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AS 2013 5351

Ordinanza sull'integrazione degli stranieri

Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)

Modifica del 13 dicembre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 11 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11 Concessione dei contributi Nel quadro dei crediti stanziati, l’UFM concede contributi finanziari secondo l’articolo 55 capoversi 2 e 3 LStr. Gli importi dei contributi finanziari sono retti dagli articoli 17b e 18.

Art. 12 Abrogato

Art. 13, rubrica Settori da promuovere (art. 55 cpv. 3 e 5 LStr)

Art. 14 Abrogato

Art. 15 cpv. 2 e 3 Abrogati

Art. 16 Abrogato

1 RS 142.205

2013-1207 5351

Integrazione degli stranieri. O RU 2013

Titolo prima dell’art. 17a Sezione 1a: Programmi cantonali d’integrazione

Art. 17a Programmi cantonali d’integrazione (art. 55 cpv. 2 e 3 LStr) 1 Gli obiettivi strategici della promozione dell’integrazione convenuti da Confedera- zione e Cantoni sono realizzati grazie a programmi cantonali d’integrazione.

2 L’UFM concede i contributi finanziari per l’attuazione dei programmi cantonali

d’integrazione sulla base di un accordo di programma secondo l’articolo 20a della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi. In via eccezionale, i contributi finanziari pos- sono essere concessi anche sulla base di convenzioni o mediante decisione. 3 L’accordo di programma fissa in particolare la prestazione della Confederazione, gli obiettivi strategici del programma e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. È rinnovato al più tardi dopo quattro anni.

4 I Comuni vanno coinvolti adeguatamente nell’elaborazione dei programmi canto-

nali d’integrazione. 5 I Cantoni decidono nel quadro dei loro programmi d’integrazione circa la conces- sione di contributi finanziari a singoli progetti.

6 L’UFM collabora strettamente con i Cantoni all’attuazione del programma.

Art. 17b Ripartizione e importo dei contributi 1 Dopo aver sentito i Cantoni, il DFGP definisce la ripartizione dei contributi finan- ziari di cui all’articolo 55 capoverso 3 LStr a favore dei programmi cantonali d’integrazione. 2 Le spese dei Cantoni per finanziare i programmi cantonali d’integrazione secondo l’articolo 55 capoverso 3 LStr corrispondono almeno all’importo del contributo federale. 3 Il contributo federale ai programmi cantonali d’integrazione secondo l’articolo 55 capoverso 2 LStr è retto dall’articolo 18.

Art. 17c Spese sussidiabili 1 I contributi finanziari ai programmi cantonali d’integrazione sono concessi per la realizzazione nei Cantoni di misure di promozione specifica dell’integrazione esu- lanti dall’offerta delle strutture ordinarie. 2 Possono essere concessi eccezionalmente, quale finanziamento iniziale nell’ambito dei programmi cantonali d’integrazione, anche contributi a misure rientranti nell’offerta delle strutture ordinarie.

2 RS 616.1

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3 Non sono computabili i compiti amministrativi di carattere generale, in particolare i compiti di coordinamento dei servizi cantonali che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all’integrazione di secondo l’articolo 9.

Art. 17d Rapporto e controllo 1 I Cantoni riferiscono annualmente all’UFM in merito all’utilizzo dei contributi finanziari. 2 I rapporti riferiscono segnatamente in merito ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi strategici dei programmi cantonali d’integrazione, sulla base degli indica- tori convenuti o delle prestazioni fornite. 3 La vigilanza finanziaria è retta dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi.

Titolo prima dell’art. 17e Sezione 1b: Programmi e progetti d’importanza nazionale

Art. 17e Programmi e progetti 1 L’UFM concede contributi finanziari a programmi e progetti o indagini scientifi- che d’importanza nazionale. 2 L’UFM può delegare a terzi l’esecuzione e il coordinamento delle attività di pro- getto di cui al capoverso 1.

3 Sulla base di una convenzione con l’UFM, la Commissione può svolgere e coordi-

nare programmi e progetti o indagini scientifiche d’importanza nazionale.

Titolo prima dell’art. 18 Sezione 2: Contributi finanziari per l’integrazione di persone ammesse provvisoriamente, di rifugiati riconosciuti e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora

Art. 18 Somma forfettaria a favore dell’integrazione (art. 55 cpv. 2 LStr)

1 La Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 6000 franchi

per ogni persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora. Tale somma è vincolata allo scopo previsto e commisurata ai bisogni e serve segnatamente a promuovere l’integrazione professionale e l’apprendimento di una lingua nazionale.

3 RS 616.1

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2 La somma forfettaria di cui al capoverso 1 si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2007. Alla fine di ogni anno l’UFM adatta a tale indice la somma per l’anno civile seguente. 3 L’UFM può concedere la somma forfettaria di cui al capoverso 1 sulla base di un accordo di programma a favore dei programmi cantonali d’integrazione. Il suo importo annuo è definito fondandosi sulla media del numero di persone di cui al capoverso 1 effettivamente assegnate ai Cantoni durante il periodo precedente. All’importo così calcolato è aggiunto un supplemento del 10 per cento.

4 Al termine del periodo di programma, l’UFM esige il rimborso dei mezzi non

utilizzati.

5 Qualora non sia convenuto alcun programma d’integrazione, l’UFM versa la

somma forfettaria di cui al capoverso 1 ai servizi cantonali che fungono da interlocu- tori per le questioni inerenti all’integrazione (art. 9). Essi vegliano a che le misure di promozione siano coordinate con i progetti e i programmi di cui agli articoli 17a e 17e. 6 I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria a favore dell’integrazione anche per far beneficiare le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora delle misure integrative in atto nelle strutture ordinarie dell’aiuto sociale cantonale e considerate alla stregua di prestazioni assistenziali secondo l’articolo 3 della legge federale del 24 giugno 19774 sull’assistenza.

Art. 19 Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

13 dicembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 851.1

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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