Lexipedia

AS 2014 4223

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria dal Regno Unito

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria dal Regno Unito

del 21 novembre 2014

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione dell’influenza aviaria in Svizzera. 2 Essa disciplina l’importazione di carni di pollame non trattate termicamente, uova da tavola non trattate termicamente, pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova dal Regno Unito.

Art. 2 Importazione di carni di pollame non trattate termicamente L’importazione di carni di pollame non trattate termicamente provenienti dalle zone di protezione del Regno Unito definite nell’allegato 1 è vietata.

Art. 3 Importazione di uova da tavola non trattate termicamente L’importazione di uova da tavola non trattate termicamente provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza del Regno Unito definite negli allegati 1 e 2 è vietata.

Art. 4 Importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova L’importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza del Regno Unito definite negli allegati 1 e 2 è vietata.

RS 916.443.102.2

2014-3108 4223

Provvedimenti per prevenire lʼintroduzione dell’influenza aviaria RU 2014 dal Regno Unito. O dell’USAV

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 22 novembre 20143.

21 novembre 2014 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

3 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 21 nov. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

Provvedimenti per prevenire lʼintroduzione dell’influenza aviaria RU 2014 dal Regno Unito. O dell’USAV

Allegato 1 (art. 2–4)

Zone di protezione

Sono state definite zone di protezione le seguenti aree del Regno Unito:

Codice postale Zona comprendete

00053 la parte dell’East Riding of Yorkshire compresa in

un raggio di 3 chilometri con centro sulla coordinata TA0654959548. Si tratta delle coordinate della serie Ordnance Survey Landranger, scala 1:100 000

Provvedimenti per prevenire lʼintroduzione dell’influenza aviaria RU 2014 dal Regno Unito. O dell’USAV

Allegato 2 (art. 3 e 4)

Zone di sorveglianza

Sono state definite zone di sorveglianza le seguenti aree del Regno Unito:

Codice postale Zona comprendete

00053 l’area della parte dell’East Riding of Yorkshire

fuori dall’area descritta nella zona di protezione e compresa all’interno in un raggio di 10 chilometri con centro sulla coordinata TA0654959548. Si tratta delle coordinate della serie Ordnance Survey Land- ranger, scala 1:100 000

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria dal Regno Unito | Lexipedia | Lexipedia