AS 2015 1663
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
Modifica del 27 maggio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1 1 Per i rischi di morte e di invalidità, l’aliquota di contribuzione è dell’1,5 per cento del salario giornaliero coordinato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
27 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 837.174
2015-0942 1663
Previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati. O RU 2015
1664