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AS 2014 949

Ordinanza sugli assegni familiari nell'agricoltura

Correzione

Ordinanza sugli assegni familiari nell’agricoltura (OA Fam)

dell’11 novembre 1952 (RU 1952 912; RS 836.11)

Art. 10 cpv. 2

Invece di: 2 Il lavoratore agricolo riceve l’assegno dalla cassa di compensazione del Cantone in cui è domiciliato.

Leggasi: 2 L’agricoltore indipendente riceve l’assegno dalla cassa di compensazione del Can- tone in cui è domiciliato.

23 aprile 2014 Cancelleria federale

2014-0999 949

O sugli assegni familiari nell’agricoltura. Correzione RU 2014

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