AS 2015 1685
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ita-liana per lo sviluppo delle infrastrutture della rete ferroviaria di collegamento tra la Svizzera e l'Italia
Testo originale
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana per lo sviluppo delle infrastrutture della rete ferroviaria di collegamento tra la Svizzera e l’Italia
Concluso il 28 gennaio 2014 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° maggio 2015
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana denominati qui di seguito Parti contraenti, vista la Convenzione del 2 novembre 19991 tra il Dipartimento federale dell’am- biente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il Ministero dei Trasporti e della Navigazione della Repubblica Italiana concernente la garanzia della capacità delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) alla rete italiana ad alta capacità (RAC) (qui di seguito: Convenzione del 2 novem- bre 1999); vista la Dichiarazione d’intenti tra la Svizzera e l’Italia concernente la cooperazione bilaterale nella realizzazione delle opere di potenziamento delle infrastrutture ferro- viarie e dei servizi di trasporto ferroviario entro il 2020, sottoscritta il 17 dicembre 20122; considerato che il miglioramento dei collegamenti ferroviari transfrontalieri è un obiettivo strategico della Confederazione Svizzera e dello Stato italiano al fine di creare le condizioni per lo sviluppo del trasporto delle persone e delle merci su ferrovia; considerato l’obiettivo comune di proteggere l’ambiente e il territorio nonché di migliorare l’accessibilità ai centri urbani; considerato che efficienti infrastrutture di trasporto costituiscono la base per lo sviluppo e la competitività delle economie nazionali e regionali; ritenuto in particolare il carattere prioritario degli interventi infrastrutturali necessari per permettere il transito di treni con carichi con quattro metri di altezza agli angoli lungo la tratta di accesso da sud alla NFTA, convengono quanto segue:
RS 0.742.140.345.432 1 RS 0.742.140.345.43
2 Il testo della dichiarazione può essere consultato all’indirizzo Internet:
www.news.admin.ch Documentazione Comunicati stampa DATEC 17 dicembre 2012.
2013-2944 1685
Sviluppo delle infrastrutture della rete ferroviaria di collegamento RU 2015 tra la Svizzera e l’Italia. Acc. con l’Italia
Art. 1 Oggetto 1 Il presente Accordo definisce le modalità di finanziamento ed esecuzione fino alla messa in esercizio entro il 2020, in concomitanza con la messa in esercizio del corridoio di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA in Svizzera, degli inter- venti infrastrutturali necessari per permettere il transito di treni con carichi con quattro metri di altezza agli angoli lungo la tratta di accesso da sud alla citata NFTA. 2 Con particolare riferimento ai finanziamenti, viene data priorità agli interventi sulla linea di Luino, e più precisamente sulla tratta ferroviaria compresa tra il confine di Stato e Gallarate (via Laveno-Sesto Calende/Besozzo) e Novara (via Sesto Calende). 3 Eventuali accordi integrativi potranno essere sviluppati per ulteriori misure infra- strutturali (segnatamente sulla linea del Sempione tra Domodossola e Gallarate).
Art. 2 Impegni 1 Il Consiglio federale svizzero mette a disposizione i finanziamenti ai sensi degli articoli 5 e 6 per gli interventi di cui al paragrafo 2 dell’articolo 1. 2 Il Governo della Repubblica Italiana, tramite il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si impegna ad attivare RFI S.p.A. quale gestore della rete ferroviaria nazionale (soggetto attuatore) al fine di rispettare gli impegni concordati con il presente accordo. 3 Il Governo della Repubblica Italiana finanzia e realizza gli interventi di amplia- mento a quattro metri della sagoma di spazio libero sulla linea tra Chiasso e Milano.
