AS 2014 4103
Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
del 30 settembre 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63a, 64 capoverso 2, 66 capoverso 1 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20092, decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e oggetto
1 La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento,
alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero.
2 A tal fine, la presente legge crea le basi per:
a. il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale, segnata- mente attraverso l’istituzione di organi comuni; b. la garanzia della qualità e l’accreditamento; c. il finanziamento delle scuole universitarie e di altri istituti accademici; d. la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; e. la concessione dei sussidi federali.
Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali.
2 Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente legge:
a. le università cantonali e i politecnici federali (PF); b. le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche. 3 La presente legge si applica ai PF e agli altri istituti accademici federali, fatte salve le disposizioni sui sussidi di base e sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative.
RS 414.20
2007-0429 4103
Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF RU 2014
4 L’accreditamento di università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche private e altri istituti accademici privati è retto dalle disposizioni dei capitoli 5 e 9 della presente legge. La partecipazione di queste scuole universitarie alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è retta dall’articolo 19 capoverso 2.
Art. 3 Obiettivi Nell’ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione persegue in particolare gli obiettivi seguenti: a. creare condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità; b. creare uno spazio universitario comprendente scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipo diverso; c. promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concor- renza, in particolare nel campo della ricerca; d. elaborare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di promozione della ricerca e dell’innovazione; e. garantire la permeabilità e la mobilità tra le scuole universitarie; f. unificare le strutture, i livelli di studio e i passaggi da un livello all’altro, nonché garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi; g. finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle pre- stazioni; h. provvedere al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; i. prevenire le distorsioni della concorrenza tra gli istituti accademici e gli ope- ratori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua.
Art. 4 Compiti e competenze della Confederazione nel settore universitario 1 La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confedera- zione e dei Cantoni nel settore universitario.
2 Essa accorda sussidi conformemente alla presente legge.
3 Dirige e finanzia i PF conformemente alla legge federale del 4 ottobre 19913 sui politecnici federali e gli altri istituti accademici federali conformemente alle rispet- tive basi legali.
4 Mediante ordinanza dell’Assemblea federale e previa approvazione degli enti
responsabili, la Confederazione può rilevare in tutto o in parte istituti accademici che rivestono un’importanza considerevole per la sua attività. Essa sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.
3 RS 414.110
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5 La Confederazione accorda, in virtù di leggi speciali, sussidi al Fondo nazionale svizzero, alla Commissione per la tecnologia e l’innovazione, nonché a programmi di formazione e di ricerca nazionali e internazionali.
Art. 5 Principi da osservare nell’adempimento dei compiti 1 La Confederazione rispetta l’autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell’unità dell’insegna- mento e della ricerca. 2 Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione tiene conto delle particola- rità delle università, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole peda- gogiche e di altri istituti accademici.
Capitolo 2: Convenzione sulla cooperazione
Art. 6 1 Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono, confor- memente alla presente legge e all’Accordo intercantonale sulla cooperazione nel settore universitario (Concordato sulle scuole universitarie), una Convenzione sulla cooperazione.
2 La Convenzione sulla cooperazione istituisce gli organi comuni previsti dalla
presente legge. 3 Essa può delegare agli organi comuni le competenze previste dalla presente legge.
4 Se la presente legge non dispone altrimenti, la Convenzione disciplina:
a. la concretizzazione e l’attuazione degli obiettivi comuni; b. le competenze, l’organizzazione e la procedura degli organi comuni. 5 Se la Convenzione è in contraddizione con una disposizione della presente legge, quest’ultima prevale.
6 Il Consiglio federale conclude la Convenzione per la Confederazione.
Capitolo 3: Organi comuni Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 7 Organi Gli organi comuni sono: a. la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, che si riunisce in veste di Assemblea plenaria o di Consiglio delle scuole universitarie; b. la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie; c. il Consiglio svizzero di accreditamento.
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Art. 8 Diritto applicabile
1 Al personale degli organi comuni e all’Agenzia svizzera di accreditamento si
applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l’adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. 2 Gli organi comuni e l’Agenzia svizzera di accreditamento sottostanno alla legisla- zione federale in materia di protezione dei dati e di acquisti pubblici.
Art. 9 Assunzione dei costi
1 La Confederazione assume i costi per la gestione degli affari della Conferenza
svizzera delle scuole universitarie secondo l’articolo 14. 2 Gli altri costi della Conferenza delle scuole universitarie sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni. 3 L’Assemblea plenaria disciplina, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, l’assunzione dei costi degli altri organi comuni e dell’Agenzia svizzera di accredi- tamento.
Sezione 2: Conferenza svizzera delle scuole universitarie
Art. 10 Statuto e funzione 1 La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l’organo supremo in materia di politica universitaria. Provvede al coordinamento sul piano nazionale delle attività della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. 2 Essa si riunisce in veste di Assemblea plenaria o in veste di Consiglio delle scuole universitarie.
3 Dispone di un proprio preventivo e tiene una contabilità propria.
4 Il suo regolamento di organizzazione è emanato dal Consiglio delle scuole univer- sitarie.
Art. 11 Assemblea plenaria 1 In veste di Assemblea plenaria, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta: a. del consigliere federale competente designato dal Consiglio federale; b. di un membro del Governo di ciascun Cantone. 2 Nei limiti della presente legge, l’Assemblea plenaria tratta affari che riguardano i diritti e gli obblighi della Confederazione e di tutti i Cantoni. La Convenzione sulla cooperazione può attribuirle le seguenti competenze:
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a. definire le condizioni quadro finanziarie per il coordinamento a livello nazionale della politica universitaria di Confederazione e Cantoni, fatte salve le loro competenze in materia finanziaria; b. definire i costi di riferimento e le categorie di sussidio; c. formulare raccomandazioni sull’assegnazione di borse di studio e prestiti da parte dei Cantoni; d. altre competenze che risultano dalla presente legge.
