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AS 2013 3539

Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

Traduzione1

Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo Emendamento dell’Accordo per consentire alla Banca di operare nei Paesi della regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo

Adottato dal Consiglio dei Governatori il 30 settembre 2011 secondo la Risoluzione n. 137 Approvato dall’Assemblea federale il 7 marzo 20122 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 21 maggio 2012 Entrato in vigore per la Svizzera il 12 settembre 2013

Il Consiglio dei Governatori considerati i mutamenti storici in corso in Nord Africa e in Medio Oriente; facendo riferimento alla Risoluzione n. 134 sulla futura estensione geografica del campo d’attività della Banca, adottata il 21 maggio 2011, tramite la quale il Consi- glio dei Governatori ha invitato il Consiglio di Amministrazione a sottoporgli rac- comandazioni in merito, tra l’altro, a un emendamento dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo3 (l’Accordo) che prevede un’adeguata estensione territoriale del campo di applicazione geografico del mandato della Banca e l’istituzione di un meccanismo appropriato, in vista di con- ferire lo status di Paese beneficiario ai Paesi membri della regione oggetto di tale estensione, purché quest’ultima non implichi contributi aggiuntivi in termini di capitale e non danneggi il campo d’applicazione e l’incidenza finanziaria delle operazioni della Banca, concordati con i Paesi membri già beneficiari; facendo ugualmente riferimento alla conferma citata nel Rapporto del Consiglio d’Amministrazione in merito al Quarto esame delle risorse di capitale (CRR 4) per il periodo 2011–2015 approvato dalla Risoluzione n. 128 del Consiglio dei Gover- natori, conferma nella quale si ricorda che la graduazione (graduation policy) resta un principio fondamentale della Banca; avendo esaminato e convenendo con il rapporto del Consiglio di Amministrazione, sottoposto al Consiglio dei Governatori in merito all’estensione geografica del campo d’applicazione della Banca alla regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo e con le raccomandazioni presentate nel presente rapporto, nella fattispecie la raccomandazione nella quale si invita il Consiglio dei Governatori ad approvare un emendamento dell’articolo 1 dell’Accordo al fine di consentire alla Banca di operare nei Paesi della regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo, per tali motivi, decide con la presente:

1 Traduzione dal testo originale inglese.

2 RU 2013 3537 3 RS 0.972.1

2011-2345 3539

Emendamento dell’Accordo istitutivo della Banca europea RU 2013 per la ricostruzione e lo sviluppo

1. L’articolo 1 dell’Accordo è emendato come segue:

«Art. 1 Fine Volendo contribuire al progresso economico e alla ricostruzione dei Paesi dell’Europa Centrale e Orientale impegnati ad applicare i principi della democrazia multipartitica, del pluralismo e dell’economia di mercato, fine della Banca è quello di accelerare la transizione verso un’economia aperta e di mercato e di promuovere l’iniziativa privata e imprenditoriale in tali Paesi. Alle medesime condizioni, il fine della Banca può essere applicato anche alla Mongolia e ai Paesi della regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo, con voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri. Di conseguenza, qualsiasi riferimento ai «Paesi dell’Europa Centrale e Orientale», a uno o più «Paesi beneficiari» o ai «Paesi membri benefi- ciari» all’interno del presente Statuto e negli Allegati è valido anche per la Mongolia e per i Paesi della regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo che soddisfano le condizioni di cui sopra.»

2. La Banca chiederà a tutti i membri di confermare l’accettazione dell’emenda-

mento proposto tramite (a) la firma e l’invio dello strumento di accettazione di tale emendamento in accordo con le sue leggi e (b) l’invio di elementi che attestino, per quanto concerne il rito e il merito e secondo le modalità richieste dalla Banca, che l’emendamento è stato accettato e che la firma e il deposito dello strumento di accettazione sono stati effettuati in accordo con le sue leggi. 3. Tale emendamento entrerà in vigore sette giorni dopo la data in cui la Banca avrà confermato ufficialmente ai membri l’adempimento delle condizioni necessarie alla sua accettazione, in applicazione dell’articolo 56 dell’Accordo istitutivo della Banca.

