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AS 2013 1137

Decisione n. 1/2013 del Comitato misto Svizzera-UE che modifica le tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, del 22 luglio 1972 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati

Testo originale

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati Decisione n. 1/2013 del Comitato misto Svizzera-UE che modifica le tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 dell’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea riguardante taluni prodotti agricoli trasformati

Adottata il 18 marzo 2013 Entrata in vigore per la Svizzera il 22 marzo 2013

Il Comitato misto, visti l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, firmato a Bruxelles il 22 luglio 19721 (di seguito «l’Accordo»), modificato dall’Ac- cordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’Accordo per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, e il rispettivo Protocollo n. 23, in parti- colare l’articolo 7, considerando quanto segue:

1. ai fini dell’attuazione del Protocollo n. 2 dell’Accordo sono stati fissati i

prezzi di riferimento interni per le parti contraenti;

2. sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi

delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione dei prezzi;

3. è quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento (e gli

importi di cui alle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2, ha adottato la presente decisione:

Art. 1 Il Protocollo n. 2 dell’Accordo è così modificato: a) la tabella III è sostituita dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione; b) la tabella IV punto b) è sostituita dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.

2012-3175 1137

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Dec. n. 1/2013 RU 2013

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013.

Per il Comitato misto: Il presidente: Luc Devigne

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Dec. n. 1/2013 RU 2013

Allegato I

Tabella III Prezzi di riferimento interni dell’UE e della Svizzera

Materia prima agricola Art. 4 par. 1 Art. 3 par. 3 applicato in applicato Svizzera nell’UE

Prezzo di riferi- Prezzo di riferi- Differenza prezzo Differenza prezzo mento interno mento interno di riferimento di riferimento fr. per 100 kg fr. per 100 kg fr. per 100 kg € per 100 kg netti netti netti netti

Frumento tenero 52.60 32.55 20.05 0.00 Frumento duro – – 1.20 0.00 Segala 44.50 27.65 16.85 0.00 Orzo – – – – Granturco – – – – Farina di frumento tenero 95.50 57.15 38.35 0.00 Latte intero in polvere 603.80 348.65 255.15 0.00 Latte scremato in polvere 419.50 316.45 103.05 0.00 Burro 1037.65 383.65 654.00 0.00 Zucchero bianco – – – – Uova – – 38.00 0.00 Patate fresche 42.10 31.35 10.75 0.00 Grasso vegetale – – 170.00 0.00

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Dec. n. 1/2013 RU 2013

Allegato II

Tabella IV

… b) Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola Importo di base applicato Importo di base applicato in Svizzera nell’UE (art. 3 par. 2) (art. 4 par. 2) fr. per 100 kg netti € per 100 kg netti

Frumento tenero 17.00 0.00 Frumento duro 1.00 0.00 Segala 14.00 0.00 Orzo – – Granturco – – Farina di frumento tenero 33.00 0.00 Latte intero in polvere 217.00 0.00 Latte scremato in polvere 88.00 0.00 Burro 514.00 0.00 Zucchero bianco – – Uova 32.00 0.00 Patate fresche 9.00 0.00 Grasso vegetale 145.00 0.00

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