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AS 2013 1711

Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Modifica dell’11 giugno 2013

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:

I L’allegato 1 dell’OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

11 giugno 2013 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

1 RS 813.12

2013-0990 1711

Ordinanza sui biocidi RU 2013

Allegato 1 (art. 9 cpv. 1 lett. a)

Elenco I: Principi attivi destinati ai biocidi con indicazione dei requisiti Nota in calce della rubrica della colonna 2 Denominazione IUPAC2 Numeri di identificazione I seguenti nuovi principi attivi vengono iscritti nell’allegato 1:

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche3 Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

cloruro di alchil Nomenclatura IUPAC: Peso a secco: 1o febbraio 2015 31 gennaio 2025 8 La valutazione del rischio a livello dell’UE non prende (C12-16) dimetil- non applicabile 940 g/kg in esame tutti gli usi potenziali e gli scenari di esposi- benzilammonio; Numero CE: 270-325-2 zione, in quanto sono stati esclusi alcuni usi e scenari C12-16 ADBAC Numero CAS: 68424-85-1 di esposizione, come l’uso da parte di non professioni- sti e l’esposizione di alimenti o mangimi. Nell’esami- nare la domanda di omologazione di un prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell’UE.

2 International Union of Pure and Applied Chemistry (Unione internazionale di chimica pura e applicata): www.iupac.org 3 Per l’attuazione dei principi comuni enunciati nell’all. VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 feb. 1998, relativa all’immissione sul mercato di biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione delle Comunità europee all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche3 Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. per gli utenti industriali o professionali occorre

stabilire procedure operative sicure e i prodotti devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella relativa domanda di omologazione non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi,

2. i prodotti non possono essere usati per il trattamento

di legno con il quale i bambini possono entrare a diretto contatto, tranne qualora nella domanda di omologazione venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili,

3. le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza

relative ai prodotti omologati specificano che l’applicazione in ambito industriale o professionale deve avvenire all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e che gli eventuali scoli dei prodotti utilizzati devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smalti- mento,

4. i prodotti per il trattamento del legno destinato a

costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine o per il trattamento del legno a contatto con l’acqua dolce, esposto continuamente agli agenti atmosferici o soggetto frequentemente all’umidità, possono essere omologati soltanto se sono forniti dati che dimostrino la conformità del prodotto alle disposizioni degli articoli 11 e 17 OBioc,

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche3 Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

se necessario mediante l’applicazione di idonee mi- sure di riduzione del rischio.

Cloruro di Cloruro di N,N-didecil- Peso secco: 1° febbraio 2015 31 gennaio 2025 8 Nell’ambito della valutazione a livello dell’UE non didecildimeti- N,N-dimetilammonio 870 g/kg sono stati considerati tutti gli utilizzi e gli scenari di lammonio Numero CE: 230-525-2 esposizione; in quanto sono stati esclusi alcuni usi e DDAC Numero CAS: 7173-51-5 scenari di esposizione, come l’uso da parte di non professionisti e l’esposizione di alimenti o mangimi. Nell’esaminare la domanda di omologazione di un prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell’UE. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. per gli utenti industriali o professionisti devono

essere definite procedure operative sicure e i prodot- ti devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella relativa domanda di omologazione non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi,

2. i prodotti non possono essere usati per il trattamento

di legno con il quale i bambini potrebbero entrare in contatto, tranne qualora nella domanda di omologa- zione venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili,

3. le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza

relative ai prodotti omologati specificano che l’applicazione in ambito industriale o professionale deve avvenire all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, che subito

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche3 Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi imperme- abili e che gli eventuali scoli di prodotti utilizzati devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento,

4. non possono essere omologati prodotti per il tratta-

mento del legno destinato a costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine o per il tratta- mento del legno a contatto con l’acqua dolce, espo- sto continuamente agli agenti atmosferici o soggetto frequentemente all’umidità, a meno che non venga- no forniti dati che dimostrino che il prodotto soddi- sferà i requisiti degli articoli 11 e 17 OBioc, se ne- cessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.

