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AS 2013 5017

AS 2013 5017

Ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose)

Modifica del 25 novembre 2013

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande analcoliche (in partico- lare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose) è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. h 1 La presente ordinanza definisce le seguenti bevande analcoliche e derrate alimenta- ri contenenti caffeina, stabilisce i requisiti e ne disciplina la particolare caratterizza- zione: h. bevande istantanee e bevande pronte a base di ingredienti quali il caffè, i surrogati di caffè, il tè, le erbe, i frutti o il guaranà nonché bevande pronte contenenti caffeina;

Art. 3 Definizioni 1 Il succo di frutta è un succo non fermentato ma fermentescibile, ottenuto dalla parte commestibile di frutti sani e maturi, freschi o conservati mediante refrigerazio- ne, appartenenti a una o più specie. Il succo di frutta possiede il colore, l’aroma e il sapore caratteristici dei frutti dai quali proviene. 2 È succo di frutta anche il succo ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato con acqua potabile. 3 Il succo di frutta concentrato (concentrato di succo di frutta) è succo di frutta di una o più specie di frutta, al quale è stata sottratta per via fisica una determinata percentuale dell’acqua naturale. 4 Il succo di frutta disidratato (succo di frutta in polvere) è succo di frutta di una o più specie di frutta, al quale è stata sottratta per via fisica quasi tutta l’acqua natu- rale. 5 Il succo di frutta diluito è una bevanda fabbricata mediante diluizione di succo di frutta, succo di frutta concentrato, purea di frutta, purea di frutta concentrata oppure di una miscela di tali prodotti con acqua potabile.

1 RS 817.022.111

2013-2578 5017

Bevande analcoliche. O del DFI RU 2013

6 Il succo di frutta estratto ad acqua è succo di frutta ottenuto per estrazione ad acqua (diffusione) di: a. frutti polposi interi il cui succo non può essere estratto con altri processi fisi- ci; oppure b. frutti interi disidratati.

7 La purea di frutta è il prodotto non fermentato ma fermentescibile, ottenuto

mediante processi fisici adeguati, quali la setacciatura, triturazione o macinazione della parte commestibile dei frutti interi o sbucciati, senza eliminazione del succo. 8 La purea di frutta concentrata è il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante l’eliminazione fisica di una determinata percentuale dell’acqua naturale. Alla purea di frutta concentrata possono essere restituiti aromi. Gli aromi da restituire ai succhi devono essere ottenuti esclusivamente da frutti della stessa specie mediante processi fisici adeguati secondo l’allegato 1. 9 La polpa o le cellule sono i prodotti ottenuti a partire dalle parti commestibili del frutto della stessa specie, senza eliminazione di succo. Nel caso di agrumi, per polpa o per cellule si intendono gli agglomerati di succo ottenuti dall’endocarpo. 10 In deroga all’allegato 3 numero 24 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), gli aromi da restituire ai succhi si ottengono durante la trasformazione del frutto mediante pro- cessi fisici adeguati. Tali processi fisici possono essere applicati per trattenere, conservare o stabilizzare la qualità dell’aroma e includono in particolare la spremi- tura, l’estrazione, la distillazione, il filtraggio, l’assorbimento, l’evaporazione, il frazionamento e la concentrazione. L’aroma è ottenuto dalle parti commestibili del frutto; tuttavia, esso può anche provenire da olio spremuto a freddo dalla scorza di agrumi e da composti di noccioli.

Art. 3a Trattamenti e sostanze ammessi Per le derrate alimentari di cui all’articolo 3 capoversi 1–4 e 6 sono ammessi i trat- tamenti e le sostanze previsti nell’allegato 1.

Art. 4 cpv. 1 e 2 lett. b e bbis

1 Il succo di frutta deve soddisfare i seguenti requisiti:

a. il tenore di tutta la materia secca solubile proveniente dal frutto deve corri- spondere al contenuto naturale del frutto in questione e non può essere modi- ficato, tranne in caso di taglio con succo della stessa specie; b. per fabbricare succo di frutta, è ammessa la miscelazione di succo di frutta con purea di frutta. Per fabbricare succo di frutta da concentrato di succo di frutta, è consentita la miscelazione di succo di frutta o succo di frutta con- centrato con purea di frutta o purea di frutta concentrata; c. i seguenti succhi possono contenere:

