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AS 2014 1583

Ordinanza FATCA

Ordinanza FATCA

del 6 giugno 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 24 della legge FATCA del 27 settembre 20131, ordina:

Art. 1 Obblighi di notifica 1 Gli istituti finanziari svizzeri comunicano i dati di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge FATCA entro il 31 marzo 2015. 2 Entro il 31 gennaio 2015 essi comunicano i dati di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b della legge FATCA per l’anno 2014.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 30 giugno 2014 ed è valida fino al 31 marzo 2015.

6 giugno 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

RS 672.933.60 1 RS 672.933.6

2014-1414 1583

O FATCA RU 2014

1584