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AS 2015 1663

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Modifica del 27 maggio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 1 Per i rischi di morte e di invalidità, l’aliquota di contribuzione è dell’1,5 per cento del salario giornaliero coordinato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

27 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 837.174

2015-0942 1663

Previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati. O RU 2015

1664

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