AS 2013 3493
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)
Modifica del 21 giugno 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 20121, decreta:
I La legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:
Ingresso, primo comma visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale3,
Titolo prima dell’art. 11a Sezione 3: Consegna di informazioni
1 Se l’Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analiz- zare una comunicazione ricevuta conformemente all’articolo 9 della presente legge o all’articolo 305ter capoverso 2 CP4, l’intermediario finanziario autore della comuni- cazione gliele consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso. 2 Se da quest’analisi risulta che in una transazione o in una relazione d’affari sono o sono stati coinvolti, oltre all’intermediario finanziario autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, questi consegnano su richiesta all’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso. 3 L’Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari di cui ai capo- versi 1 e 2 un termine per la consegna delle informazioni. 4 Gli intermediari finanziari sottostanno al divieto d’informazione di cui all’arti- colo 10a capoverso 1. 5 L’esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell’articolo 11 si applica per analogia.
2012-1141 3493
Legge sul riciclaggio di denaro RU 2013
Art. 23 cpv. 2 2 L’Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se neces- sario richiede informazioni complementari conformemente all’articolo 11a.
Art. 30 Collaborazione con uffici di comunicazione esteri 1 L’Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero i dati personali e le altre informazioni di cui è in possesso o che è autorizzato a racco- gliere conformemente alla presente legge, se l’ufficio di comunicazione estero: a. garantisce che utilizzerà le informazioni esclusivamente a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo; b. garantisce che accoglierà richieste analoghe della Svizzera; c. garantisce che rispetterà il segreto d’ufficio o il segreto professionale; d. garantisce che trasmetterà a terzi le informazioni ricevute soltanto con l’esplicito consenso dell’Ufficio di comunicazione; e e. rispetta le condizioni e le restrizioni d’uso dell’Ufficio di comunicazione. 2 L’Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informa- zioni seguenti: a. il nome dell’intermediario finanziario, a condizione che sia garantito l’ano- nimato dell’autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l’obbligo d’informare sancito dalla presente legge; b. il nome del titolare del conto, il numero del conto e il saldo del conto; c. l’avente economicamente diritto; d. indicazioni sulle transazioni.
3 L’Ufficio di comunicazione trasmette le informazioni sotto forma di rapporto.
4 L’Ufficio di comunicazione può autorizzare l’ufficio di comunicazione estero a
trasmettere le informazioni a un’altra autorità, se quest’ultima garantisce che: a. utilizzerà le informazioni esclusivamente:
1. a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro,
i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo, o
2. per aprire un procedimento penale per riciclaggio di denaro o i suoi
reati preliminari, per criminalità organizzata o per finanziamento del terrorismo oppure per suffragare una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di un tale procedimento penale; b. non utilizzerà le informazioni per perseguire reati che secondo il diritto sviz- zero non costituiscono reati preliminari del riciclaggio di denaro; c. non utilizzerà le informazioni come mezzi di prova; e d. rispetterà il segreto d’ufficio o il segreto professionale.
Legge sul riciclaggio di denaro RU 2013
5 Se la richiesta di trasmissione a un’altra autorità estera riguarda un caso che in Svizzera è oggetto di un procedimento penale, l’Ufficio di comunicazione chiede dapprima l’autorizzazione del pubblico ministero responsabile del procedimento. 6 L’Ufficio di comunicazione può disciplinare in modo più particolareggiato con gli uffici di comunicazione esteri le modalità di collaborazione.
Art. 31 Rifiuto di fornire informazioni L’Ufficio di comunicazione non dà seguito alla richiesta di un ufficio di comunica- zione estero se: a. la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera; b. per rispondervi è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero prevede si faccia capo all’assistenza giudiziaria o a un’altra procedura disciplinata da una legge speciale o da un trattato internazionale; c. la richiesta compromette gli interessi nazionali o la sicurezza e l’ordine pub- blici.
Art. 31a Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione Per quanto la presente legge non contenga disposizioni sul trattamento dei dati e l’assistenza amministrativa da parte dell’Ufficio di comunicazione, si applicano per analogia le sezioni 1 e 4 della legge federale del 7 ottobre 19945 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
Art. 32, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Collaborazione con autorità estere di perseguimento penale
2 Abrogato
3 L’Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell’intermediario finanziario o della persona che ha adempiuto l’obbligo d’infor- mare di cui all’articolo 11a.
5 RS 360
Legge sul riciclaggio di denaro RU 2013
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013 Consiglio nazionale, 21 giugno 2013 Il presidente: Filippo Lombardi La presidente: Maya Graf Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
10 ottobre 2013.6
2 La presente legge entra in vigore il 1° novembre 2013.
16 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 FF 2013 4049