Art. 12 Consiglio delle scuole universitarie 1 In veste di Consiglio delle scuole universitarie, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta: a. del consigliere federale competente designato dal Consiglio federale; b. di quattordici membri dei Governi dei Cantoni responsabili delle università, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche. 2 Ogni Cantone ha diritto a un solo seggio in seno al Consiglio delle scuole universi- tarie. Le modalità di rappresentanza dei Cantoni responsabili nel Consiglio delle scuole universitarie sono rette dal Concordato sulle scuole universitarie. 3 Nei limiti della presente legge, il Consiglio delle scuole universitarie tratta affari che riguardano i compiti degli enti responsabili delle scuole universitarie. La Con- venzione sulla cooperazione può attribuirgli le seguenti competenze: a. emanare prescrizioni:
1. sui livelli di studio e i passaggi da un livello all’altro, sulla denomina-
zione uniforme dei titoli di studio, nonché sulla permeabilità e mobilità tra le scuole universitarie e all’interno di esse,
2. sulla garanzia della qualità e sull’accreditamento su proposta del Con-
siglio svizzero di accreditamento,
3. sul riconoscimento dei diplomi e sulle procedure di riconoscimento di
prestazioni di formazione,
4. sulla formazione continua, in forma di prescrizioni quadro unitarie;
b. definire le caratteristiche dei diversi tipi di scuola universitaria; c. formulare raccomandazioni sui diritti di partecipazione dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti, nonché sulla riscossione di tasse universitarie; d. formulare raccomandazioni in materia di denominazioni secondo l’arti- colo 29; e. adottare il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; f. decidere in merito alla concessione di sussidi federali vincolati a progetti; g. coordinare le restrizioni eventualmente necessarie per l’accesso a deter- minati cicli di studio;
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h. esercitare l’alta vigilanza sugli organi che elegge; i. ulteriori competenze che risultano dalla presente legge.
Art. 13 Partecipazione con voto consultivo Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie: a. il segretario di Stato per l’educazione e la ricerca; b.4 … c. il segretario generale della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE); d. il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie; e. il presidente del Consiglio dei PF; f. il presidente del Consiglio della ricerca del Fondo nazionale svizzero; g. il presidente della Commissione per la tecnologia e l’innovazione; h.5 il presidente del Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione; i. un rappresentante degli studenti, un rappresentante del corpo intermedio e un rappresentante del corpo insegnante delle scuole universitarie svizzere; j. i presidenti dei comitati permanenti, se non sono membri della Conferenza delle scuole universitarie; due membri delle organizzazioni dei lavoratori e due membri delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentano il comi- tato permanente di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera b; k. altre organizzazioni e persone, su invito, se gli argomenti trattati ne rendono necessaria la presenza.
Art. 14 Presidenza e gestione 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. 2 Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. 3 I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universi- tarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. 4 Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. 5 In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere.
4 Priva d’oggetto.
5 Nuovo testo giusta l’art. 57 cpv. 3 della LF del 14 dic. 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (RU 2013 4425; FF 2011 7811).
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Art. 15 Comitati 1 Per la preparazione delle decisioni il Consiglio delle scuole universitarie istituisce:
a. un comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universita- ria; b. un comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro; c. altri comitati permanenti o non permanenti, a seconda delle esigenze. 2 Possono far parte dei comitati anche persone che non sono membri della Conferen- za svizzera delle scuole universitarie.
3 Ilcomitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del
mondo del lavoro si pronuncia sugli affari trattati dalla Conferenza delle scuole universitarie secondo gli articoli 11 capoverso 2 e 12 capoverso 3.
4 Il comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del
mondo del lavoro e il comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria possono, di loro iniziativa o su mandato della Conferenza delle scuole universitarie, pronunciarsi sull’evoluzione della politica delle scuole universitarie a livello nazionale e formulare proposte. 5 La presidenza della Conferenza delle scuole universitarie cura le relazioni con il comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro e con il comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria. Incontra periodicamente i membri dei comitati.
Art. 16 Procedura decisionale nell’Assemblea plenaria
1 Ogni membro dell’Assemblea plenaria dispone di un voto.
2 Per le decisioni dell’Assemblea plenaria occorrono:
a. la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri pre- senti; e b. il voto della Confederazione. 3 In deroga al capoverso 2, per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri la Convenzione sulla cooperazione può prevedere che le decisioni siano prese alla maggioranza semplice dei membri presenti.
Art. 17 Procedura decisionale nel Consiglio delle scuole universitarie 1 Ogni membro del Consiglio delle scuole universitarie dispone di un voto. Inoltre, i rappresentanti dei Cantoni hanno un determinato numero di punti in funzione del loro numero di studenti. L’attribuzione dei punti è disciplinata nel Concordato sulle scuole universitarie.
2 Per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie occorrono:
a. la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri pre- senti;
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b. il voto della Confederazione; e c. la maggioranza semplice dei punti. 3 In deroga al capoverso 2, per le decisioni procedurali e i pareri la Convenzione sulla cooperazione può prevedere che le decisioni siano prese alla maggioranza semplice dei membri presenti.
Art. 18 Coinvolgimento dell’Assemblea federale Il Consiglio federale informa le commissioni parlamentari competenti in materia di formazione e ricerca sugli sviluppi importanti in atto nella politica universitaria svizzera e sulla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi.
Sezione 3: Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie
Art. 19 Composizione e organizzazione 1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è composta dei rettori e dei presidenti delle scuole universitarie svizzere. 2 Essa si costituisce da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione. Tale rego- lamento disciplina anche la partecipazione dei rettori e dei presidenti delle scuole universitarie private accreditate secondo la presente legge. Il regolamento di orga- nizzazione deve essere approvato dal Consiglio delle scuole universitarie.
3 Essa dispone di un proprio preventivo e tiene una contabilità propria.
Art. 20 Compiti e competenze La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie ha i compiti e le compe- tenze che la Convenzione sulla cooperazione le conferisce.
Sezione 4: Consiglio svizzero di accreditamento e Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità
Art. 21 Consiglio svizzero di accreditamento 1 Il Consiglio svizzero di accreditamento è composto di 15–20 membri indipendenti; essi rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro, gli studenti, il corpo intermedio e il corpo insegnante. I settori dell’insegnamento e della ricerca delle scuole universitarie e i due sessi devono essere adeguatamente rappre- sentati. Una minoranza di almeno cinque membri deve svolgere le proprie attività principalmente all’estero. 2 In virtù della Convenzione sulla cooperazione, il Consiglio delle scuole universita- rie elegge i membri del Consiglio svizzero di accreditamento per un periodo di quattro anni. È ammessa un’unica rielezione.
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3 Il Consiglio svizzero di accreditamento decide, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, in merito agli accreditamenti secondo la presente legge.