Art. 3 Sorveglianza sugli interventi 1 Gli interventi di cui all’articolo 1, dalla fase di progettazione a quelle di costru- zione e messa in esercizio, sottostanno alla sorveglianza del Comitato direttivo definito nella Convenzione del 2 novembre 1999. Il Comitato direttivo può avvalersi di unità organizzative esistenti. 2 Per sorvegliare l’evoluzione della progettazione e realizzazione dei progetti, il Comitato direttivo istituisce a livello ministeriale una Commissione bilaterale, a cui il soggetto attuatore fa rapporto trimestrale. 3 La Commissione bilaterale relaziona annualmente al Comitato direttivo sul rispetto dei cronoprogrammi, concordati con il soggetto attuatore in una specifica Conven- zione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 5, e su eventuali mancanze di coperture finanziarie o aumenti di costo. 4 Alla Commissione e agli enti da essa designati è garantito il diritto di consultazione della documentazione del progetto per la valutazione dell’attuazione delle misure di cui all’articolo 1.
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Art. 4 Appalto Al fine di promuovere la concorrenza e il mercato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica Italiana garantisce che, per i lotti principali, il sog- getto attuatore esegua regolari appalti pubblici a cui potranno partecipare offerenti dell’Unione europea e della Confederazione Svizzera conformemente all’accordo del 15 aprile 19943 sugli appalti pubblici.
Art. 5 Modalità di finanziamento 1 La Svizzera mette a disposizione un ammontare complessivo di 120 milioni di euro per il finanziamento dell’ampliamento a quattro metri della sagoma di spazio libero sulla linea di Luino tra il confine di Stato e Gallarate (via Laveno-Sesto Calende/ Besozzo) e Novara (via Sesto Calende). 2 Le risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 saranno messe a disposizione del sog- getto attuatore, previa stipula di una specifica Convenzione tra l’Ufficio federale dei trasporti e il soggetto attuatore, con la quale saranno disciplinati il cronoprogramma dei lavori, i loro reciproci impegni e le modalità di erogazione. 3 La sottoscrizione della Convenzione di cui al paragrafo 2 è subordinata alla pre- ventiva definizione di un piano di compatibilizzazione dei lavori di ampliamento, condiviso fra i gestori dell’infrastruttura italiana e svizzera, e dell’offerta del servi- zio commerciale «merci» e «passeggeri», sulle linee tra la Svizzera e l’Italia durante le fasi realizzative dell’intervento.
Art. 6 Condizioni di finanziamento 1 Il finanziamento comprende la copertura finanziaria di tutte le attività connesse agli interventi di ampliamento della sagoma di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5.
2 Il finanziamento è concesso come contributo a fondo perduto.
Art. 7 Composizione di controversie 1 Ogni controversia tra le Parti contraenti in merito all’applicazione o all’interpre- tazione del presente Accordo o della Convenzione con il soggetto attuatore di cui al paragrafo 2 dell’articolo 5 è sottoposta al Comitato direttivo di cui all’articolo 3. Tra dette controversie sono comprese anche quelle fra i gestori dell’infrastruttura che non hanno potuto essere risolte fra gli stessi. 2 Se non è raggiunta un’intesa in seno al Comitato direttivo, la controversia dovrà trovare una soluzione definitiva ricorrendo alle regole arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale.
3 RS 0.632.231.422
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Art. 8 Disposizioni finali 1 Il presente accordo viene concluso con riserva dell’entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 20134 sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA e dell’approvazione da parte del Popolo e dei Cantoni del decreto federale del 20 giugno 20135 concernente il finan- ziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria. 2 Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legisla- zioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. 3 Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuta approvazione dell’Accordo sulla base delle rispettive procedure interne previste a tale scopo. 4 Il presente Accordo è valido fino al 31 dicembre 2020 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno fino alla completa messa in esercizio del collegamento ferroviario di cui all’articolo 1. 5 Il presente Accordo potrà essere denunciato da una delle Parti contraenti a decorrere dal 1° gennaio 2021 con un preavviso scritto di sei mesi per la fine di un anno civile e potrà essere rivisto per reciproco consenso delle Parti contraenti; gli emendamenti così concordati entreranno in vigore secondo le procedure all’uopo necessarie.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, il 28 gennaio 2014, in due originali in lingua italiana.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Italiana: Doris Leuthard Maurizio Lupi
4 RS 742.140.4 5 FF 2013 4003