AS 2014 2259
Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina classica da taluni Stati membri dell'Unione europea
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina classica da taluni Stati membri dell’Unione europea
dell’8 luglio 2014
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:
Art. 1 Scopo e oggetto
1 Scopo della presente ordinanza è di prevenire l’introduzione della peste suina
classica in Svizzera. 2 Essa disciplina l’importazione degli animali della specie suina, compresi i cin- ghiali, e dei prodotti animali di questa specie provenienti da taluni Paesi membri dell’Unione europea (UE).
Art. 2 Importazione di suini vivi L’importazione di suini vivi provenienti dalle zone elencate nell’allegato è vietata.
Art. 3 Importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini L’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nell’allegato è vietata.
Art. 4 Importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine 1 L’importazione di carni suine fresche e di preparati e prodotti a base di carni suine ottenute da animali provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell’allegato è vietata. 2 In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all’importazione di carni fresche di suini e di preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate
RS 916.443.108
2014-1758 2259
Provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina classica RU 2014 da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV
nell’allegato e conformi alle condizioni di cui all’articolo 4 della decisione di esecu- zione 2013/764/UE3. 3 All’importazione, i prodotti di cui al capoverso 2 devono essere contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non abbia forma ovale e che non possa essere confuso con altri marchi sanitari. 4 All’importazione, i prodotti di cui al capoverso 2 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario richiesto per gli scambi in seno all’Unione europea, sul quale deve figurare la dicitura: «Prodotti conformi alla decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri.»
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 9 luglio 2014.4
8 luglio 2014 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
3 Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri, versione della GU L 338 del 17.12.2013, pag. 102. 4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria l’8 lug. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
Provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina classica RU 2014 da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV
Allegato (art. 2, 3, 4, cpv. 1 e 2)
Stati membri e zone interessate
Bulgaria Le seguenti zone in Bulgaria: – tutto il territorio della Bulgaria.
Croazia Le seguenti zone in Croazia: – il territorio dei Comitati di Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod- Posavina e Vukovar-Sirmia.
Lettonia Le seguenti zone in Lettonia: – nel distretto di Alūksne, i Comuni di Pededze e Liepna; – nel distretto di Rēzekne, i Comuni di Puša, Mākoņkalns e Kaunata; – nel distretto di Daugavpils, i Comuni di Dubna, Višķi, Ambeļi, Biķernieki, Maļinova, Naujene, Tabore, Vecsaliena, Saliena, Skrudaliena, Demene e Lau- cesa; – nel distretto di Balvi, i Comuni di Vīksna, Kubuli, Balvi, Bērzkalne, Lazduleja, Briežuciems, Vectilža, Tilža, Krišjāņi e Bērzpils; – nel distretto di Rugāji, i Comuni di Rugāji e Lazdukalns. Nel distretto di Viļa- ka, i Comuni di Žiguri, Vecumi, Kuprava, Susāji, Medņeva e Šķilbēni; – nel distretto di Baltinava, il Comune di Baltinava; – nel distretto di Kārsava, i Comuni di Salnava, Malnava, Goliševa, Mērdzene e Mežvidi. Nel distretto di Cibla, i Comuni di Pušmucova, Līdumnieki, Cibla, Zvirgzdene e Blonti; – nel distretto di Ludza, i Comuni di Ņukši, Briģi, Isnauda, Nirza, Pilda, Rundēni e Istra; – nel distretto di Zilupe, i Comuni di Zaļesje, Lauderi e Pasiene; – nel distretto di Dagda, i Comuni di Andzeļi, Ezernieki, Šķaune, Svariņi, Bērziņi, Ķepova, Asūne, Dagda, Konstantinova e Andrupene; – nel distretto di Aglona, i Comuni di Kastuļina, Grāveri, Šķeltova e Aglona; – nel distretto di Krāslava, i Comuni di Auleja, Kombuļi, Skaista, Robežnieki, Indra, Piedruja, Kalnieši, Krāslava, Kaplava, Ūdrīši e Izvalta.
Provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina classica RU 2014 da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV
Romania Le seguenti zone in Romania: – tutto il territorio della Romania.