4 Esso non sottostà a istruzioni.
5 Il Consiglio svizzero di accreditamento si organizza da sé. Si dota di un regola- mento di organizzazione che necessita dell’approvazione del Consiglio delle scuole universitarie. 6 Il Consiglio svizzero di accreditamento dispone di preventivi distinti per sé e per l’Agenzia svizzera di accreditamento e tiene contabilità proprie separate. 7 Il Consiglio svizzero di accreditamento può riconoscere altre agenzie di accredita- mento, in Svizzera o all’estero. 8 Su proposta del direttore dell’Agenzia svizzera di accreditamento, il Consiglio svizzero di accreditamento emana un regolamento di organizzazione per l’Agenzia svizzera di accreditamento; tale regolamento necessita dell’approvazione del Consi- glio delle scuole universitarie.
Art. 22 Agenzia svizzera di accreditamento 1 L’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia svizzera di accreditamento) è un ente giuridicamente non autonomo.
2 Essa è subordinata al Consiglio svizzero di accreditamento.
Capitolo 4: Ammissione alle scuole universitarie e struttura degli studi nelle scuole universitarie professionali
Art. 23 Ammissione alle università cantonali e ai PF 1 Per l’ammissione al primo livello di studio, le università cantonali e i PF richie- dono una maturità liceale. 2 Possono prevedere l’ammissione al primo livello di studio sulla base di una forma- zione precedente giudicata equivalente. Al fine di garantire la qualità, il Consiglio delle scuole universitarie emana, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, direttive sull’equivalenza.
Art. 24 Ammissione alle alte scuole pedagogiche 1 Per l’ammissione al primo livello di studio, le alte scuole pedagogiche richiedono una maturità liceale. 2 Per l’ammissione al primo livello di studio, per la formazione degli insegnanti per il livello prescolastico ed elementare, le alte scuole pedagogiche richiedono una maturità liceale o una maturità specializzata in pedagogia oppure, a determinate condizioni, una maturità professionale; il Consiglio delle scuole universitarie fissa le condizioni.
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3 Le alte scuole pedagogiche possono prevedere l’ammissione al primo livello di
studio sulla base di una formazione precedente giudicata equivalente. Al fine di garantire la qualità, il Consiglio delle scuole universitarie emana, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, direttive sull’equivalenza.
Art. 25 Ammissione alle scuole universitarie professionali 1 Per l’ammissione al primo livello di studio, le scuole universitarie professionali richiedono: a. una maturità professionale congiunta a una formazione professionale di base in una professione connessa con il settore di studio; b. una maturità liceale e un’esperienza lavorativa di almeno un anno che abbia permesso di acquisire conoscenze professionali pratiche e teoriche in una professione connessa con il settore di studio scelto; oppure c. una maturità specializzata in un programma di studio connesso con il settore di studio scelto.
2 Conformemente alla Convenzione sulla cooperazione, il Consiglio delle scuole
universitarie specifica le condizioni d’ammissione per i singoli settori di studio. Può anche prevedere condizioni d’ammissione supplementari.
Art. 26 Struttura degli studi nelle scuole universitarie professionali 1 Le scuole universitarie professionali impartiscono un insegnamento con orienta- mento pratico, basato sulla ricerca e lo sviluppo applicati, e preparano all’esercizio di attività professionali che richiedono l’applicazione di conoscenze e metodi scien- tifici nonché, a seconda del settore di studio, di capacità creative e artistiche. 2 Di regola, al primo livello di studio esse preparano gli studenti al conseguimento di un diploma che attesti le loro qualifiche professionali.
Capitolo 5: Garanzia della qualità e accreditamento
Art. 27 Garanzia e sviluppo della qualità Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici esaminano periodicamente la qualità del loro insegnamento, della loro ricerca e dei loro servizi e provvedono affinché la qualità sia garantita e sviluppata a lungo termine.
Art. 28 Accreditamento istituzionale e accreditamento di programmi
1 Possono essere accreditati:
a. le scuole universitarie e gli altri istituti accademici (accreditamento istituzio- nale); b. i programmi di studio delle scuole universitarie e degli altri istituti accade- mici (accreditamento di programmi).
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2 L’accreditamento istituzionale è condizione per:
a. il diritto alla denominazione; b. la concessione di sussidi federali; c. l’accreditamento di programmi.
3 L’accreditamento di programmi è facoltativo.
Art. 29 Diritto alla denominazione 1 Con l’accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti acca- demici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». 2 Il diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali.
Art. 30 Condizioni per l’accreditamento istituzionale 1 L’accreditamento istituzionale è concesso se sono soddisfatte le seguenti condi- zioni: a. la scuola universitaria o l’istituto accademico dispone di un sistema di garan- zia della qualità che assicura:
1. l’elevata qualità dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi, nonché
una corrispondente qualifica del personale,
2. l’osservanza delle condizioni d’ammissione di cui agli articoli 23, 24 o
25 e, a seconda dei casi, dei principi concernenti la struttura degli studi
nelle scuole universitarie professionali di cui all’articolo 26,
3. un’organizzazione e una direzione efficienti,
4. adeguati diritti di partecipazione ai loro membri,
5. la promozione delle pari opportunità e dell’effettiva uguaglianza tra
donna e uomo nell’adempimento dei suoi compiti,
6. l’adempimento dei compiti in sintonia con lo sviluppo sostenibile sotto
il profilo economico, sociale ed ecologico,
7. la possibilità di verificare se l’istituto adempie il suo mandato;
b. le università, i PF e le scuole universitarie professionali offrono un insegna- mento, una ricerca e servizi in più discipline o settori di studio; c. le scuole universitarie e gli altri istituti accademici, come pure gli enti che ne sono responsabili, presentano le garanzie per un esercizio duraturo. 2 Il Consiglio delle scuole universitarie stabilisce le condizioni in direttive di accre- ditamento. A tal fine tiene conto delle particolarità e dell’autonomia delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici.
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Art. 31 Condizioni per l’accreditamento di programmi L’accreditamento di programmi è concesso se sono adempiute le seguenti condi- zioni: a. la scuola universitaria o l’istituto accademico garantisce un insegnamento di elevata qualità; b. la scuola universitaria o l’istituto accademico, nonché gli enti che ne sono responsabili, garantiscono che il programma di studi può essere portato a termine.
Art. 32 Procedura di accreditamento In virtù della Convenzione sulla cooperazione, l’Agenzia svizzera di accreditamento e le altre agenzie di accreditamento riconosciute dal Consiglio svizzero di accredi- tamento svolgono la procedura di accreditamento secondo la presente legge. Tale procedura deve soddisfare gli standard internazionali.
