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AS 2015 2497

Decisione n. 1/2015 del Comitato misto UE-Svizzera che modifica l'allegato III del'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone Decisione n. 1/2015 del Comitato misto UE-Svizzera che modifica l’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)

Adottata l’8 giugno 2015 Entrata in vigore l’8 giugno 2015

Testo originale Il Comitato misto, visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone1 («Accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue: (1) L’accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) L’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’Ac- cordo è stato sostituito dalla decisione n. 2/20112 del Comitato misto UE-Svizzera e dovrebbe essere aggiornato per tenere conto delle nuove disposizioni legali da allora adottate dall’Unione europea e dalla Svizzera, ha adottato la presente decisione:

Art. 1 L’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’Ac- cordo è modificato secondo l’allegato della presente decisione.

Art. 2 La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e unghe- rese, ciascun testo facente ugualmente fede.

1 RS 0.142.112.681 2 RU 2011 4859

2014-2010 2497

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 1/2015 RU 2015

Art. 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Comi- tato misto.

Fatto a Bruxelles l’8 giugno 2015.

Per il Comitato misto: Il presidente, Gianluca Grippa I segretari, Rascha Osman Adam Gutkind

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 1/2015 RU 2015

Allegato

L’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’Ac- cordo la Confederazione svizzera, da un parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue: (1) all’interno del titolo «Sezione A: atti ai quali è fatto riferimento», i seguenti trattini sono aggiunti al punto 1a: «– regolamento (UE) n. 623/2012 della Commissione, dell’11 luglio 2012, che modifica l’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche pro- fessionali (GU L 180 del 12.7.2012, pag. 9), – comunicazione della Commissione – Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, elencati all’allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 182 del 23.6.2011, pag. 1), – comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche profes- sionali (allegato V) (GU C 183 del 24.6.2011, pag. 1), – comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche profes- sionali (allegato V) (GU C 367 del 16.12.2011, pag. 5), – comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche profes- sionali (allegato V) (GU C 244 del 14.8.2012, pag. 1), – comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche profes- sionali (allegato V) (GU C 396 del 21.12.2012, pag. 1), – comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche profes- sionali (allegato V) (GU C 183 del 28.6.2013, pag. 4), – comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche profes- sionali (allegato V) (GU C 301 del 17.10.2013, pag. 1).» (2) al punto 1g, sono aggiunte le voci seguenti: « Paese Denominazione

Oncologia medica Durata minima della specializzazione: 5 anni Svizzera Oncologia medica Medizinische Onkologie Oncologie médicale

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 1/2015 RU 2015

Paese Titolo

Genetica medica Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Genetica medica Medizinische Genetik Génétique médicale » (3) al punto 1g, la voce relativa alla rubrica «Medicina interna» è sostituita dalla seguente: « Paese Titolo

Medicina interna generale Durata minima della specializzazione: 5 anni Svizzera Medicina interna generale Allgemeine Innere Medizin Médecine interne générale » (4) al punto 1i, è aggiunta la voce seguente: « Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo Titolo professionale Data di di formazione riferimento

Svizzera 3. Infermiera Scuole Infermiera, 1° giugno diplomata SSS, specializzate infermiere 2002 infermiere superiori che diplomato SSS propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato Diplomierte Höhere Pflegefachfrau, Pflegefachfrau HF, Fachschulen, die Pflegefachmann diplomierter staatlich Pflegefachmann anerkannte HF Bildungsgänge durchführen Infirmière Ecoles supérieures Infirmière, diplômée ES, qui proposent des infirmier infirmier diplômé filières de ES formation reconnues par l’Etat »

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 1/2015 RU 2015

(5) al punto 1m, la tabella è sostituita dalla seguente: « Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo Titolo professionale Data di di formazione riferimento

Svizzera 1. Levatrice Scuole che Levatrice 1° giugno diplomata propongono dei 2002 cicli di formazione riconosciuti dallo Stato Diplomierte Schulen, die Hebamme Hebamme staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Sage-femme Ecoles qui propo- Sage-femme diplômée sent des filières de formation reconnues par l’Etat

2. [Bachelor of Scuole che Levatrice 1° giugno

Science [Name of propongono dei 2002 the UAS] in cicli di Midwifery] formazione «Bachelor of riconosciuti dallo Science HES-SO Stato de Sage-femme» Schulen, die Hebamme (Bachelor of staatlich Science HES-SO anerkannte in Midwifery) Bildungsgänge «Bachelor of durchführen Science BFH Ecoles qui Sage-femme Hebamme» proposent des (Bachelor of filières de Science BFH in formation Midwifery) reconnues par «Bachelor of l’Etat Science ZFH Hebamme» (Bachelor of Science ZHAW in Midwifery) »

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 1/2015 RU 2015

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