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AS 2014 559

Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis)

Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis)

Modifica del 2 dicembre 2013

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 22 maggio 20061 concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1–3 1 I pulsanti per l’apertura delle porte destinati a tutti i passeggeri devono trovarsi a un’altezza minima di 800 mm e massima di 1200 mm al di sopra della piattaforma per gli utenti. Tali pulsanti devono poter essere attivati con uno sforzo massimo di 15 N anche da persone che hanno subito amputazioni della mano o del braccio o che portano una protesi, e devono essere facilmente riconoscibili, con un grado di con- trasto rispetto allo sfondo di 0,3. 1bis La funzione dei pulsanti per l’apertura delle porte deve essere identificabile per gli ipovedenti e i non vedenti mediante segnalazioni tattili. La segnalazione consiste di due simboli angolari. Non è necessario apporre segnalazioni tattili sui pulsanti collocati sulle barre di sostegno se tali barre non dispongono di pulsanti per l’apertura destinati alle persone in sedia a rotelle secondo il capoverso 5. 2 I pulsanti installati su pareti lisce devono sporgere con un rilievo di almeno 5 mm.

3 Nel caso in cui il conducente del mezzo o l’accompagnatore del treno non possa

controllare visivamente tutte le porte dei veicoli a ogni fermata, quando le porte sono sbloccate per i non vedenti deve essere possibile reperire, mediante un segnale acustico discreto, un numero adeguato di pulsanti situati sui fianchi del veicolo.

1 RS 151.342

2013-2605 559

Requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze RU 2014 dei disabili. O del DATEC

Art. 14 Salita e discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore Occorre garantire la salita e la discesa: a. alle persone in sedia a rotelle o con deambulatore, prevedendo tra il marcia- piede e l’area d’imbarco del veicolo:

1. un dislivello e uno spazio, ognuno, di 50 mm al massimo, oppure

2. un dislivello di 30 mm al massimo e uno spazio di 70 mm al massimo;

b. alle persone in sedia a rotelle, prevedendo una rampa mobile o vincolata al veicolo, un elevatore o un’altra soluzione tecnica.

Art. 15 Veicoli e attrezzatura dei veicoli 1 Occorre impiegare veicoli a pianale ribassato. Qualora ciò non sia possibile, in particolare per motivi topografici, in casi motivati è consentito l’impiego di veicoli a pianale rialzato. 2 I veicoli di tutte le categorie devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 8 del Regolamento n. 107 della UNECE – Disposizioni uniformi di omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale2. Sono fatte salve le seguenti deroghe (i numeri dell’allegato 8 sono riportati tra parentesi): a. la pendenza di rampe mobili o vincolate al veicolo per sedie a rotelle può raggiungere il 18 per cento se il personale di servizio presta assistenza per la salita e la discesa dai veicoli (3.11.4.1.3); abis. i sedili riservati ai disabili devono poter essere utilizzati anche da persone con ridotta capacità motoria per motivi di età; questi sedili vanno adeguata- mente segnalati (3.2);

1. i sedili riservati ai disabili sono facoltativi (3.2),

2. i dispositivi di comunicazione sono facoltativi (3.3),

3. è consentito impiegare una rampa alla porta posteriore se il personale di

servizio presta assistenza per la salita e la discesa dal veicolo (3.6.2),

4. l’assistenza da parte del personale è consentita anche per l’accesso alla

zona riservata alle sedie a rotelle (3.6.4),

5. i comandi alle porte sono facoltativi (3.9);

c. nei veicoli della categoria M3 è sufficiente un sedile riservato ai disabili (3.2); cbis. le sedie a rotelle vanno assicurate mediante una cintura di sicurezza aggan- ciata a un punto adatto della sedia a rotelle; d. nei veicoli della categoria M3 con lunghezza superiore a 12 m, impiegati so- prattutto negli agglomerati, devono essere disponibili due posti riservati a sedie a rotelle e due sedili riservati ai disabili;

2 GU L 255/1 del 29.9.2010, pag. 1

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e. ai pulsanti per l’apertura delle porte all’interno del veicolo destinati alle per- sone in sedia a rotelle si applica l’articolo 10 capoverso 5 (3.9.1.2). 3 Ai semplici pulsanti di richiesta di fermata e ai pulsanti per l’apertura delle porte all’interno del veicolo si applica il numero 7.7.9.1 dell’allegato 3 del Regolamento n. 107 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi di omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguar- do alla loro costruzione generale. Deve inoltre essere assicurata la segnalazione acustica ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 lettera b.

Art. 19 Salita e discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore 1 La salita e la discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore vanno assicu- rate in via prioritaria senza l’assistenza del personale: a. mediante una rampa mobile o vincolata al veicolo con una pendenza:

1. del 18 per cento al massimo, se il dislivello è di 50 mm al massimo,

2. del 6 per cento al massimo, se il dislivello è superiore a 50 mm;

b. prevedendo tra il marciapiede e l’area d’imbarco del veicolo:

1. un dislivello e uno spazio, ognuno, di 50 mm al massimo, oppure

2. un dislivello di 30 mm al massimo e uno spazio di 70 mm al massimo.

2 Il personale può prestare assistenza per la salita e la discesa a titolo sussidiario. In questo caso, la salita e la discesa di persone in sedia a rotelle vanno assicurate mediante rampe mobili o vincolate al veicolo, rampe amovibili in metallo o ausili mobili per la salita. La pendenza delle rampe non deve superare il 18 per cento.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

2 dicembre 2013 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

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