Art. 33 Decisione Il Consiglio svizzero di accreditamento decide in merito all’accreditamento istitu- zionale e all’accreditamento di programmi in base alla proposta dell’Agenzia sviz- zera di accreditamento o di un’altra agenzia svizzera o estera da esso riconosciuta.
Art. 34 Durata dell’accreditamento Il Consiglio delle scuole universitarie determina la durata dell’accreditamento.
Art. 35 Emolumenti
1 Il Consiglio svizzero di accreditamento e l’Agenzia svizzera di accreditamento
riscuotono emolumenti destinati in linea di principio a coprire i costi occasionati dalle loro decisioni e prestazioni.
2 Il Consiglio di accreditamento emana il regolamento in materia di emolumenti;
quest’ultimo necessita dell’approvazione del Consiglio delle scuole universitarie.
Capitolo 6: Coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e ripartizione dei compiti
Art. 36 Principi 1 Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; a tal fine preserva l’autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.
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2 Il coordinamento comprende:
a. la definizione di priorità nell’ambito degli obiettivi comuni di cui all’arti- colo 3 lettere a–g e delle misure trasversali necessarie a tal fine; b. la pianificazione finanziaria a livello nazionale, in particolare nell’ottica del- l’armonizzazione dei sussidi federali e cantonali e del finanziamento degli enti responsabili. 3 La ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi permette di stabilire in modo efficace e adeguato le priorità in materia di formazione e di ricerca nel settore universitario.
Art. 37 A livello di scuole universitarie 1 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici elaborano una pianificazione finanziaria e di sviluppo pluriennale. Essa comprende gli obiettivi e le priorità plu- riennali, nonché il fabbisogno finanziario. 2 Le scuole universitarie, gli altri istituti accademici e i rispettivi enti responsabili tengono conto delle direttive della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e delle raccomandazioni della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universita- rie.
Art. 38 A livello di Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie 1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie presenta alla Confe- renza svizzera delle scuole universitarie una proposta per il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi. 2 A tal fine, essa si basa sulla pianificazione finanziaria e di sviluppo delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici e tiene conto: a. delle direttive della Conferenza delle scuole universitarie; b. della pianificazione finanziaria della Confederazione e dei Cantoni. 3 Essa determina, per il periodo di pianificazione considerato, i bisogni di coordina- mento tra le scuole universitarie e adotta le misure appropriate.
Art. 39 A livello di Conferenza svizzera delle scuole universitarie 1 Il Consiglio delle scuole universitarie stabilisce il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi e definisce, nell’ambito degli obiettivi comuni, le priorità e le misure trasversali necessarie.
2 Esso presenta periodicamente alle autorità federali e cantonali competenti una
stima dei fondi necessari al raggiungimento degli obiettivi. 3 Esso può prevedere misure per ampliare l’offerta di cicli di studio che rientrano nell’interesse nazionale e di cui l’offerta delle singole scuole universitarie non tiene sufficientemente conto.
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Art. 40 Ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi 1 Su proposta della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, il Consiglio delle scuole universitarie definisce i settori con costi particolarmente onerosi e decide in merito alla ripartizione dei compiti in questi settori. 2 Per definire i settori con costi particolarmente onerosi, le spese di un settore di studio o di una disciplina devono essere messe in relazione con le spese dell’intero settore universitario. Un settore ha costi particolarmente onerosi se le spese a esso relative rappresentano una parte importante delle spese complessive del settore universitario svizzero. 3 Se un ente responsabile di una scuola universitaria non ottempera alle decisioni di cui al capoverso 1, i sussidi federali concessi secondo la presente legge possono essere ridotti o rifiutati.
Capitolo 7: Finanziamento Sezione 1: Principi
Art. 41
1 La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l’ente pubblico metta a
disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegna- mento e una ricerca di elevata qualità. 2 Essa partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento uniformi. 3 Essa garantisce insieme ai Cantoni un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dall’ente pubblico. 4 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi.
Sezione 2: Determinazione del fabbisogno di fondi pubblici
Art. 42 Procedura 1 Per ogni periodo di finanziamento, il Consiglio delle scuole universitarie determina il fabbisogno di fondi pubblici delle scuole universitarie e degli altri istituti accade- mici.
2 A tal fine esso si basa in particolare:
a. sui pertinenti rilevamenti statistici dell’Ufficio federale di statistica; b. sulla contabilità analitica delle scuole universitarie e degli altri istituti acca- demici; c. sui piani di sviluppo e i piani finanziari delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;
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d. sui costi di riferimento; e. sul numero di studenti previsto; f. sul coordinamento della politica universitaria a livello nazionale.
Art. 43 Condizioni quadro finanziarie L’Assemblea plenaria definisce, nell’ambito delle pianificazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni, le condizioni quadro finanziarie da applicare a cia- scun periodo di pianificazione; sente dapprima la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.
Art. 44 Costi di riferimento 1 I costi di riferimento sono le spese per studente necessarie per garantire un inse- gnamento di elevata qualità. 2 I costi di riferimento sono calcolati a partire dai costi medi dell’insegnamento che risultano dalla contabilità analitica delle scuole universitarie. 3 I costi medi vengono adeguati in modo che i sussidi pubblici garantiscano il finan- ziamento di un insegnamento di elevata qualità e della ricerca necessaria a tale scopo. In proposito è tenuto conto delle particolarità delle università, dei PF e delle scuole universitarie professionali e dei loro settori di studio e discipline. 4 L’Assemblea plenaria definisce i costi di riferimento e li verifica periodicamente.
Capitolo 8: Sussidi federali Sezione 1: Diritto ai sussidi
Art. 45 Condizioni 1 La Confederazione può riconoscere come aventi diritto ai sussidi le scuole univer- sitarie che: a. hanno ottenuto un accreditamento istituzionale; b. offrono servizi pubblici d’insegnamento; e c. rappresentano un complemento, un’estensione o un’alternativa ragionevole a istituzioni esistenti. 2 La Confederazione può riconoscere come aventi diritto ai sussidi gli altri istituti accademici se: a. hanno ottenuto un accreditamento istituzionale; b. offrono servizi pubblici d’insegnamento; c. la loro integrazione in una scuola universitaria esistente non è opportuna; e
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d. svolgono compiti che rientrano nell’interesse della politica universitaria e si integrano nel coordinamento della politica universitaria a livello nazionale deciso dal Consiglio delle scuole universitarie.