diflubenzuron 1-(4-clorofenil)-3-(2,6- 960 g/kg 1° febbraio 2015 31 gennaio 2025 18 Nell’ambito della valutazione a livello dell’UE non difluorobenzoil) urea sono stati considerati tutti gli utilizzi e gli scenari di Numero CE: 252-529-3 esposizione. Alcuni usi e scenari di esposizione, come Numero CAS: 35367-38-5 l’uso all’aria aperta, l’uso da parte di non professionisti e l’esposizione di bestiame sono stati esclusi. Nell’esaminare la domanda di omologazione di un prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell’UE. Per i prodotti contenenti diflubenzuron che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli SV devono verificare la necessità di fissare nuove concentrazioni

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche3 Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE4 o all’OLAlA5, prestando particolare attenzione al metabolita genotos- sico 4-cloroanilina (PCA) in vivo, nonché adottare le opportune misure di riduzione dei rischi intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni, a meno che nella domanda di omologazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per gli ecosistemi acquatici e terrestri possono essere ridotti a livelli accettabili:

1. gli utenti professionali devono indossare gli oppor-

tuni dispositivi di protezione individuale,

2. le informazioni relative al prodotto devono specifi-

care che quest’ultimo, prima dell’applicazione sui seminativi, deve essere utilizzato unicamente su concime secco che sia stato sottoposto a un compo- staggio aerobico completo a opera di professionisti del settore,

3. i prodotti non devono essere utilizzati nei sistemi

idrici.

piriproxifene 4-fenossifenil (RS)-2-(2- 970 g/kg 1° febbraio 2015 31 gennaio 2025 18 Nell’ambito della valutazione a livello dell’UE non piridilosi)propiletere sono stati considerati tutti gli usi e gli scenari di espo- Numero CE: 429-800-1 sizione. Sono stati esclusi taluni usi e scenari di esposi- Numero CAS: 95737-68-1 zione, come l’uso da parte di non professionisti. Nell’esaminare la domanda di omologazione di un prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV

4 RS 817.021.23 5 RS 916.307.1

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche3 Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell’UE. Per i prodotti contenenti piriproxifene che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli SV devono verificare la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. i prodotti omologati per uso professionale devono

essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella doman- da di omologazione per il prodotto non venga dimo- strato che i rischi possono essere ridotti a livelli ac- cettabili con altri mezzi,

2. i prodotti non sono omologati per l’uso diretto nelle

acque superficiali, a meno che nella domanda di omologazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a livelli accetta- bili,

3. i prodotti destinati a essere utilizzati negli impianti

di trattamento dei rifiuti sono soggetti ad adeguate misure di riduzione del rischio al fine di evitare di contaminare la zona esterna all’impianto di tratta- mento dei rifiuti.

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche3 Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

Thiamethoxam Thiamethoxam 980 g/kg 1° febbraio 2015 31 gennaio 2025 18 La valutazione effettuata a livello dell’UE non ha Numero CE: 428-650-4 incluso tutti i possibili usi; sono stati esclusi taluni usi, Numero CAS: come l’uso all’aperto e l’uso non professionale. Nell’esaminare la domanda di omologazione di un 153719-23-4 prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell’UE. Non possono essere omologati prodotti per l’applicazione a pennello, a meno che non si dimostri, sulla base di dati concreti, che il prodotto soddisfa i requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, eventualmente applicando opportune misure di riduzione del rischio se necessario. Per i prodotti contenenti tiametoxam che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli SV devono verificare la necessità di fissare nuove concen- trazioni massime o nuovi valori massimi o di modifica- re quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concen- trazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati. Non sono omologati i prodotti la cui applicazione determina emissioni inevitabili verso impianti di depurazione o direttamente nelle acque superficiali, a meno che non siano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisfa i requisiti degli articoli 11 e 17 OBioc, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. i prodotti omologati per uso professionale devono

essere usati indossando gli opportuni dispositivi di

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche3 Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

protezione individuale, a meno che nella domanda di omologazione per il prodotto non si dimostri che i rischi per gli utenti professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi,

2. se del caso, si adottano misure volte a proteggere le

api mellifere.

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