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AS 2013 779

Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio

Legge federale sull’imposizione secondo il dispendio

del 28 settembre 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 20111, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta

Art. 14 Imposizione secondo il dispendio 1 Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell’imposta sul reddito, un’imposta calcolata sul dispendio se: a. non hanno la cittadinanza svizzera; b. per la prima volta o dopo un’interruzione di almeno dieci anni sono assog- gettati illimitatamente alle imposte (art. 3); e c. non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera.

2 I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le con-

dizioni di cui al capoverso 1. 3 L’imposta è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all’estero, ma almeno in base al più ele- vato degli importi seguenti: a. 400 000 franchi; b. per i contribuenti che hanno un’economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo di cui all’articolo 21 capoverso 1 lettera b; c. per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l’alloggio al luogo di dimora ai sensi dell’arti- colo 3;

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Imposizione secondo il dispendio. LF RU 2013

d. la somma dei redditi lordi seguenti:

1. proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera,

2. proventi da beni mobili situati in Svizzera,

3. proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti

garantiti da pegno immobiliare,

4. proventi da diritti d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in

Svizzera,

5. assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera,

6. proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o

parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione. 4 L’imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 214). La riduzione di cui all’articolo 214 capoverso 2bis, secondo periodo non è applicabile. 5 In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all’ali- quota applicabile al reddito complessivo, l’imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 3 lettera d, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall’altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispon- dente convenzione in materia di doppia imposizione.

6 Il Dipartimento federale delle finanze adegua l’importo di cui al capoverso 3

lettera a all’indice nazionale dei prezzi al consumo. L’articolo 215 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 205d Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012 Per le persone fisiche che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 erano tassate secondo il dispendio, l’articolo 14 del diritto ante- riore si applica ancora per cinque anni.

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 6 Imposizione secondo il dispendio 1 Il Cantone può concedere il diritto di pagare, invece dell’imposta sul reddito e sulla sostanza, un’imposta calcolata sul dispendio alle persone fisiche che: a. non hanno la cittadinanza svizzera; b. per la prima volta o dopo un’interruzione di almeno dieci anni sono assog- gettati illimitatamente alle imposte (art. 3); e c. non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera.

3 RS 642.14

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2 I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le con-

dizioni di cui al capoverso 1. 3 L’imposta che sostituisce l’imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sosten- tamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all’estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti: a. un importo minimo fissato dal Cantone; b. per i contribuenti che hanno un’economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall’autorità competente; c. per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l’alloggio al luogo di dimora ai sensi dell’arti- colo 3.

4 L’imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria.

5 I Cantoni determinano in che modo l’imposizione secondo il dispendio copre

l’imposta sulla sostanza.

6 L’imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle

imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull’insieme degli elementi lordi seguenti: a. sostanza immobiliare situata in Svizzera e relativi proventi; b. beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi; c. capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi; d diritti d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi pro- venti; e. assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera; f. proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione. 7 In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all’ali- quota applicabile al reddito complessivo, l’imposta è calcolata non soltanto sui pro- venti di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall’altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente con- venzione in materia di doppia imposizione.

Art. 72q Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 28 settembre 2012

1 I Cantoni che prevedono l’imposizione secondo il dispendio adeguano la loro

legislazione alla modifica dell’articolo 6 entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012.

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2 Scaduto tale termine, l’articolo 6 si applica direttamente laddove il diritto canto- nale risulti a esso contrario.

Art. 78e Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012 Per le persone fisiche che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale diretta erano tassate secondo il dispendio, l’articolo 6 del diritto anteriore si applica ancora per cinque anni.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012 Consiglio nazionale, 28 settembre 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

17 gennaio 2013.5

2 La presente legge entra in vigore come segue:

a. la cifra I numero 2 (LF sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni), il 1° gennaio 2014; b. la cifra I numero 1 (LF sull’imposta federale diretta), il 1° gennaio 2016.

20 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 642.11 5 FF 2012 7295

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