AS 2014 949
Ordinanza sugli assegni familiari nell'agricoltura
Correzione
Ordinanza sugli assegni familiari nell’agricoltura (OA Fam)
dell’11 novembre 1952 (RU 1952 912; RS 836.11)
Art. 10 cpv. 2
Invece di: 2 Il lavoratore agricolo riceve l’assegno dalla cassa di compensazione del Cantone in cui è domiciliato.
Leggasi: 2 L’agricoltore indipendente riceve l’assegno dalla cassa di compensazione del Can- tone in cui è domiciliato.
23 aprile 2014 Cancelleria federale
2014-0999 949
O sugli assegni familiari nell’agricoltura. Correzione RU 2014