Lexipedia

AS 2014 3115

Ordinanza del DFGP sul riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura in ambito procedurale (Ordinanza sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione)

Ordinanza del DFGP sul riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura in ambito procedurale (Ordinanza sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione)

del 16 settembre 2014

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 20101 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE); visto l’articolo 2 dell’ordinanza del 18 giugno 20102 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura ai sensi della OCE-PCPE e della OCE-PA.

Art. 2 Presupposti per il riconoscimento Le piattaforme di trasmissione sono riconosciute se soddisfano i requisiti indicati nell’allegato.

Art. 3 Domanda e documenti da produrre 1 La domanda per il riconoscimento di una piattaforma di trasmissione deve essere presentata per scritto all’Ufficio federale di giustizia (UFG). 2 La domanda deve dimostrare che i requisiti indicati nell’allegato sono soddisfatti.

3 La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a. una descrizione tecnica della piattaforma di trasmissione; b. un piano di sicurezza informatica; c. una descrizione dei processi di gestione del servizio informatico; d. una descrizione dettagliata del campo di applicazione del sistema di gestione della sicurezza dell’informazione ai sensi del numero 4 dell’allegato; e. dalle imprese private: il certificato ISO conformemente al numero 4.1 dell’allegato;

RS 272.11

2013-2521 3115

O sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione RU 2014

f. dalle autorità: il rapporto dell’audit interno conformemente al numero 4.2 dell’allegato; g. indicazioni riguardanti il server orario di riferimento utilizzato per la sincro- nizzazione dell’orario di sistema della piattaforma di trasmissione.

4 L’UFG può avvalersi di terzi per l’esame dei documenti presentati.

Art. 4 Obblighi di rapporto e di notifica 1 I documenti di cui all’articolo 3 capoverso 3 devono essere aggiornati e consegnati all’UFG ogni tre anni. 2 Tutte le modifiche apportate alla piattaforma di trasmissione devono essere comu- nicate immediatamente all’UFG. 3 L’UFG può verificare in ogni momento se la piattaforma di trasmissione soddisfa i requisiti e richiedere documenti e prove al riguardo.

Art. 5 Elenco delle piattaforme di trasmissione riconosciute L’UFG tiene un elenco delle piattaforme di trasmissione riconosciute e lo pubblica in Internet3.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2014.

16 settembre 2014 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

3 L’elenco è consultabile in Internet alla pagina: www.ufg.admin.ch > Stato & Cittadino > Informatica giuridica > Comunicazione per via elettronica.

O sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione RU 2014

Allegato4 (art. 2)

Requisiti per le piattaforme per la trasmissione sicura in ambito procedurale

(Versione 2.0)

4 L’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. La presente ordinanza con l’allegato è consultabile in Internet alla pagina: www.ufg.admin.ch > Stato & Cittadino > Informatica giuridica > Comunicazione per via elettronica.

O sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione RU 2014

Ordinanza del DFGP sul riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura in ambito procedurale (Ordinanza sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione) | Lexipedia | Lexipedia