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AS 2015 2491

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria dal Regno Unito

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria dal Regno Unito

del 20 luglio 2015

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione dell’influenza aviaria in Svizzera. 2 Essa disciplina l’importazione di carni di pollame non trattate termicamente, uova da tavola non trattate termicamente, pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova dal Regno Unito.

Art. 2 Importazione di carni di pollame non trattate termicamente L’importazione di carni di pollame non trattate termicamente provenienti dalle zone di protezione dal Regno Unito definite nell’allegato 1 è vietata.

Art. 3 Importazione di uova da tavola non trattate termicamente L’importazione di uova da tavola non trattate termicamente provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza dal Regno Unito definite negli allegati 1 e 2 è vietata.

Art. 4 Importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova L’importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza dal Regno Unito definite negli allegati 1 e 2 è vietata.

RS 916.443.102.2

2015-2054 2491

Provvedimenti per prevenire l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2015 dal Regno Unito. O dell’USAV

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 21 luglio 20153.

20 luglio 2015 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

3 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 20 lug. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

Provvedimenti per prevenire lʼintroduzione dell’influenza aviaria RU 2015 dal Regno Unito. O dell’USAV

Allegato 1 (art. 2–4)

Zona di protezione

È stata definita zona di protezione la seguente area del Regno Unito:

Codice postale Zona comprendente

PR1-PR2/ Preston (Lancashire, in Inghilterra

00151 nordoccidentale), la zona compresa in un cerchio

del raggio di 3 chilometri, con centro sulla coordinata SD5685637176 serie Ordnance Survey Landranger, scala 1:250 000 (coordinate geografiche 53.829045,-2.656974).

Provvedimenti per prevenire l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2015 dal Regno Unito. O dell’USAV

Allegato 2 (art. 3 e 4)

Zona di sorveglianza

È stata definita zona di sorveglianza la seguente area del Regno Unito:

Codice postale Zona comprendente

PR1-PR2/ Preston (Lancashire, in Inghilterra

00151 nordoccidentale), la zona compresa in un cerchio

del raggio di 10 chilometri, con centro sulla coordinata SD5685637176 serie Ordnance Survey Landranger, scala 1:250 000 (coordinate geografiche 53.829045,-2.656974) al di fuori dell’area definita nella zona di protezione di cui all’allegato 1.

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