3 Sono considerati pubblici i servizi di formazione:
a. che rispondono a un interesse generale; b. che risultano da un mandato pubblico fondato su una base giuridica; e c. i cui curricola o diplomi sono definiti nell’ambito della politica pubblica in materia di formazione.
Art. 46 Decisione 1 Il Consiglio federale decide in merito al diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.
2 Esso sente dapprima l’Assemblea plenaria.
Sezione 2: Generi di sussidi e finanziamento
Art. 47 Generi di sussidi 1 Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di: a. sussidi di base; b. sussidi per gli investimenti edilizi e le spese locative; c. sussidi vincolati a progetti. 2 Le alte scuole pedagogiche possono beneficiare unicamente di sussidi vincolati a progetti. 3 La Confederazione può accordare aiuti finanziari in forma di sussidi a infrastrut- ture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici se queste infrastrutture adempiono compiti di importanza nazionale. Tali sussidi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese di gestione.
Art. 48 Stanziamento dei crediti 1 L’Assemblea federale determina i fondi destinati a finanziare i sussidi federali mediante limiti di spesa pluriennali e crediti d’impegno. 2 Essa stabilisce mediante decreto federale semplice un limite di spesa distinto per:
a. i sussidi di base destinati alle università cantonali e ad altri istituti accade- mici; b. i sussidi di base destinati alle scuole universitarie professionali e ad altri isti- tuti accademici.
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3 I limiti di spesa devono essere stabiliti in modo che i corrispondenti crediti di pagamento annui garantiscano le aliquote previste per i sussidi. 4 L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito d’im- pegno distinto per: a. i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative, nonché i sussidi alle infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accade- mici; b. i sussidi vincolati a progetti.
Sezione 3: Sussidi di base
Art. 49 Impiego previsto I sussidi di base sono accordati per finanziare le spese di gestione.
Art. 50 Aliquote Dell’importo globale dei costi di riferimento la Confederazione assume: a. il 20 per cento per le università cantonali; b. il 30 per cento per le scuole universitarie professionali.
Art. 51 Principi di calcolo 1 L’importo globale annuo è ripartito tra gli aventi diritto principalmente in funzione delle loro prestazioni in materia d’insegnamento e di ricerca. 2 La quota relativa all’insegnamento è calcolata sulla base dei costi di riferimento. In proposito sono considerati i seguenti criteri: a. il numero di studenti; b. il numero di diplomi; c. la durata media degli studi; d. il rapporto numerico tra professori e studenti; e. la ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio; f. la qualità della formazione.
3 Per il calcolo della quota relativa alla ricerca sono considerate:
a. le prestazioni nel campo della ricerca; b. l’acquisizione di fondi di terzi, in particolare del Fondo nazionale svizzero, dei programmi di ricerca dell’UE, della Commissione per la tecnologia e l’innovazione, nonché di altre fonti pubbliche e private.
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4 Al massimo il 10 per cento dell’importo globale annuo è erogato a ciascun avente diritto in funzione della sua quota di studenti stranieri rispetto al totale di studenti stranieri nelle scuole universitarie svizzere. 5 Il Consiglio federale definisce le quote di cui ai capoversi 2‒4, nonché la combina- zione e la ponderazione dei criteri di calcolo. Definisce questi fattori in modo che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3. A tal fine, tiene conto: a. dei gruppi di discipline e di settori di studio definiti dall’Assemblea plenaria in virtù della Convenzione sulla cooperazione, della loro ponderazione, non- ché della durata massima degli studi; b. delle particolarità delle università, dei PF e delle scuole universitarie profes- sionali, nonché dei loro settori di studio.
6 Il Consiglio federale verifica periodicamente i criteri di calcolo.
7 Emana le disposizioni d’esecuzione necessarie al calcolo.
8 Sente dapprima l’Assemblea plenaria.
Art. 52 Decisione 1 Il Dipartimento competente decide in merito alla concessione dei sussidi di base.
2 Esso può delegare la decisione all’Ufficio federale competente.
Art. 53 Sussidi fissi a istituti accademici 1 L’Ufficio federale competente può conferire mandati di prestazioni agli istituti accademici aventi diritto ai sussidi che non sono scuole universitarie, oppure con- cludere con questi istituti convenzioni sulle prestazioni e concedere loro, invece dei sussidi di base secondo gli articoli 50–52, sussidi fissi per le spese d’esercizio.
2 Un tale sussidio non può eccedere il 45 per cento delle spese di gestione.
3 Il Consiglio delle scuole universitarie emana conformemente alla Convenzione
sulla cooperazione principi sulla concessione di sussidi fissi.
Sezione 4: Sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative
Art. 54 Impiego previsto ed eccezioni 1I sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative sono concessi per l’acquisto, l’utilizzo a lungo termine, la costruzione o la ristrutturazione degli edifici destinati all’insegnamento, alla ricerca o ad altri scopi universitari.
2 Non sono concessi sussidi per:
a. l’acquisto o l’urbanizzazione dei terreni; b. la manutenzione degli edifici; c. tributi pubblici, ammortamenti e interessi sul capitale.
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3 Alle cliniche universitarie non sono concessi sussidi né per investimenti edili né per spese locative.
Art. 55 Condizioni
1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto:
a. genera spese superiori a cinque milioni di franchi; b. risponde a principi economici; c. soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie; d. soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e e. soddisfa le esigenze dei disabili.
2 I sussidi per le spese locative sono concessi se:
a. l’utilizzo genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi; b. l’utilizzo è convenuto per almeno cinque anni; c. l’utilizzo risponde a principi economici; d. l’utilizzo soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della coopera- zione tra le scuole universitarie; e. l’edificio utilizzato soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e f. l’edificio utilizzato soddisfa le esigenze dei disabili.
Art. 56 Quota massima La quota finanziata dalla Confederazione ammonta al massimo al 30 per cento delle spese computabili.
Art. 57 Calcolo 1 Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle spese computabili. Sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.
2 Esso può prevedere un metodo di calcolo forfetario, segnatamente aliquote mas-
sime per metro quadrato di superficie utile.
Art. 58 Decisione
1 Il Dipartimento competente decide in merito alle domande di sussidio per gli
investimenti edili e per le spese locative.