2 RS 817.022.21

Bevande analcoliche. O del DFI RU 2013

1. il succo di mele, al massimo il 10 per cento in massa di succo di pere

oppure la quantità corrispondente di concentrato,

2. il succo di pere, al massimo il 10 per cento in massa di succo di mele

oppure la quantità corrispondente di concentrato,

3. il succo d’arancio, al massimo il 10 per cento in massa di succo di

mandarino oppure la quantità corrispondente di concentrato; d. sono ammesse l’aggiunta al succo di frutta e al concentrato di succo di frutta di aroma, polpa e cellule restituiti nonché l’aggiunta al succo di uva di sali di acido tartarico restituiti; e. l’aggiunta di zuccheri è vietata; f. l’aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo di frutta e al concen- trato di succo di frutta; g. il contenuto di solidi solubili del succo di frutta da concentrato corrisponde al valore Brix minimo per il succo ricostituito secondo l’allegato 3. Se un succo di frutta da concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell’allegato 3, il valore Brix minimo del succo ricostituito è quello del suc- co estratto dal frutto utilizzato per ottenere il concentrato; h. nel caso degli agrumi, il succo di frutta deve provenire dall’endocarpo. Fa eccezione il succo di limetta; quest'ultimo può essere ottenuto dal frutto inte- ro; i. se il succo di frutta è ottenuto da frutti con acini, semi e bucce, le parti o i componenti di acini, semi e bucce non devono essere incorporati nel succo. Sono eccettuati i casi in cui le parti o i componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati facendo ricorso alla buona prassi di fabbrica- zione; j. il succo di frutta da concentrato è preparato con processi adeguati, che man- tengono le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritive essen- ziali di quelle di un succo di tipo medio ottenuto da frutti della stessa specie; k. al succo di frutta, al succo di frutta da concentrato e al succo di frutta estratto ad acqua possono essere aggiunti fino a 3 g per litro di succo di limone o di limetta o succo concentrato di limone o di limetta, espresso in acido citrico anidro, per correggerne il gusto acido; l. l’aggiunta di anidride carbonica è permessa. 2 Il succo concentrato, disidratato e diluito, destinato alla consegna diretta ai consu- matori, deve soddisfare i seguenti requisiti: b. l’aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati da frutti della stessa specie possono essere restituiti al succo di frutta concen- trato; bbis. essi possono contenere fino a 3 g per litro di succo di limone o di limetta o succo concentrato di limone o di limetta, espresso in acido citrico anidro, per

correggerne il gusto acido.

Bevande analcoliche. O del DFI RU 2013

1 Se un succo di frutta contiene due o più sorte di succo di frutta, ciò deve risultare evidente dalla denominazione specifica (p. es. «miscela di succhi di frutta», «succo di più specie di frutta»). È pure permessa l’indicazione delle singole sorte di succhi di frutti in ordine decrescente di volume in base all’elenco degli ingredienti (p. es. «succo di arancia e di albicocca»). 1bis Il capoverso 1 non si applica in caso di aggiunta di succo di limone o di limetta per correggere il sapore acido di un succo di frutta.

3 Abrogato

6 Nella preparazione di succo di frutta e purea di frutta designati con la denomina- zione specifica o il nome comune del frutto utilizzato devono essere utilizzate le specie di frutta corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell’allegato 3. Per le specie di frutta non incluse nell’allegato 3 si applica il nome botanico o comune corretto.

Art. 6 frase introduttiva Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr3 vanno aggiunti:

Art. 7 cpv. 1 1 Il nettare di frutta è un prodotto non fermentato ma fermentescibile, ottenuto con l’aggiunta di acqua, con o senza l’aggiunta di zuccheri o miele, a succo di frutta, succo di frutta da concentrato, succo di frutta estratto ad acqua, succo di frutta concentrato, purea di frutta o purea di frutta concentrata o una loro miscela.

Art. 8 cpv. 2 e 5

2 Sono ammesse l’aggiunta di zuccheri o miele fino al 20 per cento in massa del

prodotto finito nonché l’aggiunta di aroma, polpa e cellule restituiti. 5 L’aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati da frutti della stessa specie possono essere restituiti al nettare di frutta.

Art. 9 cpv. 2 2 Nella preparazione di nettare di frutta designato con la denominazione specifica o il nome comune del frutto utilizzato devono essere utilizzate le specie di frutta corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell’allegato 3. Se la specie di frutta non è inclusa nell’allegato 3, si applica il nome botanico o comune corretto.

