elettronica.
Art. 50, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, nonché cpv. 2, frase introduttiva All’autorità di protezione dei minori 1 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all’autorità di protezione dei minori: c. concerne soltanto il testo tedesco;
2 La comunicazione è fatta all’autorità di protezione dei minori:
Art. 64 cpv. 2 Abrogato
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Art. 65 cpv. 1 lett. b Abrogata
Art. 66 cpv. 2 lett. c Concerne soltanto il testo francese.
Art. 71 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 75c cpv. 2 Abrogato
Art. 75d cpv. 1 lett. b Abrogata
Art. 75e cpv. 2 lett. c
2 Inoltre esso esamina se:
c. sono soddisfatte le condizioni per la registrazione e se non sussistono impe- dimenti alla registrazione (art. 3, 4 e 26 LUD);
Art. 85 cpv. 2, frase introduttiva
2 Le autorità di vigilanza fanno rapporto ogni anno al DFGP su:
Art. 93 cpv. 1 lett. d 1 I dati dello stato civile tratti dai registri dello stato civile cartacei sono trasferiti nella banca dati centrale «Infostar» nei seguenti casi: d. in caso di domanda d’iscrizione della costituzione di un mandato precau- zionale.
Art. 99b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 7 novembre 2012 Se l’amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona interessata non soddisfa le condizioni per l’invio dei dati secondo l’articolo 49 capoverso 3, i dati sono comunicati in forma cartacea fino al 31 dicembre 2014.
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
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III
1 La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2 Gli articoli 14b e 18 capoverso 1 lettera h hanno effetto fino al 31 dicembre 2013.
7 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (art. 79)
Diritti d’accesso …
Diritti d’accesso
n. 11
Nomi dei campi dei dati Uffici autorizzati all’accesso
USC PD USC CS AV UFSC + aut. ab.
…
11. Durevolmente incapace di discernimento U E A A
…
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