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AS 2014 4065

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Camerun relativo alla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Camerun relativo alla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio

Concluso il 26 settembre 2014 Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 26 settembre 2014

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Camerun (di seguito chiamati «Parti contraenti») desiderosi di rafforzare le relazioni di cooperazione e d’amicizia tra i due Paesi; consapevoli dell’interesse, per le Parti contraenti, di stimolare, consolidare e poten- ziare la cooperazione in materia di libera circolazione delle persone; nell’intento di agevolare la libera circolazione delle persone titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, sui territori delle Parti contraenti, nel rispetto della legisla- zione vigente nei due Stati; hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto Il presente Accordo si prefigge di stabilire le condizioni per la soppressione recipro- ca dell’obbligo del visto per i cittadini delle Parti contraenti titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.

Art. 2 Personale diplomatico e consolare accreditato 1. I cittadini dei due Stati, titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido, che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rap- presentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con la quale è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato o soggior- narvi senza visto per tutta la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica in anticipo per via diplomatica allo Stato accreditatario il titolo e la funzione delle persone summenzionate. 2. I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accredi- tante e titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, che vivano nella medesima economia domestica e che lo Stato accreditatario li riconosca come familiari con- formemente alla propria legislazione vigente.

RS 0.142.112.272

1 Dal testo originale francese (RO 2014 4065).

2014-1675 4065

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto RU 2014 diplomatico o di servizio. Acc. con il Camerun

3. I passaporti di cui nel presente Accordo devono soddisfare i criteri di validità e di forma previsti dal diritto interno dello Stato accreditatario.

Art. 3 Partecipazione a riunioni, conferenze o visite ufficiali 1. I cittadini dei due Stati, titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido, che partecipano a una visita ufficiale, a una riunione o a una conferenza organizzata sui rispettivi territori dall’altra Parte contraente o da un’organizzazione con la quale è stato stipulato un accordo di sede sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nell’altro Stato, soggiornarvi fino a novanta (90) giorni nell’arco di centottanta (180) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata. 2. I cittadini dei due Stati, titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido, che svolgono un’attività temporanea di durata inferiore a novanta (90) giorni nell’arco di centottanta (180) giorni presso una missione diplomatica, un posto consolare o una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con la quale è stato stipulato un accordo di sede sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nell’altro Stato, soggiornarvi fino a novanta (90) giorni nell’arco di centottanta (180) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata. 3. Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti l’attraversamento delle frontiere e i visti, il termine di novanta (90) giorni decorre dalla data in cui è stata attraversata la frontiera esterna dello spazio composto da tali Stati.

Art. 4 Rispetto della legislazione nazionale Durante il loro soggiorno, i cittadini di una Parte contraente che entrano nel territo- rio dell’altra Parte contraente rispettano le leggi in materia di entrata e soggiorno, nonché tutta la legislazione vigente in tale territorio.

Art. 5 Rifiuto d’entrata Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno ai cittadini dell’altra Parte contraente conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Accordo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri motivi gravi.

Art. 6 Notifica dei documenti pertinenti 1. Le Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i facsimile validi dei docu- menti di viaggio elencati nell’articolo 1 del presente Accordo, almeno trenta (30) giorni prima dell’entrata in vigore del presente Accordo. 2. In caso di modifica o di sostituzione dei documenti di viaggio in vigore, la Parte contraente interessata trasmette all’altra Parte contraente i facsimile nuovi o modi-

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto RU 2014 diplomatico o di servizio. Acc. con il Camerun

ficati unitamente a tutte le pertinenti informazioni relative al loro utilizzo, almeno trenta (30) giorni prima della loro introduzione.

Art. 7 Sospensione 1. Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’appli- cazione del presente Accordo per motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale, salute pubblica o per altri motivi gravi. 2. La sospensione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è notificata immediata- mente per via diplomatica all’altra Parte contraente. La notifica prevede la data della sospensione. 3. La Parte contraente che prende l’iniziativa della sospensione informa immedia- tamente l’altra Parte contraente non appena non sussistono più i motivi della sospen- sione, la quale è revocata al momento della ricezione di tale notifica.

Art. 8 Clausola di non incidenza Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633 sulle relazioni consolari.

Art. 9 Risoluzione delle controversie Le divergenze che possono derivare dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente per via diplomatica.

Art. 10 Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.

Il presente Accordo entra provvisoriamente in vigore alla data della firma da parte delle Parti contraenti. Il presente Accordo entra definitivamente in vigore trenta (30) giorni dopo la data dell’ultima notifica dell’espletamento delle procedure di approvazione interne ri- chieste. 2. Il presente accordo può essere modificato di comune intesa, in qualsiasi momen- to, su richiesta di una Parte contraente presentata per via diplomatica.

3. Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte

contraente, per via diplomatica, la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia ha effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.

2 RS 0.191.01 3 RS 0.191.02

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto RU 2014 diplomatico o di servizio. Acc. con il Camerun

Fatto a Yaoundé, il 26 settembre 2014 in due esemplari originali nelle lingue france- se e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica del Camerun: Simonetta Sommaruga Adoum Gargoum

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