2 Esso può delegare la decisione all’Ufficio federale competente.
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Sezione 5: Sussidi vincolati a progetti
Art. 59 Impiego previsto e condizioni 1 Per compiti importanti per la politica universitaria a livello nazionale possono essere erogati sussidi pluriennali vincolati a progetti. 2 Sono considerati compiti importanti per la politica universitaria a livello nazionale in particolare: a. la costituzione di centri di competenza di importanza nazionale o regionale di cui sono congiuntamente responsabili diverse scuole universitarie o altri istituti accademici; b. la realizzazione di programmi straordinari a livello internazionale; c. lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la ripartizione dei compiti tra di esse; d. la promozione del plurilinguismo per quanto concerne le lingue nazionali; e. la promozione delle pari opportunità e l’effettiva uguaglianza tra uomo e donna; f. la promozione dello sviluppo sostenibile per il benessere delle generazioni presenti e future; g. la promozione del diritto di partecipazione degli studenti. 3 I Cantoni, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che partecipano ai progetti devono fornire una prestazione propria adeguata. 4 I sussidi vincolati a progetti per alte scuole pedagogiche presuppongono la parteci- pazione al progetto di più scuole universitarie professionali o di università e PF.
Art. 60 Basi di calcolo e limitazione nel tempo 1 I sussidi vincolati a progetti sono erogati in funzione dei costi di pianificazione, attuazione ed esecuzione di un progetto.
2 La loro erogazione è limitata nel tempo.
Art. 61 Decisione e convenzione sulle prestazioni 1 Il Consiglio delle scuole universitarie decide in merito all’erogazione di sussidi vincolati a progetti. 2 Fondandosi sulla decisione del Consiglio delle scuole universitarie, il Dipartimento competente stipula con i beneficiari una convenzione sulle prestazioni. Essa defini- sce: a. gli obiettivi da raggiungere; b. le modalità di verifica dei risultati; c. le conseguenze in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
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Capitolo 9: Protezione delle denominazioni e dei titoli, sanzioni e rimedi giuridici
Art. 62 Protezione delle denominazioni e dei titoli 1 Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universita- rio» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un’altra lingua. 2 I titoli conferiti ai diplomati delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici che sottostanno alla presente legge sono protetti in virtù delle disposizioni applicabili.
Art. 63 Disposizioni penali 1 Se un istituto non accreditato conformemente alla presente legge impiega la deno- minazione «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedago- gica» o una denominazione che ne deriva, sia in una lingua nazionale sia in un’altra lingua, i suoi responsabili sono puniti: a. con una multa fino a 200 000 franchi se hanno agito intenzionalmente; b. con una multa fino a 100 000 franchi se hanno agito per negligenza.
2 Il perseguimento penale spetta al Cantone nel quale ha sede l’istituto.
Art. 64 Provvedimenti amministrativi
1 Il Consiglio svizzero di accreditamento adotta i provvedimenti amministrativi
necessari se le condizioni dell’accreditamento non sono più soddisfatte o se even- tuali oneri non sono stati adempiuti entro il termine impartito.
2 Si applicano in particolare i seguenti provvedimenti amministrativi:
a. la diffida; b. l’imposizione di oneri; c. la revoca dell’accreditamento. 3 I provvedimenti amministrativi presi dalle autorità federali competenti in materia di sussidi sono retti dalla legge del 5 ottobre 19906 sui sussidi, quelli adottati dai Cantoni dal Concordato sulle scuole universitarie.
Art. 65 Rimedi giuridici 1 Le decisioni emanate in virtù della presente legge, delle sue disposizioni di esecu- zione o della Convenzione sulla cooperazione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
6 RS 616.1
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2 Le decisioni del Consiglio federale in merito al diritto ai sussidi e del Consiglio di accreditamento in merito all’accreditamento non sono impugnabili. 3 Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Capitolo 10: Competenza del Consiglio federale di concludere accordi internazionali
Art. 66 1 Il Consiglio federale è abilitato a concludere accordi internazionali nel settore delle scuole universitarie in materia di: a. cooperazione internazionale, in particolare per quanto concerne la struttura degli studi e il riconoscimento delle prestazioni di studio, dei diplomi e delle equivalenze nel settore universitario; b. promozione della mobilità internazionale; c. partecipazione a programmi e progetti internazionali di promozione. 2 Negli accordi di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può anche convenire:
a. il controllo finanziario e gli audit; b. i controlli di sicurezza relativi alle persone; c. la salvaguardia e l’attribuzione della proprietà intellettuale che è generata o è necessaria nell’ambito della cooperazione scientifica; d. la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche di diritto pub- blico o privato; e. l’adesione a organizzazioni internazionali. 3 In virtù della Convenzione sulla cooperazione, il Consiglio delle scuole universita- rie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipano alla preparazione di tali accordi. La Convenzione sulla cooperazione disciplina la proce- dura di partecipazione.
Capitolo 11: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione
Art. 67 Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione nella misura in cui l’ese- cuzione della presente legge rientra nella sua competenza.
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Art. 68 Conferimento dell’obbligatorietà generale ai Concordati sulle scuole universitarie Il conferimento dell’obbligatorietà generale agli accordi intercantonali nel settore delle scuole universitarie è retto dall’articolo 14 della legge federale del 3 ottobre
20037 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri.
Art. 69 Valutazione 1 Il Consiglio federale sottopone ogni quattro anni all’Assemblea federale un rap- porto concernente: a. l’efficacia dei fondi pubblici impiegati; b. le ripercussioni del sistema di finanziamento sulle finanze di Confederazione e Cantoni, sulle loro scuole universitarie, sulle loro discipline e sugli altri istituti accademici previsti dalla presente legge; c. la competitività delle scuole universitarie; d. la spendibilità occupazionale dei diplomati e l’attività da loro svolta al ter- mine degli studi.
2 Il Consiglio federale sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.
Art. 70 Determinazione dell’equivalenza di diplomi esteri 1 Su richiesta, l’Ufficio federale competente definisce con decisione formale l’equi- valenza dei diplomi esteri con i diplomi delle scuole universitarie professionali svizzere nell’ottica di un loro impiego sul mercato del lavoro. 2 Esso può delegare a terzi il compito di definire tale equivalenza; i terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.