Art. 10 cpv. 2 e 3 2 L’indicazione che al nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite

3 RS 817.022.21

Bevande analcoliche. O del DFI RU 2013

solo se il prodotto non contiene monosaccaridi o disaccaridi aggiunti o ogni altra derrata alimentare utilizzata per le sue proprietà dolcificanti. 3 Se il nettare di frutta contiene naturalmente sorte di zuccheri, oltre all’avvertenza di cui al capoverso 2 sull’etichetta deve figurare anche l’avvertenza «contiene natu- ralmente sorte di zuccheri».

Art. 14 Definizione La bevanda da tavola con succo di frutta (bevanda con succo di frutta) è una bevan- da fabbricata mediante diluizione con acqua potabile o con acqua minerale naturale di succo di frutta, succo di frutta concentrato o sciroppo di frutta a cui possono eventualmente essere aggiunte sorte di zuccheri.

1 Se una bevanda da tavola contiene parecchie specie di succhi di frutta, ciò deve risultare chiaramente dalla denominazione specifica (p. es. «bevanda da tavola con succhi di frutta»). È anche permessa l’indicazione delle specie di succhi di frutta utilizzate in ordine decrescente di quantità (p. es. «bevanda da tavola con succo di arance e albicocche»). 1bis Il capoverso 1 non si applica per l’aggiunta di succo di limone o di limetta per correggere il sapore acido di un succo di frutta.

Art. 21 lett. a Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr4 devono figurare: a. per quanto concerne il tenore di caffeina:

1. per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 30 mg/l e massimo

di 150 mg/l: la menzione «contiene caffeina»,

2. per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 150 mg/l: la menzio-

ne «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento»; la menzione deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda seguita, tra pa- rentesi, dall’indicazione del tenore di caffeina in mg/100 ml,

3. per una bevanda che abitualmente contiene caffeina, il cui tenore di caf-

feina tuttavia è inferiore a 1 mg/l: la menzione che la bevanda non con- tiene caffeina (p. es. con la menzione «senza caffeina»); la menzione deve figurare accanto alla denominazione specifica;

4 RS 817.022.21

Bevande analcoliche. O del DFI RU 2013

Titolo prima dell’art. 33 Capitolo 9: Bevande istantanee e bevande pronte Sezione 1: Bevande istantanee e bevande pronte a base di ingredienti quali il caffè, i surrogati di caffè, il tè, le erbe, i frutti o il guaranà

Art. 33 Definizione 1 Le bevande istantanee e le bevande pronte (p. es. «ice-tea», «bevanda rinfrescante con estratto di tè») sono bevande pronte alla preparazione o al consumo, a base di ingredienti quali il caffè, i surrogati di caffè, il tè, le erbe, i frutti, il guaranà oppure di loro estratti o concentrati.

2 Le bevande istantanee e le bevande pronte o i loro ingredienti possono essere

fermentati con microorganismi per uso alimentare innocui per la salute.

3 Le bevande istantanee e le bevande pronte possono contenere ingredienti come

zuccheri, maltodestrina, latte in polvere o anidride carbonica.

Art. 33a Requisiti Nel prodotto finito devono essere stati inattivati i microorganismi utilizzati per la fermentazione.

Titolo prima dell’art. 33b Sezione 2: Bevande pronte contenenti caffeina

Art. 33b Definizione 1 Le bevande pronte contenenti caffeina sono bevande pronte energetiche contenenti caffeina oppure derrate alimentari contenenti caffeina, con o senza l’aggiunta di taurina, glucuronolattone e inositolo.

2 Possono contenere ingredienti come zuccheri, maltodestrina, succo di frutta o

anidride carbonica.

Art. 33c Requisiti 1 Le bevande pronte contenenti caffeina devono presentare un valore energetico di almeno 190 kJ o di 45 kcal/100 ml. L’energia deve provenire soprattutto da carboi- drati.

2 Le bevande pronte contenenti caffeina devono presentare un tenore di caffeina

superiore a 25 mg/100 ml e massimo 160 mg/razione giornaliera. 3 Se sono aggiunti taurina, glucuronolattone, inositolo, niacina, vitamina B6, acido pantotenico e vitamina B12, in deroga all’ordinanza del DFI del 23 novembre 20055

5 RS 817.022.32

Bevande analcoliche. O del DFI RU 2013

sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari si applicano le quantità massime di cui all’allegato 4. Le quantità massime si riferisco- no al tenore al momento della consegna.