Traduzione4

Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo Emendamento dell’Accordo per consentire l’utilizzo di fondi speciali nei Paesi beneficiari e nei Paesi potenzialmente beneficiari

Adottato dal Consiglio dei Governatori il 30 settembre 2011 secondo la Risoluzione n. 138 Approvato dall’Assemblea federale il 7 marzo 20125 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 21 maggio 2012 Entrato in vigore per la Svizzera il 22 agosto 2012

Il Consiglio dei Governatori considerato che, con l’adozione della Risoluzione n. 137, il Consiglio dei Gover- natori accetterebbe l’emendamento dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo6 (l’Accordo), in virtù del quale la Banca sarebbe autorizzata a perseguire il proprio fine statutario nella regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo; facendo riferimento alla Risoluzione n. 134 in merito alla futura estensione geogra- fica del campo di attività della Banca, adottata il 21 maggio 2011, tramite la quale il Consiglio dei Governatori ha invitato il Consiglio di Amministrazione a sottoporgli raccomandazioni in merito, fra l’altro, a eventuali procedure complementari il cui fine è quello di consentire alla Banca di cominciare a operare il prima possibile nei Paesi potenzialmente beneficiari appartenenti alla regione allargata; avendo esaminato e convenendo con il rapporto del Consiglio di Amministrazione sottoposto al Consiglio dei Governatori in merito all’estensione geografica del campo di applicazione della Banca alla regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo e con le raccomandazioni inserite nel presente rapporto, nella fattispecie la raccomandazione nella quale si invita il Consiglio dei Governatori ad approvare un emendamento dell’articolo 18 dell’Accordo al fine di permettere alla Banca di utilizzare i Fondi Speciali per operazioni speciali nei Paesi potenzialmente beneficiari, per tali motivi, decide con la presente:

1. L’Articolo 18 dell’Accordo è emendato come segue:

«Art. 18 Fondi Speciali 1. (i) La Banca può accettare l’amministrazione di Fondi Speciali utili al raggiun- gimento del fine e che rientrano nelle sue funzioni nei Paesi beneficiari e nei Paesi potenzialmente beneficiari. Il costo totale dell’amministrazione di ognuno di tali Fondi Speciali è imputato a quel Fondo Speciale.

4 Traduzione dal testo originale inglese.

5 RU 2013 3537 6 RS 0.972.1

Emendamento dell’Accordo istitutivo della Banca europea RU 2013 per la ricostruzione e lo sviluppo

(ii) Ai fini del sottoparagrafo (i), il Consiglio dei Governatori, su richiesta di un membro non beneficiario, può conferire a detto membro lo status di Paese potenzialmente beneficiario per un periodo limitato e in base a condizioni da definire. Tale decisione verrà presa con voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri. (iii) La decisione di conferire a un membro lo status di Paese potenzialmente beneficiario può essere presa solo se quest’ultimo è in grado di soddisfare le condizioni necessarie per diventare Paese beneficiario. Tali condizioni sono enunciate nell’articolo 1 del presente Statuto, nella sua versione applicabile a partire dalla data della presente decisione o nella versione applicabile alla data dell’entrata in vigore di un emendamento già approvato dal Consiglio dei Governatori al momento di tale decisione. (iv) Se un Paese potenzialmente beneficiario non ha ottenuto lo status di Paese beneficiario al termine del periodo indicato al sottoparagrafo (ii), la Banca cesserà immediatamente ogni operazione speciale in tale Paese, salvo le ope- razioni di liquidazione, di conservazione e protezione degli attivi del Fondo Speciale e le operazioni di adempimento degli obblighi risultanti in tale ambito. 2. I Fondi Speciali accettati in amministrazione dalla Banca possono essere utiliz- zati nei Paesi beneficiari e nei Paesi potenzialmente beneficiari nei modi e alle condizioni compatibili con il fine e i compiti della Banca, con le altre norme rilevan- ti del presente Statuto e con l’accordo o gli accordi relativi a tali Fondi. 3. La Banca deve adottare le regole necessarie per la creazione, l’amministrazione e l’utilizzo di ogni Fondo Speciale. Tali regole devono essere compatibili con le norme del presente Statuto, ad eccezione di quelle norme la cui applicazione è espressamente limitata alle sole operazioni ordinarie della Banca.»

2. La Banca chiederà a tutti i membri di confermare l’accettazione dell’emenda-

mento proposto tramite (a) la firma e l’invio dello strumento di accettazione di tale emendamento in accordo con le sue leggi e (b) l’invio di elementi che attestino, per quanto concerne il rito e il merito e secondo le modalità richieste dalla Banca, che l’emendamento è stato accettato e che la firma e il deposito dello strumento di accettazione sono stati effettuati in accordo con le sue leggi. 3. Tale emendamento entrerà in vigore sette giorni dopo la data in cui la Banca avrà confermato ufficialmente ai membri l’adempimento delle condizioni necessarie alla sua accettazione, in applicazione dell’articolo 56 dell’Accordo istitutivo della Banca.

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