Sezione 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 71 L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 72 Adeguamento delle aliquote di sussidio 1 Se il volume annuo dei sussidi di base medi della Confederazione determinati per la prima volta conformemente alla presente legge differisce in modo rilevante dal volume medio dei sussidi di base e d’esercizio annui erogati dalla Confederazione per le università cantonali e le scuole universitarie professionali nell’arco di quattro
7 RS 613.2
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anni secondo il diritto anteriore, il Consiglio federale presenta contemporaneamente alla proposta del primo limite di spesa calcolato in base alla presente legge una proposta di adeguamento delle aliquote di sussidio secondo l’articolo 50. 2 Il Consiglio federale definisce il periodo di sussidio quadriennale e i criteri per determinare se vi è differimento rilevante secondo il capoverso 1.
3 Esso sente dapprima l’Assemblea plenaria.
Art. 73 Ammissione alle scuole universitarie professionali
1 Fino alla determinazione delle condizioni di ammissione da parte del Consiglio
delle scuole universitarie, l’ammissione alle scuole universitarie professionali è retta dalle disposizioni dei capoversi 2–4. 2 L’ammissione senza esami in una scuola universitaria professionale a livello di bachelor nei campi della tecnica e della tecnologia dell’informazione, dell’archi- tettura, dell’edilizia e della progettazione, della chimica e delle scienze della vita, dell’agricoltura e dell’economia forestale, dell’economia e dei servizi nonché del design presuppone: a. una maturità professionale congiunta a una formazione di base in una pro- fessione connessa con il programma di studio; b. una maturità federale o riconosciuta dalla Confederazione e di norma un’esperienza lavorativa di almeno un anno che abbia permesso di acquisire conoscenze professionali pratiche e teoriche in una professione connessa con il programma di studio. 3 Per l’ammissione a livello di bachelor in una scuola universitaria professionale nei campi della sanità, del lavoro sociale, della musica, del teatro e delle altre arti, della psicologia applicata, nonché della linguistica applicata fanno stato le seguenti deci- sioni determinanti al 31 agosto 20048: a. decisione dell’Assemblea generale della Conferenza nazionale dei direttori cantonali della sanità per la formazione nel settore sanitario nell’ambito delle scuole universitarie professionali; b. decisione dell’Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali dell’istruzione pubblica per la formazione in lavoro sociale nell’ambito delle scuole universitarie professionali; c. decisioni dell’Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali dell’istruzione pubblica per le scuole universitarie di musica, di teatro, di arti visive e applicate nonché per la formazione in psicologia applicata e la for- mazione in linguistica applicata nell’ambito delle scuole universitarie pro- fessionali.
8 Non pubblicate nella RU. Il testo di queste decisioni può essere richiesto alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), Einsteinstrasse 2,
3003 Berna e consultato all’indirizzo www.sbfi.admin.ch.
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4 Il Dipartimento competente definisce:
a. le ulteriori condizioni di ammissione che possono essere previste; b. le condizioni di ammissione per diplomati di altri cicli di studio; c. gli obiettivi di apprendimento dell’esperienza lavorativa di un anno nei sin- goli settori di studio.
Art. 74 Sussidi di coesione 1 Nei primi anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, in media il 6 per cento dei fondi disponibili per i sussidi di base può essere impiegato per soste- nere le scuole universitarie i cui sussidi di base diminuiscono di più del 5 per cento a causa del cambiamento nel metodo di calcolo del finanziamento.
2 L’erogazione di sussidi di coesione avviene in modo decrescente e deve cessare
entro otto anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 75 Diritto ai sussidi e accreditamento 1 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici devono ottenere un accredita- mento istituzionale al più tardi otto anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. 2 Il diritto ai sussidi secondo la legge dell’8 ottobre 19999 sull’aiuto alle università e secondo la legge del 6 ottobre 199510 sulle scuole universitarie professionali perma- ne fino alla decisione del Consiglio svizzero di accreditamento sull’accreditamento istituzionale, ma al più tardi per otto anni dall’entrata in vigore della presente legge. Le alte scuole pedagogiche, i PF e gli altri istituti accademici federali hanno diritto a sussidi vincolati a progetti fino alla decisione del Consiglio svizzero di accredita- mento sull’accreditamento istituzionale, ma al massimo per otto anni dall’entrata in vigore della presente legge. 3 L’accreditamento istituzionale delle scuole universitarie e degli altri istituti acca- demici ottenuto dopo il 1° gennaio 2011 secondo il diritto anteriore vale per otto anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 76 Diritto alla denominazione e sanzioni Per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che non hanno ottenuto l’accreditamento istituzionale secondo la presente legge o che sono considerate accreditate ai sensi dell’articolo 75 capoverso 3, la protezione della denominazione e le corrispondenti sanzioni penali e amministrative sono rette dal diritto anteriore fino a otto anni dall’entrata in vigore della presente legge.
9 RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437, 2012 3655 10 RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197, 2012 3655
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Art. 77 Domande pendenti 1 Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il nuovo diritto.
2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni in casi motivati.
Art. 78 Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali 1I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. 2 Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specia- lizzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Esso provvede a organizzare le necessarie conversioni dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore.
Art. 79 Disciplinamenti provvisori dei Cantoni nel settore delle scuole universitarie professionali Nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, i Governi cantonali possono, se indispensabile, adeguare mediante ordinanza le loro legisla- zioni in materia di scuole universitarie professionali.
Art. 80 Mantenimento in vigore di disposizioni della legge sull’aiuto alle università e della legge federale sulle scuole universitarie professionali In caso di entrata in vigore secondo l’articolo 81 capoverso 3, il Consiglio federale può prevedere che le disposizioni delle leggi seguenti restano applicabili per cinque anni al massimo: a. le disposizioni sui sussidi federali (art. 13‒21) e l’articolo 23 della legge dell’8 ottobre 199911 sull’aiuto alle università; b. le disposizioni sui sussidi federali (art. 18‒21) e l’articolo 23 della legge federale del 6 ottobre 199512 sulle scuole universitarie professionali.
Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore
Art. 81
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
11 RU 2000 948, 2003 187, 2007 5779, 2012 3655 12 RU 1996 2588, 2005 4635
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3 Le disposizioni relative al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti (cap. 6, art. 36–40), al finanziamento (cap. 7, art. 41–44) e ai sussidi federali (cap. 8, art. 45–61) entrano in vigore entro cinque anni dall’entrata in vigore delle altre disposizioni.
Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011 Consiglio nazionale, 30 settembre 2011 Il presidente: Hansheiri Inderkum Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
19 gennaio 201213.