Titolo prima dell’art. 34 Sezione 3: Caratterizzazione

Art. 34, rubrica, cpv. 1 lett. c e d, nonché 2 Abrogato

1 Oltre alle indicazioni ai sensi dell’articolo 2 OCDerr6 devono figurare:

c. una menzione del tenore di caffeina, ad eccezione dei prodotti a base di caf- fè, tè o estratto di caffè o di tè che menzionano la presenza di caffè o tè nella denominazione specifica:

1. per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 30 mg/l e massimo

di 150 mg/l: la menzione «contiene caffeina»,

2. per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 150 mg/l: la menzio-

ne «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento»; la menzione deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione specifica seguita, tra parente- si, dall’indicazione del tenore di caffeina in mg per 100 ml; d. per le bevande pronte contenenti caffeina di cui all’articolo 33b deve inoltre figurare:

1. una menzione che a causa dell’elevato tenore di caffeina la bevanda

dovrebbe essere consumata con moderazione,

2. la caratterizzazione del valore nutritivo secondo gli articoli 22–29

OCDerr; deve figurare il tenore di vitamine al momento della consegna,

3. il tenore di taurina e glucuronolattone in mg per 100 ml o la relativa

quota percentuale,

4. la razione giornaliera raccomandata.

2 Per le bevande pronte contenenti caffeina di cui all’articolo 33b sono ammesse le denominazioni specifiche «bevanda rinfrescante contenente caffeina», «Energy- drink» o «Energy Drink» e per le bevande pronte contenenti caffeina in porzioni inferiori a 100 ml la denominazione «Energy Shots».

Art. 81 Definizione Per guaranà si intende il seme della liana Paullinia cupana Kunth ex H. B. K. con un contenuto di caffeina almeno del 3 per cento in massa. Esso può essere sbucciato ed essiccato, nonché torrefatto o macinato.

6 RS 817.022.21

Bevande analcoliche. O del DFI RU 2013

Tiolo prima dell’art. 84 Capitolo 14: Adeguamento degli allegati

Art. 84 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

II

1 L’allegato 1 è modificato come segue:

Rimando tra parentesi al numero dell’allegato: Allegato 1

Frase introduttiva sotto al titolo dell’allegato: Per le derrate alimentari di cui all’articolo 3 capoversi 1–4, 6 e 8 nonché all’arti- colo 7 sono ammessi i seguenti trattamenti e sostanze:

2 Gli allegati 2 e 3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

3 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4 conformemente alla ver-

sione qui annessa.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 2013

1 Le derrate alimentari che non corrispondono alla modifica del 25 novembre 2013

della presente ordinanza possono essere fabbricate, importate e caratterizzate secon- do il diritto anteriore fino al 31 dicemnre 2015. 2 Esse possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

25 novembre 2013 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

Bevande analcoliche. O del DFI RU 2013

Allegato 2 (art. 8 cpv. 1 e 3)

Contenuti minimi di succo di frutta o purea di frutta nel nettare di frutta

1 Frutta con succo acido non idoneo al consumo immediato:

Nome comune Nome botanico Per cento in volume (rif. al prodotto finito)

Frutti di passiflora Passiflora edulis Sims 25 Morelle di Quito Solanum quitoense Lam. 25 Ribes neri Ribes nigrum L. 25 Ribes bianchi Ribes rubrum L. 25 Ribes rossi Ribes rubrum L. 25 Uva spina Ribes uva-crispa L. 30 Frutti di olivello spinoso Hippophaë rhamnoides L. 25 Prugnole Prunus spinosa L. 30 Susine Prunus domestica L. 30 Prugne Prunus domestica L. 30 Sorbe Sorbus aucuparia L., syn. 30 Pyrus aucuparia (L.) Gaertn. Cinorrodi Rosa canina L. 40 Marasche Prunus cerasus L. 35 Altre ciliegie 40 Mirtilli Vaccinium myrtillus L., Vacci- 40 nium corymbosum L., Vacci- nium angustifolium Aiton Bacche di sambuco Sambucus nigra L. 50 Lamponi Rubus idaeus L. 40 Albicocche Prunus armeniaca L. 40 Fragole Fragaria x ananassa Duch. 40 More Rubus fruticosus L.agg., syn. 40 Rubus sect. Rubus Mirtilli rossi 30 Cotogne Cydonnia oblonga Mill. 50 Limoni e limette Citrus limon (L.)Burm.f. e 25 Citrus aurantiifolia (Christm. et Panz.) Swingle Altra frutta di questa categoria 25

