AS 2015 1219
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Modifica del 22 aprile 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’8 giugno 20121 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:
Art. 9a cpv. 3 lett. a
3 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica se si può dimostrare che:
a. i beni culturali sono stati esportati dalla Siria prima del 15 marzo 2011;
II La presente ordinanza entra in vigore il 22 aprile 2015 alle ore 18.002.
22 aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 946.231.172.7 2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 22 apr. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2015-0947 1219
Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2015
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