2 La presente legge entra in vigore come segue:
a. gli articoli 1–35, 45, 46 e 62–81 il 1° gennaio 2015; b. gli articoli 36–44 e 47–61 il 1° gennaio 2017.
12 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
13 FF 2011 6629
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Allegato (art. 71)
Abrogazione e modifica del diritto vigente I Le leggi federali qui appresso sono abrogate:
1. legge dell’8 ottobre 199914 sull’aiuto alle università;
2. legge federale del 6 ottobre 199515 sulle scuole universitarie professionali.
II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 17 luglio 200516 sul Tribunale amministrativo federale
Art. 32 cpv. 1 lett. d Abrogata
2. Legge del 13 dicembre 200217 sulla formazione professionale
Art. 39 cpv. 2 Abrogato
3. Legge federale del 4 ottobre 199118 sui PF
Art. 3 cpv. 3 e 4 3 Coordinano le loro attività e partecipano, nell’ambito della legislazione federale, al coordinamento del settore universitario svizzero e della ricerca. Partecipano al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi. 4 I PF presentano alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie i loro costi medi d’insegnamento per studente.
14 RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437, 2012 3655 15 RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197, 2012 3655 16 RS 173.32 17 RS 412.10 18 RS 414.110
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Art. 10a Garanzia della qualità e accreditamento 1 I PF verificano periodicamente la qualità del loro insegnamento, della loro ricerca e dei loro servizi e provvedono a garantire a lungo termine la qualità e il suo svi- luppo. 2 Istituiscono e gestiscono a tale scopo un sistema di garanzia della qualità secondo l’articolo 27 della legge federale del 30 settembre 201119 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.
3 Provvedono a ottenere un accreditamento istituzionale.
Art. 25 cpv. 1 lett. g
1 Il Consiglio dei PF:
g. è responsabile del coordinamento e della pianificazione secondo la legge federale del 30 settembre 201120 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero;
4. Legge federale del 7 ottobre 198321 sulla promozione della ricerca
e dell’innovazione
3 Di sua iniziativa o su mandato del Consiglio federale, del Dipartimento federale dell’interno, del Dipartimento federale dell’economia o della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, si esprime su progetti o problemi specifici riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia.
5. Legge del 9 ottobre 199222 sulla statistica federale
Art. 3 cpv. 1 e 2 lett. e 1 La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e l’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, della formazione, della ricerca e dell’ambiente in Sviz- zera.
2 Essa serve per:
e. valutare la spendibilità occupazionale dei diplomati delle scuole universita- rie e le loro attività.
19 RS 414.20 20 RS 414.20 21 RS 420.1 22 RS 431.01
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6. Legge del 23 giugno 200623 sulle professioni mediche
Art. 12 cpv. 3
3 Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche e il Consiglio
delle scuole universitarie, il Consiglio federale determina il numero di punti di credito formativo di cui al capoverso 2 lettera a.
Art. 23 cpv. 1 1 I cicli di studio finalizzati all’ottenimento di un diploma federale devono essere accreditati conformemente alla legge federale del 30 settembre 201124 sulla promo- zione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e alla presente legge. Si svolge una sola procedura di accreditamento. Essa è retta dall’articolo 32 LPSU.
Art. 24 Cicli di studio 1 Un ciclo di studio finalizzato all’ottenimento di un diploma federale è accreditato se risponde, oltre che alle condizioni di cui all’articolo 31 LPSU25, ai criteri seguenti: a. consente agli studenti di raggiungere gli obiettivi di formazione relativi alla professione medica universitaria prescelta; b. abilita gli studenti a seguire un perfezionamento. 2 Prima dell’accreditamento viene sentita la Commissione delle professioni mediche.
3 Il Consiglio federale può stabilire criteri di accreditamento speciali concernenti l’impostazione dei cicli di studio e il sistema di valutazione degli studenti, se ciò è indispensabile per la preparazione all’esame federale. Sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.
Titolo prima dell’art. 26
Sezione 3: Procedura di accreditamento per i cicli di perfezionamento
Art. 26 cpv. 1 1 L’organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento presenta la domanda di accreditamento all’istanza di accreditamento (art. 47 cpv. 2).
Art. 27 cpv. 1 1 L’organo di accreditamento (art. 48 cpv. 2) istituisce commissioni peritali incari- cate di verificare i cicli di perfezionamento.
23 RS 811.11 24 RS 414.20 25 RS 414.20
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Art. 30 cpv. 1 1 Se l’accreditamento è vincolato a oneri, l’organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento deve dimostrare, entro il termine stabilito nella decisione di accre- ditamento, che gli oneri sono adempiuti.
Art. 31 Modifica di un ciclo di perfezionamento accreditato 1 Ogni modifica sostanziale del contenuto o dell’impostazione di un ciclo di perfe- zionamento accreditato deve essere comunicata all’istanza di accreditamento. 2 Se la modifica è contraria ai criteri di accreditamento, l’istanza di accreditamento può imporre oneri.
Titolo prima dell’art. 32 Sezione 3a: Finanziamento dell’accreditamento
Art. 32, rubrica e cpv. 1 Abrogata
1 Le spese di accreditamento dei cicli di studio sono finanziate conformemente
all’articolo 35 LPSU26.
Art. 47 cpv. 1 1 L’accreditamento di cicli di studio finalizzati all’ottenimento di un diploma federa- le compete al Consiglio svizzero di accreditamento di cui all’articolo 21 LPSU27.
Art. 48 Organo di accreditamento
1 Competente per l’esame delle domande di accreditamento presentate da scuole
universitarie è l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità di cui all’articolo 22 LPSU28 o, su proposta del richiedente rivolta all’istanza di accredita- mento, un’istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta. 2 Il Consiglio federale designa l’organo incaricato di esaminare le domande di ac- creditamento presentate dall’istituto responsabile di un ciclo di perfezionamento. Può delegare tale compito all’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità.
26 RS 414.20 27 RS 414.20 28 RS 414.20
Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF RU 2014
Art. 50 cpv. 1 lett. a e c
1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e compe-
tenze: a. prestare consulenza all’organo di accreditamento, al Consiglio federale, al Dipartimento e al Consiglio delle scuole universitarie in materia di forma- zione e perfezionamento; c. rendere conto regolarmente al Dipartimento e al Consiglio delle scuole uni- versitarie;
Art. 57 Abrogato
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