Bevande analcoliche. O del DFI RU 2013

2 Frutta con bassa acidità o molta polpa oppure frutti molto aromatici con

succo non idoneo al consumo immediato:

Nome comune Nome botanico Per cento in volume (rif. al prodotto finito)

Manghi Mangifera indica L. 25 Banane Musa sp. 25 Guaiave Psidium guajava L. 25 Papaie Carica papaya L. 25 Litchi Litchi chinensis Sonn. 25 Azzeruoli Malpighia sp 25 Crossoli Annona muricata L. 25 Cachirmani o cuori di bue Annona reticulata L. 25 Cherimolie Annona cherimola Mill. 25 Melagrane Punica granatum L. 25 Anacardi o noci di acagiù Anacardium occidentale L. 25 Frutti di caja Spondias L. 25 Frutti di imbu Spondias tuberosa Arruda ex 25 H.Kost. Altra frutta di questa categoria 25

3 Frutta con succo idoneo al consumo immediato:

Nome comune Nome botanico Per cento in volume (rif. al prodotto finito)

Mele Malus domestica Borkh. 50 Pere Pyrus communis L. 50 Pesche Prunus persica (L.) Batsch var. 50 persica Agrumi, esclusi limoni e limette 50 Ananas Ananas comosus (L.) Merr. 50 Altra frutta di questa categoria 50

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Allegato 3 (art. 4 cpv. 1 lett. g, 5 cpv. 6, 9 cpv. 2)

Brix minimi per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato

Nome comune Nome botanico Valori Brix minimi per succo di frutta ricom- posto e per purea di frutta ricomposta

Mele (*) Malus domestica Borkh. 11,2 Albicocche (**) Prunus armeniaca L. 11,2 Banane (**) Musa x paradisiaca (escluse le banane 21,0 «plantains» Ribes neri (*) Ribes nigrum L. 11,0 Uva (*) Vitis vinifera L. oder deren Hybride 15,9 Vitis labrusca L. oder deren Hybride Pompelmi (*) Citrus x paradisi Macfad. 10,0 Guaiave o Guave (**) Psidium guajava L. 8,5 Limoni (*) Citrus limon (L.)Burm.f. 8,0 Manghi (**) Mangifera indica L. 13,5 Arance (*) Citrus sinensis (L.) Osbeck 11,2 Frutti di passiflora (*) Passiflora edulis Sims 12,0 Pesche (**) Prunus persica (L.) Batsch var. persica 10,0 Pere (**) Pyrus communis L. 11,9 Ananas (*) Ananas comosus (L.) Merr. 12,8 Lamponi (*) Rubus idaeus L. 7,0 Amarene (*) Prunus cerasus L. 13,5 Fragole (*) Fragaria x ananassa Duch. 7,0 Mandarini (*) Citrus reticulata Blanco 11,2 Questi valori Brix minimi si riferiscono al succo di frutta ricostituito o alla purea di frutta ricostituita, senza gli ingredienti facoltativi aggiunti (compresi gli additivi). Per i prodotti contrassegnati da un asterisco (*), che sono prodotti come succo, viene determi- nata una densità relativa minima rispetto all’acqua a 20/20 °C. Per i prodotti contrassegnati da due asterischi (**), che sono prodotti come purea, viene deter- minato solo un valore Brix minimo non corretto (senza correzione dell’acidità).

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Allegato 4

Quantità massime di determinate sostanze nelle bevande pronte contenenti caffeina

Bevande pronte contenenti caffeina Bevande pronte contenenti caffeina in porzioni≤

100 ml (Energy Shots)

Sostanza Quantità massima per 100 ml Quantità massima per razione giornaliera

Taurina 400 mg 2000 mg Glucuronolattone 240 mg 1200 mg Inositolo 20 mg 100 mg Niacina 8 mg 16 mg Vitamina B6 2 mg 1,4 mg Acido pantotenico 4 mg 6 mg Vitamina B12 2 µg 2,5 µg

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