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AS 2014 293

Decisione N. 1/2013 del comitato congiunto UE-EFTA che modifica l'appendice III della Convenzione relativa ad un regime comune di transito

Testo originale

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito Decisione n. 1/2013 del comitato congiunto UE-EFTA che modifica l’appendice III della Convenzione

Accettata il 1° luglio 2013 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2013

Il Comitato congiunto UE-EFTA, vista la Convenzione del 20 maggio 19871 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue: (1) La Croazia è entrata a far parte dell’UE il 1° luglio 2013. (2) È opportuno pertanto trasferire dalla parte riservata ai paesi EFTA le versioni in lingua croata delle diciture riportate nella Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («Convenzione») e inserirle nelle parti riservate agli Stati membri dell’UE. (3) Inoltre, a seguito dell’adesione della Croazia all’UE, è necessario introdurre nella Convenzione alcuni adattamenti tecnici per quanto riguarda i formulari relativi alla garanzia elencati nell’appendice III. (4) Per consentire l’utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Croazia all’UE, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potrebbero continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti. (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la Convenzione, ha adottato la presente decisione:

1 RS 0.631.242.04 La Convenzione del 20 mag. 1987 relativa ad un regime comune di transito concerneva originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità economica europea, Repubblica d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gen. 1995, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla Comunità economica europea e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Convenzione. Il 1° lug. 1996, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Convenzione. Con l’adesione all’UE, dal 1° mag. 2004 questi paesi non sono più Parti contraenti autonome della Convenzione. Il 1° lug. 2012, la Repubblica di Croazia ha aderito alla Convenzione. Con l’adesione all’UE, dal 1° lug. 2013 questo paese non è più Parte contraente autonome della Conven- zione. La Repubblica della Turchia ha aderito alla Convenzione il 1° dicembre 2012.

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Art. 1 L’appendice III della Convenzione relativa ad un regime comune di transito è modi- ficata conformemente all’allegato della presente decisione.

Art. 2 I formulari basati sui formulari tipo di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell’appendice III della Convenzione possono continuare ad essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici, fino alla fine del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Art. 3 La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Reykjavik, il 1° luglio 2013.

Per il comitato congiunto UE-EFTA: Il presidente, Snorri Olsen

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Allegato

1. Nell’appendice III, allegato B1, il testo della casella 51 è sostituito dal seguente testo: «Casella 51: Uffici di passaggio previsti Codici dei paesi Il codice relativo ai paesi è il codice ISO alfa-2 (ISO 3166-1). L’elenco dei codici da utilizzare è il seguente: AT Austria BE Belgio BG Bulgaria CH Svizzera CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia ES Spagna FI Finlandia FR Francia GB Regno Unito GR Grecia HR Croazia HU Ungheria IE Irlanda IS Islanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi NO Norvegia PL Polonia PT Portogallo RO Romania SE Svezia SI Slovenia SK Slovacchia TR Turchia».

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2. Nell’appendice III, allegato B6, il titolo III è così modificato:

a) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Validità limi- tata – 99200» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «– HR Valjanost ograničena»; b) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Dispensa – 99201» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «– HR Oslobođeno»; c) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Prova alterna- tiva – 99202» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «– HR Alternativni dokaz»; d) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese) – 99203» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è sop- presso dalla sua posizione attuale: «– HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)»; e) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Uscita da … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamen- to/direttiva/decisione n. … – 99204» il seguente trattino è inserito tra le ver- sioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «– HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br…»; f) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Dispensa dall’itinerario vincolante – 99205» il seguente trattino è inserito tra le ver- sioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «– HR Oslobođeno od propisanog plana puta»; g) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Speditore auto- rizzato – 99206» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «– HR Ovlašteni pošiljatelj»; h) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Dispensa dalla firma – 99207» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «– HR Oslobođeno potpisa»; i) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Garanzia globa- le vietata – 99208» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «– HR Zabranjeno zajedničko jamstvo»;

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j) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Utilizzazione non limitata – 99209» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguisti- che di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «– HR Neograničena uporaba»; k) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Rilasciato a po- steriori – 99210» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «– HR Izdano naknadno»; l) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Vari – 99211» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è sop- presso dalla sua posizione attuale: «– HR Razni»; m) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Alla rinfusa – 99212» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «– HR Rasuto»; n) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Speditore – 99213» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «– HR Pošiljatelj».

3. Nell’appendice III, allegato C1, punto I, paragrafo 1, il termine «dalla Repubblica di Croazia» è inserito fra i termini «dalla Repubblica francese» e «dalla Repubblica italiana». Il termine «della Repubblica di Croazia», inserito fra i termini «nei con- fronti» e «della Repubblica d’Islanda» è soppresso.

4. Nell’appendice III, allegato C2, punto I, paragrafo 1, il termine «dalla Repubblica di Croazia» è inserito fra i termini «dalla Repubblica francese» e «dalla Repubblica italiana». Il termine «della Repubblica di Croazia», inserito fra i termini «nei con- fronti» e «della Repubblica d’Islanda» è soppresso.

5. Nell’appendice III, allegato C4, punto I, paragrafo 1, il termine «dalla Repubblica di Croazia» è inserito fra i termini «dalla Repubblica francese» e «dalla Repubblica italiana». Il termine «della Repubblica di Croazia», inserito fra i termini «nei con- fronti» e «della Repubblica d’Islanda» è soppresso.

6. Nell’appendice III, allegato C5, casella 7, il termine «Croazia» inserito fra i termini «Comunità europea» e «Islanda» è soppresso.

7. Nell’appendice III, allegato C6, casella 6, il termine «Croazia» inserito fra i termini «Comunità europea» e «Islanda» è soppresso.

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